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Regolamento 1 ottobre 2001, n. 46/R

Regolamento regionale di attuazione della LR 22.5.2001, n. 25 "Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'attività di trasporto sanitario".

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima del 10 ottobre 2001

Art. 4
- Modifiche per ampliamento del tipo di trasporto sanitario consentito
1. Qualora il titolare di autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto sanitario di solo primo soccorso ed ordinario intenda svolgere anche l'attività di trasporto di soccorso e di rianimazione, con autoambulanze di tipo A oppure di tipo A1, deve richiedere la modifica dell'autorizzazione con l'ampliamento del tipo di trasporto consentito. A tal fine invia al Comune, ed in copia all'Azienda USL competente, esplicita richiesta di ampliamento allegando la documentazione comprovante il possesso dei maggiori requisiti previsti, e precisamente:
a) una o più autoambulanze di tipo A (oppure di tipo A1), con le attrezzature sanitarie idonee ed il materiale di cui alle Tabelle exart. 7 della LR n. 25/2001
b) personale di soccorso e personale medico in possesso dei requisiti definiti dalle Tabelle exart. 7 della LR n. 25/2001 (e/o dichiarazione che il personale medico è fornito dall'Azienda USL).
2. La Commissione di Vigilanza dell'Azienda USL competente per territorio effettua tempestivamente le necessarie verifiche sul possesso dei requisiti ed invia al Comune, nel termine di 20 giorni dal ricevimento della richiesta di modifica, il proprio parere motivato, in ordine all'approvazione o al diniego dell'istanza, (comprensivo dell'eventuale dichiarazione concernente il personale medico). Entro 20 giorni il Comune adotta il conseguente provvedimento.
3. I provvedimenti del Comune, sia per la prima autorizzazione sia per l'autorizzazione all'ampliamento del tipo di trasporto consentito sono immediatamente comunicati al soggetto interessato ed all'Azienda USL competente.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.