Menù di navigazione

Regolamento 1 ottobre 2001, n. 46/R

Regolamento regionale di attuazione della LR 22.5.2001, n. 25 "Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'attività di trasporto sanitario".

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima del 10 ottobre 2001

Art. 5
- Vigilanza e controllo
1. La Commissione di Vigilanza e controllo sull'attività di trasporto sanitario, costituita ai sensi dell' art. 5, LR 25/2001 è così composta: un medico dell'Unità Operativa di Igiene e Sanità Pubblica (Dipartimento di Prevenzione), un medico dell'Igiene ed Organizzazione dei servizi sanitari (Direzione Sanitaria), un farmacista per l'Assistenza Farmaceutica Territoriale, il medico Responsabile della Centrale Operativa del Servizio 118 (o altro medico della C.O. da lui delegato), coadiuvato da personale della Centrale stessa ed un collaboratore amministrativo con funzioni di Segretario.
2. Ciascuna Azienda USL può istituire Sottocommissioni, funzionalmente dipendenti dalla Commissione di Vigilanza e di uguale composizione, per l'esecuzione nei tempi previsti delle necessarie verifiche. La Commissione, anche mediante le Sottocommissioni, esercita l'attività di vigilanza e controllo, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento, sul rispetto delle prescrizioni contenute nella LR 25/2001 ed in particolare verifica il possesso dei requisiti previsti dalle tabelle di cui all' art. 7 della legge stessa, attivandosi a seguito delle istanze inviate al Comune ed alla Azienda USL per la prima autorizzazione al trasporto e per l'ampliamento dell'autorizzazione del tipo trasporto consentito con estensione anche al trasporto di soccorso e rianimazione, nonché a seguito delle comunicazioni delle modifiche intervenute relativamente alle ambulanze già autorizzate.
3. La Commissione procede d'ufficio, ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta l'anno alla verifica sul permanere del possesso di tutti i requisiti di cui alla LR 25/2001 , comunicandone gli esiti al Comune e, quando necessario, per elementi risultati difformi rispetto alle autorizzazioni già rilasciate, inviando un parere motivato e circostanziato, per l'adozione del conseguente provvedimento di competenza.
4. Nel caso sia riscontrata la presenza di un'autoambulanza attivata senza autorizzazione, la Commissione invia tempestivamente copia del processo verbale di accertamento della violazione al Comune. Il Comune provvede immediatamente alla diffida dall'utilizzare il mezzo e procede all'applicazione delle sanzioni prescritte dall'a rt. 6 della LR 25/2001. Analoga comunicazione deve essere effettuata se si rileva il mancato rispetto degli obblighi dell' art. 4, LR 25/2001.
5. Della Commissione si avvale l'Azienda USL per verificare la rispondenza ai requisiti di legge delle ambulanze di proprietà di enti pubblici a carattere nazionale non appartenenti al SSN prima della stipula e/o del rinnovo della convenzione per il trasporto sanitario. Analogamente, con modalità stabilite autonomamente da ciascuna Azienda, è accertato il possesso dei requisiti delle ambulanze gestite in proprio dall'Azienda stessa e di quelle utilizzate dalle Aziende Ospedaliere del territorio di competenza.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.