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Regolamento 17 luglio 2001, n. 32/R

Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e) comma 1 dell’ art. 5 LR 25/98 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", contenente norme tecniche e procedurali per l’esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli Enti Locali.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima del 27 luglio 2001

Art. 48
- Attuazione del piano d'investigazione
1. Il soggetto responsabile, a seguito dell'approvazione del piano di cui all' articolo 47 , è tenuto all'effettuazione delle indagini previste dal piano di investigazione, che costituisce parte integrante del piano della caratterizzazione, nel rispetto dei termini e con le modalità dettate a tal fine dal provvedimento di approvazione, nonché con le integrazioni e prescrizioni disposte nello stesso provvedimento, ed in conformità con le indicazioni contenute negli allegati 1 e 2 al DM 471/1999.
2. Il soggetto responsabile è tenuto inoltre a comunicare, con preavviso non inferiore a 10 giorni, la data ed il luogo di effettuazione delle indagini di cui al presente articolo, alla competente struttura dell'ARPAT, perchè possa prendervi parte mediante proprio delegato, che procede all'acquisizione di appositi controcampioni di verifica.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.