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Regolamento 17 luglio 2001, n. 32/R

Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e) comma 1 dell’ art. 5 LR 25/98 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", contenente norme tecniche e procedurali per l’esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli Enti Locali.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima del 27 luglio 2001

Art. 47
- Approvazione del progetto Termini ed altri adempimenti
1. Il Comune o la Provincia competente all'approvazione del piano della caratterizzazione, trasmette tempestivamente copia di esso alla struttura dell'ARPAT territorialmente interessata. Ulteriore copia del piano, a cura dell'amministrazione competente, è resa disponibile, per l'accesso, a tutti gli altri Enti ed organismi interessati al procedimento di approvazione.
2. L'Amministrazione competente ai sensi dell' articolo 46 , procede all'approvazione del piano, e fissa i termini entro i quali il soggetto responsabile è obbligato a presentare la successiva articolazione progettuale ai sensi del comma 1 dell' articolo 42, tenendo conto, a tal fine, dei termini massimi prescritti dai commi 2 e 3 dell'articolo 10 del DM 471/99.
3. Copia dell'atto autorizzativo di cui al presente articolo è trasmessa, a cura della competente Amministrazione, al soggetto responsabile, nonché agli organi di controllo, ed agli altri soggetti pubblici interessati dal procedimento.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.