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Regolamento 17 luglio 2001, n. 32/R

Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e) comma 1 dell’ art. 5 LR 25/98 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", contenente norme tecniche e procedurali per l’esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli Enti Locali.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima del 27 luglio 2001

Art. 46
- Presentazione del piano
1. Il soggetto responsabile presenta il piano di cui all'articolo 45 al Comune territorialmente competente, in triplice copia; ulteriore copia del progetto è trasmessa, a cura dello stesso soggetto responsabile, alla Provincia territorialmente competente, per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 6 e 20 della LR 25/1998, ed anche per gli effetti di cui all'articolo 12 del DM 471/1999.
2. Ai sensi del comma 7 dell' articolo 20 della LR 25/1998, qualora il progetto di intervento riguardi la bonifica di aree comprese nel territorio di più Comuni, il piano di caratterizzazione è presentato, in triplice copia, alla Provincia competente.
3. Se i Comuni interessati appartengano a Province diverse, il piano è presentato, con le modalità di cui al comma 2, alle Province rispettivamente competenti, che lo approvano d'intesa, secondo quanto previsto dal comma 9 dell' articolo 20 della LR 25/1998.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.