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Regolamento 17 luglio 2001, n. 32/R

Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e) comma 1 dell’ art. 5 LR 25/98 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", contenente norme tecniche e procedurali per l’esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli Enti Locali.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima del 27 luglio 2001

Art. 52
- Approvazione del progetto definitivo
1. Il Comune o la Provincia competente provvede all'approvazione del progetto definitivo, entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso ai sensi dell' articolo 51 , autorizzando, contestualmente, in conformità con quanto disposto dal comma 9 dell'articolo 10 del DM n.471/1999, gli interventi necessari per l'attuazione del progetto stesso, e dettando i termini per l'esecuzione dei lavori, e le ulteriori prescrizioni eventualmente necessarie.
2. L'amministrazione competente definisce inoltre, ai sensi del comma 5 dell' articolo 20 della LR 25/1998 , l'entità delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 58, ed i termini per la relativa prestazione da parte del soggetto obbligato, che comunque deve precedere l'inizio dell'esecuzione dei lavori autorizzati, ed alla quale è, in ogni caso, subordinata l'efficacia del provvedimento di approvazione.
3. Copia del provvedimento autorizzativo del progetto definitivo è trasmessa, a cura della competente amministrazione, al soggetto responsabile, nonché agli organi ed amministrazioni pubbliche di cui al comma 3 dell' articolo 47

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.