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Regolamento 17 luglio 2001, n. 32/R

Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e) comma 1 dell’ art. 5 LR 25/98 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", contenente norme tecniche e procedurali per l’esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli Enti Locali.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima del 27 luglio 2001

Art. 07
- Varianti
1. La realizzazione in corso di esercizio di varianti sostanziali al progetto dell'impianto è assoggettata alle procedure autorizzative disciplinate dal presente regolamento, in conformità con quanto disposto dal Sito esternocomma 8 dell'articolo 27 del DLgs 22/1997 .
2. Si intende per variante sostanziale qualsiasi modifica.
a) che incida sulle caratteristiche tecnologiche degli impianti, o sulle fasi interconnesse del funzionamento degli stessi;
b) che determini un potenziamento degli impianti suscettibile di provocare conseguenze su uno o più fattori ambientali;
c) che incida su parametri urbanistici, ovvero inerenti alla salute od all'igiene pubblica, od alla sicurezza sul lavoro.
3. Eventuali variazioni non sostanziali agli impianti sono consentite sulla base di apposita certificazione tecnica. Tale certificazione deve essere presentata, dal soggetto interessato, alla competente Provincia, che, entro e non oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento, è tenuta ad esprimersi in ordine alle variazioni proposte.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.