Regolamento 19 dicembre 2001, n. 61/R
Regolamento di attuazione della L.R. 6.8.2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana).
Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima
del 28 dicembre 2001
Art. 58
- Mandati di pagamento e buoni di prelevamento
1. Il funzionario delegato, nell'ambito delle somme accreditate in suo favore, effettua i pagamenti mediante:
a) mandati di pagamento intestati ai creditori pagabili dal tesoriere regionale ed estinguibili nelle forme previste dall'
art. 49 ;
b) buoni di prelevamento in contanti in favore proprio o del supplente per i pagamenti diretti, nei limiti strettamente necessari alle esigenze di pagamento delle spese di minimo ammontare o aventi carattere di urgenza.
2. I mandati di pagamento ed i buoni di prelevamento, debitamente sottoscritti dal funzionario delegato o dal supplente, contengono:
a) il luogo e la data di emissione;
b) il numero d'ordine progressivo per esercizio finanziario;
c) il capitolo di bilancio cui la spesa è imputata e gli estremi dell'ordine di accreditamento;
d) l'oggetto del pagamento, per i soli mandati;
e) nel caso di pagamento a terzi creditori, il nominativo degli stessi, la ragione o denominazione sociale e la forma giuridica, il codice fiscale, la sede o l'indirizzo, l'indicazione dell'istituto tesoriere e le modalità di estinzione del titolo di spesa;
f) l'importo netto da pagare, indicato in cifre e lettere;
g) l'importo lordo con l'indicazione delle eventuali ritenute;
h) l'importo totale dei mandati e buoni di prelevamento già emessi precedentemente, l'importo del mandato, l'importo totale dopo l'emissione dello stesso e la disponibilità residua;
3. Contestualmente all'emissione di un mandato di pagamento cui sono connesse ritenute fiscali e/o previdenziali, il funzionario delegato provvede alla emissione di mandato di importo corrispondente alle ritenute stesse a favore del tesoriere regionale, con commutazione in quietanza di entrata sui pertinenti capitoli del bilancio regionale. Il versamento di tali ritenute è effettuato dalla struttura organizzativa competente in materia di spese.
4. Gli ordinativi di pagamento ed i buoni di prelevamento emessi dal funzionario, debitamente quietanzati dai beneficiari, vanno ad estinguere progressivamente l'apertura di credito e costituiscono quietanza dell'ordine di accreditamento relativo.
5. I mandati di pagamento sono estinti dal tesoriere regionale in conformità a quanto previsto al Capo III del presente Titolo.