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Regolamento 19 dicembre 2001, n. 61/R

Regolamento di attuazione della L.R. 6.8.2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana).

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima del 28 dicembre 2001

Art. 02
- Predisposizione dei bilanci. Procedimento
1. La Giunta regionale adotta entro il 30 giugno di ogni anno, con decisione, le disposizioni tecniche necessarie ai fini della predisposizione dei bilanci preventivi, stabilendo i termini dei relativi adempimenti.
2. A seguito della emanazione della decisione di cui al comma 1, ogni dirigente regionale, con riferimento alla materia di competenza, quantifica le entrate sulla base del loro presumibile gettito, nonché le risorse occorrenti alla realizzazione delle attività programmate nell'esercizio successivo, e propone la allocazione dei relativi stanziamenti sui pertinenti capitoli.
3. Le proposte formulate dai dirigenti sono valutate dal coordinatore competente con riferimento al DPEF ed ai piani di gestione e trasmesse in via telematica alla struttura organizzativa competente in materia di bilancio.
4. La struttura di cui al comma 3 verifica la coerenza tra gli stanziamenti richiesti e le risorse disponibili e, in caso negativo, attiva il confronto con il Dipartimento richiedente al fine di concordare le modifiche necessarie.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.1.

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Nota soppressa.

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Comma prima sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 4.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Denominazione così sostituita con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.7.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.8, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R ., art. 27.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.10, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 29

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Articolo inserito con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.11 ed ora così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , , art. 30.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.12, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 33.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.13, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 34.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.14.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.15.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.16.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 1.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 2.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 2.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art.3.

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Parole inserite con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 5.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 5.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 5.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 6.

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Denominazione così sostituita con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 7.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 8.

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Articolo così inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 9.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 10.

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Articolo così inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 11.

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Articolo così inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 12

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 13.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 14.

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Articolo così inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 15.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 16.

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Sezione così sostituita con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 17.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 18.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 19.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 20.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 21.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 22.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 23.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 24.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 25.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 26.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 28.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 31.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 32.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 35.

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Denominazione così sostituita con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 36.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 37.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 38.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 39.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 39.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 39.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 39.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 40.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 42.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 42.

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Comma inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 42.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 43.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 44.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 44.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 45.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 46

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 47.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 48.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 49.

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Comma inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 50.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 51.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 52.

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Titolo aggiunto con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 53.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 54.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 55.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 56.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 57.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 57.

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Comma inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 58.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 59.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 60.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 2.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 3.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 4.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 5.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 6.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 7.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 8.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 9.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 10.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 11.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 12.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 13.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 14.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.