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Regolamento 1 ottobre 2001, n. 46/R

Regolamento regionale di attuazione della LR 22.5.2001, n. 25 "Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'attività di trasporto sanitario".

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima del 10 ottobre 2001

Art. 2
- Prima autorizzazione
1. Il soggetto interessato presenta al Comune dove ha sede legale domanda, specificando quale o quali delle attività di trasporto sanitario di cui al comma 1 dell' art. 1 della LR 25/2001 , intende esercitare, con l'indicazione della denominazione dell'associazione od impresa, del codice fiscale o partita IVA della sede legale, del C.A.P., del recapito telefonico (ed eventuale indirizzo di posta elettronica e numero fax).
2. La domanda è inviata anche alla Azienda USL competente per territorio sulla base dell'ubicazione della sede legale del soggetto interessato, corredata della seguente documentazione, in originale per il Comune ed in copia per l'Azienda USL:
a) nel caso di impresa, certificato di iscrizione al registro delle imprese nonché, nel caso di impresa gestita in forma societaria, copia dell'atto costitutivo.
b) nel caso di ente o associazione, atto costitutivo e statuto dal quale risulti, tra i fini statutari, il trasporto sanitario. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro Regionale istituito con la LR 26 aprile 1993, n. 28 "Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato, con la regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato", sono esonerate dal produrre tale documento e dovranno invece indicare gli estremi del provvedimento di iscrizione nel Registro, comunicando presso quale Ente è depositato.
3. Il legale rappresentante contestualmente dichiara sotto la propria responsabilità il possesso dei seguenti requisiti:
a) di eventuali altre sedi oltre quella legale;
b) di autoambulanze con le caratteristiche tecniche previste per l'attività di trasporto sanitario per la quale viene presentata la domanda;
c) delle relative dotazioni di attrezzature tecniche e sanitarie;
d) di idoneo personale da adibire alla guida;
e) di personale di soccorso con la formazione professionale prevista per ciascun tipo di attività di trasporto sanitario per cui si chiede l'autorizzazione;
f) di medici, con la prescritta qualificazione, con rapporto di lavoro sia dipendente che libero professionale diretto (o, in alternativa, comunica che tale personale viene fornito dall'Azienda USL medesima);
g) che tutti i requisiti corrispondono a quanto stabilito dalla Legge regionale n. 25/2001 .
4. L'Azienda USL, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda accerta il possesso dei requisiti e ne verifica la corrispondenza alle prescrizioni della LR n. 25/2001 , mediante la Commissione di Vigilanza di cui all'art. 5 della legge stessa, conserva agli atti la documentazione acquisita nel corso delle verifiche e trasmette il proprio parere motivato, positivo o negativo, al Comune.
Nei 20 giorni successivi è adottato il provvedimento di autorizzazione o di diniego. Contro il provvedimento è ammesso ricorso in opposizione.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.