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Regolamento 1 ottobre 2001, n. 46/R

Regolamento regionale di attuazione della LR 22.5.2001, n. 25 "Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'attività di trasporto sanitario".

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima del 10 ottobre 2001

Art. 1
- Oggetto
1. Il presente Regolamento disciplina, in applicazione della Legge regionale 22 maggio 2001, n. 25 , le modalità di presentazione delle istanze per le autorizzazioni all'attività di trasporto sanitario e successive modifiche ed aggiornamenti delle stesse, definisce le procedure amministrative di competenza dei Comuni ed i compiti delle Aziende UUSSLL in materia di vigilanza e controllo.
Art. 2
- Prima autorizzazione
1. Il soggetto interessato presenta al Comune dove ha sede legale domanda, specificando quale o quali delle attività di trasporto sanitario di cui al comma 1 dell' art. 1 della LR 25/2001 , intende esercitare, con l'indicazione della denominazione dell'associazione od impresa, del codice fiscale o partita IVA della sede legale, del C.A.P., del recapito telefonico (ed eventuale indirizzo di posta elettronica e numero fax).
2. La domanda è inviata anche alla Azienda USL competente per territorio sulla base dell'ubicazione della sede legale del soggetto interessato, corredata della seguente documentazione, in originale per il Comune ed in copia per l'Azienda USL:
a) nel caso di impresa, certificato di iscrizione al registro delle imprese nonché, nel caso di impresa gestita in forma societaria, copia dell'atto costitutivo.
b) nel caso di ente o associazione, atto costitutivo e statuto dal quale risulti, tra i fini statutari, il trasporto sanitario. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro Regionale istituito con la LR 26 aprile 1993, n. 28 "Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato, con la regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato", sono esonerate dal produrre tale documento e dovranno invece indicare gli estremi del provvedimento di iscrizione nel Registro, comunicando presso quale Ente è depositato.
3. Il legale rappresentante contestualmente dichiara sotto la propria responsabilità il possesso dei seguenti requisiti:
a) di eventuali altre sedi oltre quella legale;
b) di autoambulanze con le caratteristiche tecniche previste per l'attività di trasporto sanitario per la quale viene presentata la domanda;
c) delle relative dotazioni di attrezzature tecniche e sanitarie;
d) di idoneo personale da adibire alla guida;
e) di personale di soccorso con la formazione professionale prevista per ciascun tipo di attività di trasporto sanitario per cui si chiede l'autorizzazione;
f) di medici, con la prescritta qualificazione, con rapporto di lavoro sia dipendente che libero professionale diretto (o, in alternativa, comunica che tale personale viene fornito dall'Azienda USL medesima);
g) che tutti i requisiti corrispondono a quanto stabilito dalla Legge regionale n. 25/2001 .
4. L'Azienda USL, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda accerta il possesso dei requisiti e ne verifica la corrispondenza alle prescrizioni della LR n. 25/2001 , mediante la Commissione di Vigilanza di cui all'art. 5 della legge stessa, conserva agli atti la documentazione acquisita nel corso delle verifiche e trasmette il proprio parere motivato, positivo o negativo, al Comune.
Nei 20 giorni successivi è adottato il provvedimento di autorizzazione o di diniego. Contro il provvedimento è ammesso ricorso in opposizione.
Art. 3
- Modifiche a seguito di variazioni relative ad autoambulanze
1. Il titolare dell'autorizzazione comunica ogni variazione intervenuta relativamente alle autoambulanze in possesso al Comune e all'Azienda USL, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
2. La variazione può avere ad oggetto:
a) acquisto e/o acquisizione di ulteriori autoambulanze;
b) reimmatricolazione di autoambulanza già in possesso;
c) cessato utilizzo di autoambulanze già oggetto di autorizzazione per dismissione, vendita, cessione o altro.
3. La Commissione di Vigilanza dell'Azienda USL, per i casi di cui alla lettera a) del comma 2 effettua la verifica sul possesso dei requisiti stabiliti all' art. 7 della LR n. 25/2001 entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della comunicazione. Se il termine suddetto trascorre senza l'esecuzione del sopralluogo, il titolare dell'autorizzazione può utilizzare il nuovo mezzo, previa comunicazione al Comune a mezzo raccomanda con avviso di ricevimento.
4. In caso di verifica con esito negativo, la Commissione di Vigilanza dell'Azienda USL redige apposito verbale, che trasmette tempestivamente al Comune. L'autorità comunale competente diffida con effetto immediato il titolare dell'autorizzazione dall'utilizzo del mezzo ed adotta il provvedimento di diniego.
5. In caso di verifica con esito parziale negativo la Commissione di Vigilanza dell'Azienda USL redige un verbale con l'indicazione delle irregolarità sanabili, e ne dà immediata comunicazione al Comune. L'autorità comunale competente prescrive al soggetto interessato la regolarizzazione entro il termine perentorio di 10 giorni.
6. Nel caso di verifica con esito positivo la Commissione di Vigilanza dell'Azienda USL ne dà immediata comunicazione al soggetto interessato, che può utilizzare immediatamente il mezzo. La Commissione ne dà comunicazione anche al Comune ai sensi del comma 7.
7. Entro il 31 gennaio di ogni anno l'Azienda USL trasmette ad ogni comune del proprio ambito di competenza, in cui si trovano i soggetti in possesso di autorizzazione al trasporto sanitario, le notizie relative a tutte le variazioni intervenute nell'anno solare precedente. Il Comune provvede, entro 30 giorni, all'aggiornamento delle autorizzazioni, con l'inserimento delle nuove autoambulanze e la cancellazione di quelle non più utilizzate, mediante l'adozione di un apposito atto di recepimento, da pubblica re sul BURT.
8. A richiesta del soggetto autorizzato, il Comune può consentire, mediante apposito provvedimento, di utilizzare in sostituzione di un'autoambulanza momentaneamente incidentata o per altro grave motivo, un mezzo di proprietà di terzi con le stesse caratteristiche tecniche e gli stessi requisiti, previo parere della Commissione di Vigilanza dell'Azienda USL competente per territorio, in via del tutto eccezionale e per un periodo di tempo limitato, definito dalla stessa Commissione.
Art. 4
- Modifiche per ampliamento del tipo di trasporto sanitario consentito
1. Qualora il titolare di autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto sanitario di solo primo soccorso ed ordinario intenda svolgere anche l'attività di trasporto di soccorso e di rianimazione, con autoambulanze di tipo A oppure di tipo A1, deve richiedere la modifica dell'autorizzazione con l'ampliamento del tipo di trasporto consentito. A tal fine invia al Comune, ed in copia all'Azienda USL competente, esplicita richiesta di ampliamento allegando la documentazione comprovante il possesso dei maggiori requisiti previsti, e precisamente:
a) una o più autoambulanze di tipo A (oppure di tipo A1), con le attrezzature sanitarie idonee ed il materiale di cui alle Tabelle exart. 7 della LR n. 25/2001
b) personale di soccorso e personale medico in possesso dei requisiti definiti dalle Tabelle exart. 7 della LR n. 25/2001 (e/o dichiarazione che il personale medico è fornito dall'Azienda USL).
2. La Commissione di Vigilanza dell'Azienda USL competente per territorio effettua tempestivamente le necessarie verifiche sul possesso dei requisiti ed invia al Comune, nel termine di 20 giorni dal ricevimento della richiesta di modifica, il proprio parere motivato, in ordine all'approvazione o al diniego dell'istanza, (comprensivo dell'eventuale dichiarazione concernente il personale medico). Entro 20 giorni il Comune adotta il conseguente provvedimento.
3. I provvedimenti del Comune, sia per la prima autorizzazione sia per l'autorizzazione all'ampliamento del tipo di trasporto consentito sono immediatamente comunicati al soggetto interessato ed all'Azienda USL competente.
Art. 5
- Vigilanza e controllo
1. La Commissione di Vigilanza e controllo sull'attività di trasporto sanitario, costituita ai sensi dell' art. 5, LR 25/2001 è così composta: un medico dell'Unità Operativa di Igiene e Sanità Pubblica (Dipartimento di Prevenzione), un medico dell'Igiene ed Organizzazione dei servizi sanitari (Direzione Sanitaria), un farmacista per l'Assistenza Farmaceutica Territoriale, il medico Responsabile della Centrale Operativa del Servizio 118 (o altro medico della C.O. da lui delegato), coadiuvato da personale della Centrale stessa ed un collaboratore amministrativo con funzioni di Segretario.
2. Ciascuna Azienda USL può istituire Sottocommissioni, funzionalmente dipendenti dalla Commissione di Vigilanza e di uguale composizione, per l'esecuzione nei tempi previsti delle necessarie verifiche. La Commissione, anche mediante le Sottocommissioni, esercita l'attività di vigilanza e controllo, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento, sul rispetto delle prescrizioni contenute nella LR 25/2001 ed in particolare verifica il possesso dei requisiti previsti dalle tabelle di cui all' art. 7 della legge stessa, attivandosi a seguito delle istanze inviate al Comune ed alla Azienda USL per la prima autorizzazione al trasporto e per l'ampliamento dell'autorizzazione del tipo trasporto consentito con estensione anche al trasporto di soccorso e rianimazione, nonché a seguito delle comunicazioni delle modifiche intervenute relativamente alle ambulanze già autorizzate.
3. La Commissione procede d'ufficio, ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta l'anno alla verifica sul permanere del possesso di tutti i requisiti di cui alla LR 25/2001 , comunicandone gli esiti al Comune e, quando necessario, per elementi risultati difformi rispetto alle autorizzazioni già rilasciate, inviando un parere motivato e circostanziato, per l'adozione del conseguente provvedimento di competenza.
4. Nel caso sia riscontrata la presenza di un'autoambulanza attivata senza autorizzazione, la Commissione invia tempestivamente copia del processo verbale di accertamento della violazione al Comune. Il Comune provvede immediatamente alla diffida dall'utilizzare il mezzo e procede all'applicazione delle sanzioni prescritte dall'a rt. 6 della LR 25/2001. Analoga comunicazione deve essere effettuata se si rileva il mancato rispetto degli obblighi dell' art. 4, LR 25/2001.
5. Della Commissione si avvale l'Azienda USL per verificare la rispondenza ai requisiti di legge delle ambulanze di proprietà di enti pubblici a carattere nazionale non appartenenti al SSN prima della stipula e/o del rinnovo della convenzione per il trasporto sanitario. Analogamente, con modalità stabilite autonomamente da ciascuna Azienda, è accertato il possesso dei requisiti delle ambulanze gestite in proprio dall'Azienda stessa e di quelle utilizzate dalle Aziende Ospedaliere del territorio di competenza.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.