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Regolamento 17 luglio 2001, n. 32/R

Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e) comma 1 dell’ art. 5 LR 25/98 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", contenente norme tecniche e procedurali per l’esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli Enti Locali.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima del 27 luglio 2001

Art. 43
- Esecuzione dei lavori
1. Il soggetto obbligato ad effettuare la bonifica è tenuto a nominare un tecnico, abilitato ai sensi di legge, quale "responsabile del progetto di bonifica", con funzioni di coordinamento delle attività, di raccordo con le Amministrazioni e gli organi pubblici di controllo, nonché di garanzia della qualità complessiva dell'intervento. Esso è altresì tenuto a comunicare, a tutte le Amministrazioni interessate, il nome del tecnico responsabile, nonché la data d'inizio dei lavori, con preavviso di almeno 10 giorni.
2. Il "responsabile del progetto di bonifica", nominato ai sensi del comma 1, può essere individuato anche tra i tecnici incaricati della progettazione, della direzione dei lavori, o del collaudo in corso d'opera.
3. Il "responsabile del progetto di bonifica" è tenuto a documentare, con relazioni periodiche, l'andamento dei lavori, ed a comunicare all'Amministrazione competente, la data di ultimazione degli stessi; è inoltre tenuto a redigere una relazione finale, nella quale devono essere riportati i risultati complessivamente conseguiti. A tale relazione deve essere allegato il certificato di collaudo, o, qualora previsto dalle norme vigenti, quello di regolare esecuzione dei lavori.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.