Regolamento 19 dicembre 2001, n. 61/R
Regolamento di attuazione della L.R. 6.8.2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana).
Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima
del 28 dicembre 2001
Art. 32
- Diritti di credito di modesta entità
1. Il limite determinato annualmente con legge di bilancio ai sensi dell'
articolo 27 , comma 1, della legge di contabilità non si applica alle entrate tributarie, ivi comprese quelle da sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie.
2. Il dirigente regionale competente in materia di entrate dispone con decreto il non accertamento nel conto residui o la cancellazione dal medesimo dei crediti inferiori al limite indicato al comma 1.
3. Il dirigente di cui al comma 2 dispone inoltre con decreto il non accertamento nel conto residui, o la cancellazione dal medesimo, dei crediti aventi valore inferiore al costo della relativa procedura di riscossione, determinato sulla base dell'analisi dei costi degli adempimenti da svolgere nelle specifiche ipotesi.
4. Agli effetti di cui al comma 3 si tiene conto dei seguenti elementi:
a) costo del personale (ore/uomo effettivamente impiegate a costo standard);
b) beni e servizi usati direttamente;
c) eventuali prestazioni necessarie da parte di soggetti terzi;
d) quota di spese generali.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano:
a) nel caso di accertamenti che, pur singolarmente inferiori al limite stabilito, sono collegati ad altri accertamenti, ai fini del contestuale incasso di somme con diversa imputazione, per cui l'importo complessivo del credito risulta essere superiore al limite stabilito;
b) nel caso di accertamenti che, pur essendo all'inizio della procedura di riscossione di importo superiore al limite di cui al comma 1, divengano di importo inferiore in conseguenza della variazione del limite stesso nel corso delle procedure di recupero coattive e/o giudiziarie;
c) nel caso di accertamenti relativi a beni e servizi resi dall'Amministrazione previo pagamento diretto.