Capo I
- Accertamento delle entrate
Art. 08
1. Ai sensi dell' articolo 25, commi 2 e 3, della l.r. 36/2001, l'accertamento dell'entrata viene disposto con atto dirigenziale, recante tutti gli elementi necessari per l'esatta identificazione del debitore, delle cause e della scadenza del credito.
2. In ragione della particolare natura delle entrate, l’accertamento avviene mediante comunicazione:
a) in tutte le ipotesi in cui l’atto di accertamento non precostituisce titolo all’entrata ed ha natura puramente esecutiva. Rientrano, in particolare, in tale fattispecie:
1) le entrate tributarie e da sanzioni;
2) le entrate da trasferimento;
3) le entrate derivanti da rapporti disciplinati da norme, contratti o convenzioni in essere, da liquidazioni giudiziarie delle spese legali, da conteggio di interessi su giacenze, da prelevamenti operati sui conti correnti postali, da versamenti spontanei del debitore, e da versamenti di indennità di occupazione;
b) in tutti i casi di entrate extratributarie di importo inferiore a € 25.000,00, ad eccezione delle procedure di revoca o recupero di finanziamenti.
3. Al di fuori dai casi di cui al comma 2, l’accertamento avviene con decreto dirigenziale.
4. Le entrate sono accertate sull'esercizio in cui si prevede che diventino liquide ed esigibili.
5. Le entrate destinate a diventare liquide ed esigibili in anni successivi sono accertate sui relativi esercizi. A tale fine, le scritture contabili articolano il bilancio pluriennale in capitoli.
6. Gli accertamenti di entrata e relative variazioni, contenuti in decreti non perfezionati entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono stati adottati, non producono effetti e devono essere disposti nuovamente sull'esercizio in corso.
Art. 09
- Accertamento delle entrate tributarie e da trasferimenti
1. L'accertamento delle entrate tributarie è effettuato:
a) periodicamente, con atto del dirigente competente in materia di tributi, nei casi in cui l'importo annuo dell'entrata tributaria è determinato dall'attività impositiva dell'ufficio regionale;
b) a seguito della riscossione, direttamente dal dirigente competente in materia di entrate, nei casi in cui l'importo del tributo è determinato dall'autoliquidazione da parte del contribuente;
c) al momento in cui sorge il diritto alla riscossione, con atto del dirigente competente in materia di tributi, nel caso di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie.
2. L'accertamento delle entrate da trasferimenti è effettuato a seguito del provvedimento di assegnazione delle relative risorse da parte del soggetto finanziatore:
a) dal dirigente competente nella materia cui l'entrata si riferisce, nel caso di entrate con vincolo di destinazione;
b) direttamente dal dirigente competente in materia di entrate negli altri casi.
Art. 10
- Accertamento delle entrate extratributarie
1. L'accertamento delle entrate extratributarie è effettuato dal dirigente competente nella materia cui l'entrata si riferisce:
a) per le entrate da obbligazioni pluriennali, all'atto del perfezionamento dell'obbligazione e, negli anni successivi, in forma cumulativa all'inizio dell'esercizio;
b) per le entrate da recuperi e rimborsi, contestualmente all'atto che determina l'importo dello specifico recupero o rimborso;
c) per le altre entrate extratributarie, in forma cumulativa a seguito della riscossione.
2. L'accertamento delle entrate di cui al comma 1, lett. b), contiene
a) cognome, nome, luogo, data di nascita e codice fiscale e/o p. IVA, indirizzo del debitore, ovvero ragione sociale e codice fiscale e/o partita I.V.A., sede;
c) capitolo di imputazione al bilancio regionale;
d) termine massimo di pagamento, alla scadenza del quale il credito diverrà esigibile e potrà essere avviata la procedura di riscossione;
f) modalità di pagamento;
g) procedura coattiva di riscossione prevista per le ipotesi di omesso pagamento.
4. In caso di accertamento di una somma della quale non sono individuati o individuabili con esattezza il debitore od i debitori, oppure l'importo del singolo credito, il decreto o la comunicazione indicano gli elementi di cui alle lett. b) e c) del comma 2 per l'importo complessivo presunto, rinviando l'esatta indicazione degli elementi mancanti ad una nota successiva, sottoscritta dal dirigente responsabile per materia ed indirizzata alla struttura competente in materia di entrate.
Art. 11
1. Le entrate derivanti da alienazioni e da ricorso al credito sono accertate dal dirigente competente per materia contestualmente al provvedimento che dispone la stipulazione del relativo contratto.
2. Nel caso di indebitamento con oneri a carico di terzi e specifico vincolo di destinazione di spesa, l’accertamento è disposto dal dirigente competente in materia di finanze a seguito dell’acquisizione delle risorse in bilancio.
3. Le entrate derivanti da trasformazioni di capitali sono accertate contestualmente al provvedimento che autorizza la trasformazione.
4. Le entrate da contabilità speciali sono accertate al momento dell’incasso o dell'atto che dispone l'impegno della spesa correlata.