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Regolamento 17 luglio 2001, n. 32/R

Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e) comma 1 dell’ art. 5 LR 25/98 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", contenente norme tecniche e procedurali per l’esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli Enti Locali.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima del 27 luglio 2001

Art. 50
- Approvazione del progetto
1. Il Comune o la Provincia competente procede all'approvazione del progetto preliminare, nelle forme e con le modalità previste, per il piano della caratterizzazione, dall' articolo 47 , e trasmette copia del provvedimento autorizzativo al soggetto responsabile, ed agli altri soggetti di cui al comma 3 dello stesso articolo 47
2. L'amministrazione competente all'approvazione del progetto preliminare, fissa il termine entro il quale il soggetto responsabile è tenuto a presentare il progetto definitivo di cui all' articolo 51 , prescrivendo, qualora ne ravvisi la necessità, le ulteriori investigazioni di dettaglio, da effettuarsi nelle forme e con le modalità previste dall' articolo 48

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.