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Regolamento 1 ottobre 2001, n. 46/R

Regolamento regionale di attuazione della LR 22.5.2001, n. 25 "Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'attività di trasporto sanitario".

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima del 10 ottobre 2001

Art. 3
- Modifiche a seguito di variazioni relative ad autoambulanze
1. Il titolare dell'autorizzazione comunica ogni variazione intervenuta relativamente alle autoambulanze in possesso al Comune e all'Azienda USL, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
2. La variazione può avere ad oggetto:
a) acquisto e/o acquisizione di ulteriori autoambulanze;
b) reimmatricolazione di autoambulanza già in possesso;
c) cessato utilizzo di autoambulanze già oggetto di autorizzazione per dismissione, vendita, cessione o altro.
3. La Commissione di Vigilanza dell'Azienda USL, per i casi di cui alla lettera a) del comma 2 effettua la verifica sul possesso dei requisiti stabiliti all' art. 7 della LR n. 25/2001 entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della comunicazione. Se il termine suddetto trascorre senza l'esecuzione del sopralluogo, il titolare dell'autorizzazione può utilizzare il nuovo mezzo, previa comunicazione al Comune a mezzo raccomanda con avviso di ricevimento.
4. In caso di verifica con esito negativo, la Commissione di Vigilanza dell'Azienda USL redige apposito verbale, che trasmette tempestivamente al Comune. L'autorità comunale competente diffida con effetto immediato il titolare dell'autorizzazione dall'utilizzo del mezzo ed adotta il provvedimento di diniego.
5. In caso di verifica con esito parziale negativo la Commissione di Vigilanza dell'Azienda USL redige un verbale con l'indicazione delle irregolarità sanabili, e ne dà immediata comunicazione al Comune. L'autorità comunale competente prescrive al soggetto interessato la regolarizzazione entro il termine perentorio di 10 giorni.
6. Nel caso di verifica con esito positivo la Commissione di Vigilanza dell'Azienda USL ne dà immediata comunicazione al soggetto interessato, che può utilizzare immediatamente il mezzo. La Commissione ne dà comunicazione anche al Comune ai sensi del comma 7.
7. Entro il 31 gennaio di ogni anno l'Azienda USL trasmette ad ogni comune del proprio ambito di competenza, in cui si trovano i soggetti in possesso di autorizzazione al trasporto sanitario, le notizie relative a tutte le variazioni intervenute nell'anno solare precedente. Il Comune provvede, entro 30 giorni, all'aggiornamento delle autorizzazioni, con l'inserimento delle nuove autoambulanze e la cancellazione di quelle non più utilizzate, mediante l'adozione di un apposito atto di recepimento, da pubblica re sul BURT.
8. A richiesta del soggetto autorizzato, il Comune può consentire, mediante apposito provvedimento, di utilizzare in sostituzione di un'autoambulanza momentaneamente incidentata o per altro grave motivo, un mezzo di proprietà di terzi con le stesse caratteristiche tecniche e gli stessi requisiti, previo parere della Commissione di Vigilanza dell'Azienda USL competente per territorio, in via del tutto eccezionale e per un periodo di tempo limitato, definito dalla stessa Commissione.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.