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Regolamento 17 luglio 2001, n. 32/R

Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e) comma 1 dell’ art. 5 LR 25/98 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", contenente norme tecniche e procedurali per l’esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli Enti Locali.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima del 27 luglio 2001

Art. 64
- Disposizioni per l'attuazione degli obblighi conseguenti ad accertamento di pericolosità dei siti
1. L'inserimento di un sito nell'ambito delle aree di cui alla lettera b2) del comma 2 dell' articolo 9 della LR 25/1998, in caso di sopravvenuto accertamento, a seguito dell'effettuazione dei controlli previsti dal Sito esternoDLgs 22/1997 , e dalla LR 25/1998 , del superamento dei limiti di contaminazione stabiliti ai sensi del d. m. 471/1999, non esonera i soggetti, pubblici e privati, dall'adempimento degli obblighi previsti dall' Sito esternoarticolo 17 del DLgs 22/1997 .
2. Nei casi di cui al comma 1, e fatto salvo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 9 del DM 471/1999, i Comuni e le Province competenti sono comunque tenuti a provvedere agli adempimenti previsti dall' Sito esternoarticolo 17 del DLgs 22/1997 , secondo quanto espressamente prescritto dal comma 3 dello stesso articolo 17, anche nel caso che non abbiano ancora provveduto alla definizione, nell'ambito dei piani provinciali disciplinati dall' articolo 11 della LR 25/1998, delle priorità di cui alla lettera e), comma 2, dello stesso articolo 11.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.