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Regolamento 19 dicembre 2001, n. 61/R

Regolamento di attuazione della L.R. 6.8.2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana).

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima del 28 dicembre 2001

Capo II
- Riscossione e versamento delle entrate
Sezione I
– Adempimenti contabili
Art. 12
- Riscossione
1. Le entrate tributarie e le entrate da trasferimenti statali, il cui accredito avviene sulla contabilità speciale infruttifera presso le sezioni provinciali di tesoreria, sono riscosse all'atto stesso dell'accredito disposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Le entrate tributarie diverse da quelle indicate al comma 1 e le altre entrate sono riscosse all'atto del pagamento della relativa somma al tesoriere o ad altro ufficio, ente o soggetto autorizzato in base a legge, regolamento o contratto.
3. Le entrate da compartecipazioni della UE/Stato a programmi comunitari sono riscosse all'atto del trasferimento sul conto corrente intestato alla Regione Toscana presso il ministero dell'Economia e delle Finanze. (3)

Comma prima sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R, art.3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R, art. 4.

Art. 13
- Versamento
1. Il versamento si realizza quando le somme costituenti l'entrata sono trasferite alla cassa regionale. Si intendono pertanto versate
a) le somme pagate al tesoriere regionale, direttamente dal debitore o riversate (24)

Parole inserite con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R, art. 5.

da altro ufficio, ente o soggetto autorizzato alla riscossione in base a legge, regolamento o contratto;
b) le somme che, sebbene non trasferite materialmente al tesoriere, entrano nella piena disponibilità dello stesso mediante accredito sulla contabilità speciale infruttifera presso le sezioni provinciali di tesoreria. (25)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R, art. 5.

Art. 14
- Reversale di incasso
1. La reversale di incasso, di cui all' art. 25 , comma 6, della legge di contabilità, è di norma emessa a seguito del versamento ed indica:
a) la data di emissione;
b) il numero d'ordine progressivo per esercizio finanziario;
d) la gestione di competenza o residui;
e) l'accertamento cui la reversale si riferisce;
f) il debitore o i debitori, con eventuale indicazione della ragione o denominazione sociale, della forma giuridica, e del codice fiscale;
g) la sede o l'indirizzo e le modalità di riscossione;
h) la somma da riscuotere, indicata in cifre e lettere;
i) la causale del credito;
j) l'esercizio cui l'entrata si riferisce;
k) il capitolo di bilancio cui l'entrata è imputata;
l) l'importo di eventuali mandati connessi all'ordinativo di riscossione.
2. Qualora, per carenza negli elementi del versamento, le somme pervenute alla tesoreria regionale non siano esattamente imputabili allo specifico capitolo di bilancio, tali somme sono incassate su apposito accertamento assunto sulle partite di giro in attesa dell'esatta imputazione.
Art. 15
- Controlli sulla realizzazione delle entrate
1. Nel corso dell'esercizio finanziario le strutture organizzative competenti nella materia cui si riferisce l'entrata predispongono verifiche sulla attendibilità delle previsioni effettuate in bilancio ed eseguono il controllo sulla esattezza e puntualità delle riscossioni e dei versamenti da parte dei soggetti che vi sono tenuti, secondo modalità e tempi stabiliti con atto del dirigente responsabile.
Art. 16
1. Le reversali d’incasso prodotte e con firma digitale si conservano mediante gli idonei sistemi di conservazione dei documenti informatici volta volta esistenti, in modo che sia garantita la loro immodificabilità nel tempo.
2. Le reversali d’incasso cartacee con firma autografa si conservano secondo l’ordine cronologico della loro emissione.
3. I documenti giustificativi degli incassi si conservano secondo l’ordine cronologico di emissione delle quietanza del tesoriere.
4. Gli atti di cui ai commi 1, 2 e 3 costituiscono i documenti giustificativi del conto consuntivo del bilancio di cui all'articolo 41 della legge di contabilità, per quanto concerne la parte Entrata.
Sezione II
Art. 17
- Rateizzazioni di somme dovute a titolo di sanzioni amministrative (29)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R, art. 8.

1. Su istanza del debitore che si trovi in condizioni economiche disagiate, il dirigente regionale competente in materia di sanzioni amministrative può concedere con atto amministrativo il pagamento in forma rateizzata del debito derivante dall’avvenuto accertamento o applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di tre a un massimo di trenta rate.
2. Ai fini di cui al comma 1 il debitore deve presentare istanza di rateizzazione alla competente struttura regionale tramite apposita modulistica, allegando alla domanda, anche in forma di dichiarazione sostitutiva, la documentazione idonea a dimostrare la sussistenza di condizioni economiche disagiate. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di pagamento del processo verbale di accertamento o dell’ordinanza ingiunzione.
3. La rateazione viene concessa dal dirigente competente tenendo conto del rapporto tra il totale della somma dovuta ed il reddito complessivo annuo a fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche, secondo i criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. In ogni caso la rateazione non viene concessa per debiti inferiori ad euro 200,00 per le persone fisiche ed euro 1.000,00 per le persone giuridiche.
4. Le somme oggetto di rateazione ai sensi del presente articolo non sono soggette al pagamento di interessi.
5. In caso di omesso pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade dal beneficio, con obbligo di estinguere il debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non onorata. Se dopo tale termine il debitore non ha effettuato il pagamento, il debito residuo viene iscritto a ruolo per il recupero coattivo del credito.
Art. 17bis
1. In caso di tardivo pagamento, inferiore al semestre, della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa, si applicano gli interessi di mora calcolati al tasso legale a decorrere dal trentunesimo giorno successivo alla notifica dell’ordinanza ingiunzione, secondo le disposizioni di cui all’articolo 21.
2. Qualora il ritardo sia superiore al semestre, si applicano le disposizioni specifiche di cui all’articolo 27 della legge 27 dicembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
Sezione III
– Crediti relativi ad entrate extratributarie
Art. 18
1. La richiesta di pagamento è di competenza del dirigente che ha disposto l’accertamento o, se delegato espressamente da questi, del dirigente competente in materia di entrata. Nella richiesta di pagamento vengono precisati al debitore i riferimenti e i termini per richiedere la dilazione, la rateizzazione o una forma mista delle stesse, del pagamento da effettuare, ai sensi degli articoli 19 e 20.
2. Il termine di pagamento è di norma fissato in sessanta giorni, a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta da parte del debitore, ferma la conservazione degli effetti delle garanzie prestate nei confronti dell’Amministrazione regionale.
3. Sono fatti salvi i diversi termini e condizioni di pagamento stabiliti da norme specifiche o da accordi contrattuali.
Art. 18bis
1. Salvo diversa determinazione congruamente motivata nell’atto di accertamento ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lettera e), le somme oggetto di recupero sono maggiorate delle spese di procedura e degli interessi, calcolati dalla data di scadenza del termine di pagamento fino all’adozione dell’atto di recupero ed in base al tasso di interesse legale, ovvero al tasso previsto da più specifica normativa.
2. In deroga al comma 1, per gli enti e le amministrazioni pubbliche il recupero viene effettuato senza maggiorazione di interessi e spese, salvo il caso di obbligo di riversamento degli stessi ad altro soggetto, o l’applicazione di più specifica normativa.
Art. 18ter
- Disciplina delle revoche di contributi regionali concessi mediante organismi intermedi (33)

Articolo così inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R, art. 12

1. La revoca di contributi regionali erogati ai beneficiari mediante l’intervento di organismi intermedi è disposta con atto del dirigente competente per materia.
2. L’eventuale svolgimento da parte di tali organismi di ulteriori funzioni di gestione dei rimborsi è disciplinata nelle specifiche convenzioni. I termini di pagamento posti e la disciplina della dilazione o della rateizzazione del rimborso si conformano alla disciplina regionale. Il dirigente competente per materia provvede all’accertamento delle somme riversate dagli organismi a seguito dei rimborsi spontanei.
3. In ogni caso, l’attivazione della procedura coattiva di recupero del credito è disposta dal dirigente competente in materia, previo accertamento delle somme da rimborsare, interessi e spese della procedura.
Art. 19
1. Per motivate e documentate situazioni di difficoltà finanziarie, su istanza del debitore da presentarsi entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento oppure entro il diverso termine assegnato ai sensi dell’articolo 18 comma 3, il dirigente competente in materia di entrate può concedere con atto amministrativo una dilazione del termine ultimo di pagamento sulla base dei criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale.
2. La dilazione non è concessa agli enti e amministrazioni pubbliche soggetti all’applicazione della disciplina relativa alle compensazioni di cui all’articolo 27.
3. Dal termine di pagamento originariamente dato al termine ultimo dilazionato, sulle somme dovute maturano interessi calcolati al tasso legale vigente alla data di ricezione dell’istanza del debitore, ovvero al diverso tasso previsto da più specifica disciplina.
4. In caso di mancato pagamento entro il termine della dilazione si procede all’iscrizione a ruolo della somma dovuta, o all’attivazione della diversa procedura di recupero coattivo, in relazione alla natura dell’entrata.
Art. 20
- Rateizzazioni e forme miste di dilazione e rateizzazione (35)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R, art. 14.

1. Per motivate e documentate situazioni di difficoltà finanziarie, su istanza del debitore da presentarsi entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento oppure entro il diverso termine assegnato ai sensi dell’articolo 18 comma 3, il dirigente competente in materia di entrate può concedere con atto amministrativo un pagamento in forma rateizzata, eventualmente accompagnato da una dilazione dei termini di pagamento, nei limiti di cui all’ articolo 19 e sulla base dei criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale. Tale deliberazione determina, tra l’altro, il tetto al di sotto del quale non è concedibile la rateizzazione.
2. I termini massimi di rateizzazione sono ridotti dei termini di dilazione concessi ai sensi del comma 1.
3. Dal termine di pagamento originariamente dato al termine ultimo rateizzato, sulle somme dovute maturano interessi calcolati al tasso legale vigente alla data di ricezione dell’istanza del debitore, ovvero al diverso tasso previsto da più specifica disciplina.
4. In caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio della rateizzazione ed il debito residuo è iscritto a ruolo per il recupero coattivo del credito, gravato dagli interessi e dalle spese, oppure viene attivata la diversa procedura di recupero coattivo necessaria in ragione della natura del credito.
5. La concessione di rateizzazione nei confronti di enti ed amministrazioni pubbliche è soggetta ad interessi ai sensi del comma 3.
6. Il dirigente regionale competente in materia di entrata stabilisce ed aggiorna periodicamente con proprio decreto l'importo forfettario da addebitare a titolo di rimborso spese per la concessione della rateizzazione.
Art. 20 bis
- Garanzia fidejussoria a tutela del credito soggetto a dilazione o rateizzazione (36)

Articolo così inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R, art. 15.

1. L’istanza di dilazione del pagamento di un credito regionale garantito da fideiussione deve, a pena di rigetto, essere corredata da garanzia fidejussoria a copertura delle somme dovute e degli ulteriori interessi, con scadenza non inferiore a tre mesi successivi all’ultimo termin e dilazionato.
2. L’istanza di rateizzazione del pagamento di un credito regionale garantito da fideiussione deve, a pena di mancato accoglimento, essere corredata da garanzia fideiussoria a copertura delle somme dovute e degli ulteriori interessi, con scadenza non inferiore a tre mesi successivi all’ultimo termine dilazionato.
3. Per crediti complessivi superiori all’importo definito con la delibera di Giunta regionale di cui all’articolo 20 comma 1, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, la concessione della rateizzazione del pagamento, o di una forma mista di dilazione e rateizzazione, è condizionata dal rilascio di una garanzia fidejussoria a prima richiesta, bancaria o assicurativa, a copertura del credito, degli interessi ulteriori e delle spese, con scadenza non inferiore a tre mesi successivi all’ ultima rata.
4. La concessione di rateizzazione nei confronti di enti ed amministrazioni pubbliche non è condizionata dal rilascio di garanzia fidejussoria.
Art. 21
1. In caso di tardivo pagamento l’Amministrazione può richiedere che la somma sia integrata con gli interessi nel caso in cui l’importo degli stessi, calcolato al tasso legale o al tasso previsto da più specifica normativa, risulti superiore all’ importo minimo richiedibile, ai sensi dell’articolo 32.
2. In ogni caso il pagamento degli interessi non è richiesto agli enti ed alle amministrazioni pubbliche.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.1.

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Nota soppressa.

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Comma prima sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 4.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Denominazione così sostituita con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.7.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.8, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R ., art. 27.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.10, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 29

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Articolo inserito con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.11 ed ora così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , , art. 30.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.12, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 33.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.13, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 34.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.14.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.15.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.16.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 1.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 2.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 2.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art.3.

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Parole inserite con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 5.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 5.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 5.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 6.

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Denominazione così sostituita con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 7.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 8.

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Articolo così inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 9.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 10.

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Articolo così inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 11.

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Articolo così inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 12

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 13.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 14.

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Articolo così inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 15.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 16.

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Sezione così sostituita con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 17.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 18.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 20.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 21.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 22.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 23.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 24.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 25.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 26.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 28.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 31.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 32.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 35.

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Denominazione così sostituita con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 36.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 37.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 38.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 39.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 39.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 39.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 39.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 40.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 42.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 42.

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Comma inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 42.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 43.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 44.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 44.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 45.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 46

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 47.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 48.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 49.

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Comma inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 50.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 51.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 52.

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Titolo aggiunto con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 53.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 54.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 55.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 56.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 57.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 57.

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Comma inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 58.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 59.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 60.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 2.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 3.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 4.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 5.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 6.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 7.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 8.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 9.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 10.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 11.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 12.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 13.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 14.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
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