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Regolamento 17 luglio 2001, n. 32/R

Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e) comma 1 dell’ art. 5 LR 25/98 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", contenente norme tecniche e procedurali per l’esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli Enti Locali.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima del 27 luglio 2001

Art. 49
- Progetto preliminare
1. Il soggetto responsabile, qualora, dall'effettuazione delle indagini di cui al comma 1 dell' articolo 48 , risulti confermata la contaminazione del sito, è obbligato a presentare, nei termini a tal fine prescritti dal comma 2 dell' articolo 47 , il progetto preliminare degli interventi di bonifica, secondo i contenuti previsti dall'Allegato 4 al DM 471/1999, e sulla base delle "linee guida" ivi dettate. Al progetto preliminare deve essere allegata l'apposita "relazione descrittiva dell'attività di investigazione", contenente i risultati delle attività di indagine effettuate ai sensi dello stesso articolo 48 , elaborati con le modalità previste dall'Allegato 4 al DM 471/1999.
2. Il progetto di cui al comma 1 è proposto, dal soggetto responsabile, al Comune o alla Provincia competente ai sensi dell' articolo 46 , nelle stesse forme e con le modalità ivi dettate.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.