Menù di navigazione

Regolamento 17 luglio 2001, n. 32/R

Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e) comma 1 dell’ art. 5 LR 25/98 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", contenente norme tecniche e procedurali per l’esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli Enti Locali.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima del 27 luglio 2001

Art. 05
- Istruttoria ed approvazione del progetto
1. Le Province, nell'ambito dell'istruttoria relativa all'approvazione dei progetti per la realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti, si avvalgono, ai fini del rilascio della relativa autorizzazione, della Conferenza dei rifiuti prevista dal comma 2 dell' articolo 8 della LR 25/1998, provvedendo all'acquisizione del relativo parere.
2. L'istruttoria di cui al presente articolo si effettua in base al progetto definitivo dell'impianto di cui si tratti. A tal fine, il soggetto interessato è tenuto a presentare, alla competente Provincia, apposita domanda, corredata dagli elaborati tecnici previsti ed elencati nell'allegato 1) al presente regolamento.
3. I termini per l'approvazione del progetto di cui al presente articolo non possono superare centocinquanta giorni dalla presentazione della relativa domanda da parte dell'interessato. A tal fine, si applicano le disposizioni dettate dai commi 2, 3 e 5 dell' Sito esternoarticolo 27 del DLgs 22/1997 .
4. Il provvedimento di approvazione del progetto di cui al presente articolo deve prevedere i termini di inizio e quelli di conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto. Esso, secondo quanto previsto dal Sito esternocomma 5 dell'articolo 27 del DLgs 22/1997 , sostituisce, ad ogni effetto, le autorizzazioni, i pareri e gli altri atti di assenso ivi indicati.
5. Il soggetto interessato alla realizzazione del progetto approvato ai sensi del presente articolo, è tenuto, in ogni caso, a comunicare alla competente Provincia la data di inizio dei lavori, nonché quella dell'avvenuta ultimazione degli stessi, ed altresì ad allegare, a quest'ultima comunicazione, apposita dichiarazione del direttore dei lavori, che specificamente attesti la conformità delle opere realizzate al progetto approvato.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.