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Regolamento 17 luglio 2001, n. 32/R

Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e) comma 1 dell’ art. 5 LR 25/98 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", contenente norme tecniche e procedurali per l’esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli Enti Locali.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima del 27 luglio 2001

Art. 06
- Autorizzazione all'esercizio degli impianti
1. Il soggetto interessato all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti è tenuto a richiedere la relativa autorizzazione di cui all' Sito esternoarticolo 28 del DLgs 22/1997 , con apposita domanda, in base al modello previsto dall'Allegato 2) al presente regolamento. Tale domanda può essere proposta contestualmente a quella di cui al comma 2 dell'articolo 5, secondo quanto previsto espressamente dal Sito esternocomma 9 dell'articolo 27 del DLgs 22/1997 .
2. Nei casi di cui al comma 1, la Provincia competente, con il provvedimento di approvazione del progetto, di cui al comma 4 dell'articolo 5, autorizza il soggetto interessato altresì alla realizzazione delle opere previste nel progetto, dettando le prescrizioni di cui all' Sito esternoarticolo 28 del d.lgs, 22/1997 , e nel rispetto delle condizioni elencate dallo stesso articolo 28.
3. La Provincia competente autorizza l'esercizio dell'impianto di cui si tratti, previa la verifica della conformità delle opere realizzate rispetto al progetto approvato, da effettuarsi mediante apposito sopralluogo. Tale verifica tecnica è presupposto imprescindibile dell'inizio dell'attività, anche nei casi di cui al Sito esternocomma 9 dell'articolo 27 del DLgs 22/1997 .
4. Nell'ambito del provvedimento di autorizzazione di cui al presente articolo devono essere specificamente definite tutte le condizioni di cui al Sito esternocomma 1 dell'articolo 28 del DLgs 22/1997 , con particolare riferimento alla quantità massima, ed alla tipologia, dei rifiuti da sottoporre a ciascuna, distinta, operazione di recupero o di smaltimento. Per gli RU e per i RAU, le prescrizioni autorizzative, in conformità con quanto previsto dal comma 2 dell' articolo 3 , devono essere conformi altresì con le previsioni del piano provinciale in vigore. Per quanto riguarda la tipologia, deve farsi riferimento specifico anche a quella prevista dal Catalogo Europeo dei Rifiuti, di cui all'Allegato A) del Sito esternod.lgs 22/1997 , in seguito definito con la sigla "CER".
5. Le operazioni di smaltimento e di recupero autorizzate dal provvedimento di cui al comma 4 devono essere individuate, oltre che in termini descrittivi, anche mediante le sigle specificate dagli Allegati B) e C) Sito esternodel DLgs 22/1997 .
6. Secondo quanto disposto ai sensi del Sito esternocomma 3 dell'articolo 57 del DLgs 22/1997 , le autorizzazioni rilasciate nel vigore Sito esternodel decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 , se non precedentemente scadute, sono in ogni caso da considerarsi scadute al 3 marzo 2001. Il rilascio di nuova autorizzazione è pertanto soggetto alle vigenti norme comunitarie, statali e regionali.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.