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Regolamento 19 dicembre 2001, n. 61/R

Regolamento di attuazione della L.R. 6.8.2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana).

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima del 28 dicembre 2001

1.
Art. 16
1. Le reversali d’incasso prodotte e con firma digitale si conservano mediante gli idonei sistemi di conservazione dei documenti informatici volta volta esistenti, in modo che sia garantita la loro immodificabilità nel tempo.
2. Le reversali d’incasso cartacee con firma autografa si conservano secondo l’ordine cronologico della loro emissione.
3. I documenti giustificativi degli incassi si conservano secondo l’ordine cronologico di emissione delle quietanza del tesoriere.
4. Gli atti di cui ai commi 1, 2 e 3 costituiscono i documenti giustificativi del conto consuntivo del bilancio di cui all'articolo 41 della legge di contabilità, per quanto concerne la parte Entrata.
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Art. 19
1. Per motivate e documentate situazioni di difficoltà finanziarie, su istanza del debitore da presentarsi entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento oppure entro il diverso termine assegnato ai sensi dell’articolo 18 comma 3, il dirigente competente in materia di entrate può concedere con atto amministrativo una dilazione del termine ultimo di pagamento sulla base dei criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale.
2. La dilazione non è concessa agli enti e amministrazioni pubbliche soggetti all’applicazione della disciplina relativa alle compensazioni di cui all’articolo 27.
3. Dal termine di pagamento originariamente dato al termine ultimo dilazionato, sulle somme dovute maturano interessi calcolati al tasso legale vigente alla data di ricezione dell’istanza del debitore, ovvero al diverso tasso previsto da più specifica disciplina.
4. In caso di mancato pagamento entro il termine della dilazione si procede all’iscrizione a ruolo della somma dovuta, o all’attivazione della diversa procedura di recupero coattivo, in relazione alla natura dell’entrata.
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1.
Art. 20 bis
- Garanzia fidejussoria a tutela del credito soggetto a dilazione o rateizzazione (36)

Articolo così inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R, art. 15.

1. L’istanza di dilazione del pagamento di un credito regionale garantito da fideiussione deve, a pena di rigetto, essere corredata da garanzia fidejussoria a copertura delle somme dovute e degli ulteriori interessi, con scadenza non inferiore a tre mesi successivi all’ultimo termin e dilazionato.
2. L’istanza di rateizzazione del pagamento di un credito regionale garantito da fideiussione deve, a pena di mancato accoglimento, essere corredata da garanzia fideiussoria a copertura delle somme dovute e degli ulteriori interessi, con scadenza non inferiore a tre mesi successivi all’ultimo termine dilazionato.
3. Per crediti complessivi superiori all’importo definito con la delibera di Giunta regionale di cui all’articolo 20 comma 1, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, la concessione della rateizzazione del pagamento, o di una forma mista di dilazione e rateizzazione, è condizionata dal rilascio di una garanzia fidejussoria a prima richiesta, bancaria o assicurativa, a copertura del credito, degli interessi ulteriori e delle spese, con scadenza non inferiore a tre mesi successivi all’ ultima rata.
4. La concessione di rateizzazione nei confronti di enti ed amministrazioni pubbliche non è condizionata dal rilascio di garanzia fidejussoria.
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3.
4.
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Art. 23
1. La rateizzazione delle somme iscritte a ruolo per le particolari condizioni economiche del debitore è disposto dal Concessionario per la riscossione, previa autorizzazione del dirigente competente in materia di entrate rilasciata sulla base dei criteri stabiliti con la delibera di Giunta regionale di cui all’articolo 17.
2. La rateizzazione non viene autorizzata nel caso in cui l’iscrizione derivi dal mancato pagamento di un debito precedentemente rateizzato.
1.
Art. 26
1. La rateizzazione delle somme iscritte a ruolo per le particolari condizioni economiche del debitore è disposta dal Concessionario per la riscossione, previa autorizzazione del dirigente competente in materia di entrate rilasciata sulla base dei criteri stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 20.
2. La rateizzazione non viene autorizzata nel caso in cui l’iscrizione derivi dal mancato pagamento di un debito precedentemente rateizzato.
3. Il dirigente competente in materia di entrate determina con proprio decreto le spese da addebitare forfettariamente per la concessione della rateizzazione.
1.
Art. 27
1. In caso di crediti nei confronti di enti e amministrazioni pubbliche anche di natura tributaria, decorso inutilmente il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 18 comma 2 si procede, in alternativa alle procedure di recupero coattivo, ai sensi dell'articolo 1243 del codice civile, alla compensazione con qualsiasi somma liquida ed esigibile che a qualsiasi titolo la Regione deve al debitore. La compensazione è operata senza maggiorazione di interessi e spese, salvo il caso di obbligo di riversamento degli stessi ad altro soggetto, o l’applicazione di più specifica normativa.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti dei soggetti pubblici o privati, per il recupero di somme trasferite per lo svolgimento di attività delegate o per la gestione di fondi per conto della Regione.
3. Decorso inutilmente il termine di pagamento, in assenza di istanze di dilazione e/o rateazione, la Regione può procedere a compensazione di propri crediti, anche iscritti a ruolo, nei confronti di soggetti privati, qualora il loro credito sia liquido ed esigibile, maggiorati di interessi al tasso legale o al tasso previsto da più specifica normativa. Non viene applicata alcuna maggiorazione nei confronti dei soggetti privati senza prevalente fine di lucro al cui funzionamento la Regione contribuisce in via ordinaria.
4. Dell’avvenuta compensazione è data tempestiva comunicazione al debitore.
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Art. 29
1. Fatta salva la facoltà di ricorso giurisdizionale, entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta compensazione di cui all’articolo 27, il debitore può presentare reclamo per motivi inerenti la procedura di recupero dei crediti al dirigente regionale competente in materia di entrate.
2. Nel caso in cui le motivazioni addotte dal debitore risultino fondate, il dirigente procede entro venti giorni, in via di autotutela, all'annullamento o alla modifica degli atti di recupero.
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Art. 34quater
-Scelta del contraente incaricato dei servizi inerenti le emissioni di obbligazioni (50)

Articolo inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R, art. 32.

1. Gli incarichi aventi ad oggetto la prestazione del servizio di collocamento di titoli obbligazionari emessi dalla Regione nell'ambito di un programma di cui all’articolo 34 ter, sono affidati a seguito di procedura negoziata alla quale possono partecipare i soggetti individuati nel programma stesso quali intermediari specializzati (dealers). Al fine di assicurare la partecipazione alla gara da parte di almeno cinque soggetti, ovvero, al fine di conseguire una maggiore concorrenzialità, alla procedura negoziata possono essere invitati anche altri soggetti di cui all’articolo 33 comma 2, in numero massimo di dieci. In caso di aggiudicazione, questi ultimi sono nominati dealers per la singola emissione.
2. Gli incarichi aventi ad oggetto la prestazione di servizi di collocamento di titoli obbligazionari emessi dalla Regione al di fuori di un programma di cui all’articolo 34 ter, sono affidati a seguito di procedura negoziata preceduta da bando, alla quale possono partecipare i soggetti di cui all'articolo 33, comma 2. Il bando può essere anche unico per più emissioni che la Regione intende effettuare in un determinato periodo temporale.
3. Qualora l’emissione preveda il collocamento sul mercato, l’aggiudicazione è effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. In caso di sottoscrizione a fermo, l’aggiudicazione è effettuata secondo il criterio del prezzo più basso.
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Art. 37
1. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, dagli atti di gara o dai contratti, le procedure di individuazione del contraente di cui al presente Titolo ed i contratti che ne derivano sono disciplinati dal d.lgs. 163/2006, nonché dalla legge regionale in materia di contratti pubblici.
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Art. 34quater
-Scelta del contraente incaricato dei servizi inerenti le emissioni di obbligazioni (50)

Articolo inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R, art. 32.

1. Gli incarichi aventi ad oggetto la prestazione del servizio di collocamento di titoli obbligazionari emessi dalla Regione nell'ambito di un programma di cui all’articolo 34 ter, sono affidati a seguito di procedura negoziata alla quale possono partecipare i soggetti individuati nel programma stesso quali intermediari specializzati (dealers). Al fine di assicurare la partecipazione alla gara da parte di almeno cinque soggetti, ovvero, al fine di conseguire una maggiore concorrenzialità, alla procedura negoziata possono essere invitati anche altri soggetti di cui all’articolo 33 comma 2, in numero massimo di dieci. In caso di aggiudicazione, questi ultimi sono nominati dealers per la singola emissione.
2. Gli incarichi aventi ad oggetto la prestazione di servizi di collocamento di titoli obbligazionari emessi dalla Regione al di fuori di un programma di cui all’articolo 34 ter, sono affidati a seguito di procedura negoziata preceduta da bando, alla quale possono partecipare i soggetti di cui all'articolo 33, comma 2. Il bando può essere anche unico per più emissioni che la Regione intende effettuare in un determinato periodo temporale.
3. Qualora l’emissione preveda il collocamento sul mercato, l’aggiudicazione è effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. In caso di sottoscrizione a fermo, l’aggiudicazione è effettuata secondo il criterio del prezzo più basso.
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Art. 37
1. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, dagli atti di gara o dai contratti, le procedure di individuazione del contraente di cui al presente Titolo ed i contratti che ne derivano sono disciplinati dal d.lgs. 163/2006, nonché dalla legge regionale in materia di contratti pubblici.
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Art. 42
1. L’ordinativo diretto emesso nell’ambito delle procedure di acquisto di beni, servizi e lavori previste dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici costituisce atto idoneo per l’assunzione dell’impegno di spesa sul pertinente capitolo di bilancio.
2. L’apposizione del visto contabile e la conseguente registrazione dell’impegno, effettuata ai sensi dell’articolo 41, è condizione necessaria per procedere all’affidamento del contratto.
3. Nelle ipotesi di cui all’articolo 41, comma 2, la registrazione dell’impegno non è effettuata e l’ordinativo diretto è rinviato al dirigente che lo ha emesso con l’indicazione delle modifiche e/o integrazioni da apportare ai fini della sua regolarizzazione.
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Art. 48
1. I mandati di pagamento informatici ed i ruoli, prodotti informaticamente e con firma digitale, sono archiviati secondo gli idonei sistemi di conservazione dei documenti informatici di volta in volta esistenti, in modo che sia garantita la loro immodificabilità nel tempo.
2. I mandati cartacei con firma autografa si conservano secondo l’ordine cronologico, in base al numero di emissione.
3. I documenti giustificativi cartacei si conservano secondo l’ordine cronologico di emissione dei mandati.
4. Fino alla sostituzione dei documenti cartacei con i documenti informatici, sono archiviati in ordine cronologico crescente i seguenti tipi di atti:
a) ordinativi diretti di spesa;
b) comunicazione ai sensi dell’ articolo 39 comma 5;
c) dichiarazione di economia;
d) note di liquidazione.
5. Gli atti di cui al comma 4 prodotti informaticamente e con firma digitale si archiviano secondo gli idonei sistemi di conservazione dei documenti informatici di volta in volta esistenti in modo che sia garantita la loro immodificabilità nel tempo.
6. Gli atti di cui ai commi 1, 2, 3, e 4 costituiscono i documenti giustificativi del conto consuntivo del bilancio di cui all’articolo 41 della l. r. 36/2001 per quanto concerne la parte della spesa.
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Art. 49
1. I mandati di pagamento sono estinti dal tesoriere regionale in conformità a quanto previsto dalla convenzione di tesoreria, mediante:
a) pagamento in contanti presso il tesoriere, con rilascio di quietanza da parte dei creditori o loro procuratori, rappresentanti, tutori, curatori ed eredi, sulla base di documentazione idonea a comprovare tali qualità;
b) versamento su conto corrente postale o bancario intestato ai beneficiari o ai relativi rappresentanti legali, ovvero ai soggetti mandatari o formalmente delegati, specificando l’intestatario del conto da accreditare. Per questi pagamenti la scrittura informatica apposta dal tesoriere attestante l’esecuzione del titolo costituisce quietanza;
c) emissione, a richiesta del creditore e con assunzione a suo carico di rischio e spese, di assegno circolare o altro titolo equivalente non trasferibile da emettersi a favore del richiedente e da spedire allo stesso con raccomandata con spese a suo carico; la dichiarazione di emissione è apposta dal tesoriere con le stesse modalità di cui alla lettera b);
d) compensazione totale o parziale, da eseguirsi con ordinativi di incasso da emettersi a carico dei beneficiari dei titoli stessi, per ritenute da effettuare a qualsiasi titolo sui pagamenti.
2. Le disposizioni di pagamento di cui al comma 1 si intendono eseguite:
a) alla data dell'effettivo pagamento al creditore della Regione nel caso di pagamento in contanti;
b) alla data del versamento in conto corrente postale, ovvero della commutazione in assegno circolare;
c) alla data di disposizione del bonifico da parte del tesoriere, nel caso di versamento su conto corrente bancario o postale; qualora l'accredito debba effettuarsi in data certa prestabilita lo stesso si intende eseguito a quest'ultima data.
3. I titoli di spesa non pagati entro il penultimo giorno feriale dell'esercizio finanziario nel quale sono stati emessi sono commutati d'ufficio, a cura del tesoriere regionale, in:
a) assegno circolare non trasferibile, nel caso di pagamento disposto in contanti;
b) quietanza di entrata negli altri casi.
4. Agli effetti del rendiconto generale della Regione e della verifica e definizione dei rapporti con il tesoriere regionale, i titoli di spesa commutati ai sensi del comma 3 si considerano pagati.
5. Decorsi tre mesi senza che l’assegno emesso ai sensi del comma 3 lettera a) sia incassato dal beneficiario, il tesoriere provvede a reintroitare le somme sul bilancio regionale.
1.
Art. 54
1. In sede di predisposizione del rendiconto generale, i dirigenti che hanno proposto gli atti da cui hanno avuto origine le prenotazioni di impegno indicano con specifica comunicazione l’esatto importo da riportare sulla competenza del nuovo bilancio ai sensi dell’articolo 34 comma 6, lettera b) della l.r. 36/2001. Nella stessa comunicazione i dirigenti possono chiedere che siano reiscritte sulla competenza dell’esercizio successivo le prenotazioni di impegno diverse da quelle previste dall’articolo 31bis comma 2 della l.r. 36/2001 e assunte su fondi a destinazione vincolata.
2. Il riporto sulla competenza del nuovo bilancio è finalizzato alla sola conclusione delle attività per le quali le prenotazioni di impegno erano state assunte.
3. Per garantire la continuità della gestione, formano oggetto del riporto previsto dall’articolo 34, comma 6 lettera b) della l.r. 36/2001 anche le somme prenotate in relazione ad atti di competenza del Consiglio regionale il cui procedimento di approvazione non si sia concluso entro l’esercizio in corso.
4. E’ escluso il riporto delle economie di spesa su fondi a destinazione vincolata quando gli stessi abbiano esaurito la finalità specifica.
1.
Art. 57
1. Le aperture di credito sono disposte dal dirigente competente in materia a nome del funzionario delegato e dell’eventuale supplente mediante ordine di accreditamento.
2. L’ordine di accreditamento viene disposto alternativamente:
a) previa registrazione di prenotazioni di impegno sui capitoli di bilancio;
b) mediante emissione di mandato di pagamento da inviare alla tesoreria regionale.
3. L’ordine di accreditamento contiene i seguenti elementi :
a) gli identificativi della prenotazione di impegno o il numero del mandato di pagamento;
b) il numero del capitolo di bilancio;
c) il nominativo del funzionario delegato e del supplente;
d) la piazza di pagamento;
e) l’oggetto della spesa;
f) l’ ammontare dell'accreditamento;
g) gli estremi dell'atto che autorizza l'apertura di credito.
4. L'ordine di accreditamento autorizza il funzionario delegato all'emissione sulla tesoreria regionale di mandati di pagamento e di buoni di prelevamento in contanti, nei limiti della somma accreditata, secondo quanto disposto dall' articolo 58.
Art. 63
1. Il rendiconto, compilato su apposito modello, contiene:
a) gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione all'apertura di credito, e di eventuali aumenti, integrazioni o diminuzioni;
b) gli estremi dell'ordine di accreditamento;
c) l'entità dei fondi amministrati;
d) l'elencazione dei pagamenti effettuati, distinguendo quelli eseguiti mediante buoni di prelevamento da quelli effettuati mediante mandati di pagamento;
e) un riepilogo generale dal quale risulti il saldo contabile alla data di chiusura del rendiconto.
2. Al rendiconto sono allegati:
a) i mandati di pagamento ed i buoni di prelevamento pagati;
b) i mandati di pagamento annullati;
c) la documentazione giustificativa delle spese sostenute, ovvero, nel caso di apertura di credito per la gestione della cassa, un riepilogo della imputazione delle somme prelevate alle specifiche aperture di credito.
3. Ai fini di cui al comma 2, nel caso di mandati di pagamento e buoni di prelevamento informatici, che siano prodotti informaticamente e firmati digitalmente, al rendiconto si omette di allegare copia cartacea degli stessi.
1.
Art. 64
1. Il funzionario delegato è personalmente responsabile delle spese effettuate e della regolarità dei pagamenti disposti ed eseguiti. Analoga responsabilità grava sul supplente, nei limiti delle operazioni effettuate.
2. La struttura organizzativa di cui all' articolo 62 comma 1 lettera a) esegue il riscontro di cassa ed effettua le relative registrazioni nelle proprie scritture.
3 La struttura organizzativa di cui all’articolo 62 comma 1 lettera b) effettua il controllo sulla gestione e adotta il decreto di approvazione del rendiconto dando discarico al funzionario delegato delle somme rendicontate.
4. Qualora in sede di riscontro di cui all’articolo 62 comma 1 lettera b) emergano irregolarità nella gestione e nella tenuta dei conti oppure carenze nella documentazione giustificativa delle spese, il funzionario delegato è invitato a provvedere in proposito nel termine di trenta giorni dalla formulazione dei rilievi.
5. Se il rendiconto non è approvato il dirigente responsabile della struttura di cui al comma 2 adotta gli atti necessari per il recupero delle somme contestate.
Art. 65
1. Il Funzionario delegato del Centro direzionale è il funzionario regionale, assegnato alla Direzione generale Bilancio e Finanze ed individuato con decreto del Direttore generale, cui è affidata, mediante aperture di credito disposte in suo favore, la gestione delle spese concernenti il funzionamento degli uffici e il pagamento di competenze accessorie del personale.
2. Le aperture di credito a favore del funzionario delegato del Centro direzionale sono disposte in particolare ai fini del pagamento:
a) di spese relative alla fornitura di beni, servizi e lavori di manutenzione necessari al funzionamento degli uffici;
b) di competenze accessorie al personale secondo la vigente normativa;
c) di indennità di missione e rimborso spese di viaggio al Presidente ed ai componenti della Giunta regionale, ai sensi della vigente normativa;
d) delle spese per il cerimoniale e di quelle di rappresentanza. (91)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R, art. 7.

1.
Art. 67
1. Per le spese di modesto importo relative al funzionamento degli uffici, con decreto del dirigente della struttura competente in materia di spesa può essere istituita una cassa economale.
2. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede:
a) all’individuazione del cassiere e del suo sostituto, previa designazione del dirigente responsabile;
b) alla quantificazione della dotazione annuale della cassa economale.
3. Nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti, la cassa economale è utilizzata per le seguenti tipologie di spesa:
a) spese modeste di funzionamento che necessitano di un pagamento in contanti contestualmente all'acquisto;
b) spese relative ad imposte, tasse e canoni diversi;
c) spese relative ad anticipazioni per missioni e trasferte, nei limiti previsti dalla legge;
d) spese postali;
e) spese relative a carte, valori bollati, ed altri generi di monopolio;
f) spese relative a carburante, pedaggi, parcheggi auto.
4. La dotazione di ciascuna cassa economale non può essere superiore ad Euro 25.000,00. Essa è costituita e reintegrata mediante mandati di pagamento emessi in favore del cassiere incaricato, imputati in contabilità speciale a titolo di anticipazione.
5. La cassa economale non può essere utilizzata per pagamenti in favore di professionisti, indipendentemente dal relativo importo, qualora sui pagamenti stessi debba essere applicata una ritenuta erariale.
6. Il funzionario incaricato è direttamente responsabile delle operazioni effettuate e della regolarità delle scritture.
Art. 68
1. Il cassiere effettua i pagamenti direttamente, anche a mezzo di bancomat, oppure rimborsa o anticipa ai dipendenti regionali le somme per i pagamenti effettuati o da effettuare in contanti.
2. Per ogni pagamento, il dirigente che dispone la spesa emette un ordinativo interno o, in alternativa, controfirma la documentazione di spesa.
Art. 70
1. Il cassiere registra cronologicamente e quotidianamente le operazioni effettuate anche mediante apposite procedure informatiche, e provvede ad imputare le spese effettuate ai singoli capitoli di bilancio. Tali registrazioni devono essere tenute in modo tale da poter riscontrare in qualsiasi momento l'ammontare delle spese sostenute e la conseguente giacenza di cassa.
2. Il rendiconto delle spese sostenute, corredato dalla documentazione di cui all' articolo 69, è presentato, con cadenza prefissata, alla struttura organizzativa competente in materia di spese, che effettua il controllo della gestione e dà discarico delle spese in esso registrate.
3. Ove siano riscontrate irregolarità, il dirigente o funzionario incaricato deve provvedere alla regolarizzazione nel termine di trenta giorni dalla formulazione dei rilievi. In assenza, sono adottati i provvedimenti di recupero delle somme contestate.
4. Al termine dell'esercizio finanziario, il cassiere versa presso la tesoreria le somme residuate in contanti.
Art. 71 ter
1. La relazione tecnico-finanziaria (97)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R, art. 13.

è redatta dal settore competente nella materia della proposta di legge ed è verificata dalla competente struttura della Direzione generale Bilancio e Finanze.
2. La Giunta regionale adotta con propria decisione le direttive e lo schema tipo per la redazione della relazione tecnica.
1.
2.
1.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.1.

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Nota soppressa.

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Comma prima sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

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Denominazione così sostituita con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.7.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.8, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R ., art. 27.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.10, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 29

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Articolo inserito con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.11 ed ora così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , , art. 30.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.12, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 33.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.13, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 34.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.14.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.15.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 46/R , art.16.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 1.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 2.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 2.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art.3.

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Parole inserite con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 5.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 5.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 5.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 6.

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Denominazione così sostituita con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 7.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 8.

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Articolo così inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 9.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 10.

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Articolo così inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 11.

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Articolo così inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 12

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 13.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 14.

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Articolo così inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 15.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 16.

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Sezione così sostituita con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 17.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 18.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 19.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 20.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 21.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 22.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 23.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 24.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 25.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 26.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 28.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 31.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 32.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 35.

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Denominazione così sostituita con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 36.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 37.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 38.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 39.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 39.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 39.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 39.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 40.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 42.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 42.

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Comma inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 42.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 43.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 44.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 44.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 45.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 46

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 47.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 48.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 49.

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Comma inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 50.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 51.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 52.

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Titolo aggiunto con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 53.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 54.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 55.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 56.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 57.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 57.

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Comma inserito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 58.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 59.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R , art. 60.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 2.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 3.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 4.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 5.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 6.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 7.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 8.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 9.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 10.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 11.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 12.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 13.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 5 agosto 2009, n. 48/R , art. 14.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.