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Regolamento 17 luglio 2001, n. 32/R

Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e) comma 1 dell’ art. 5 LR 25/98 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", contenente norme tecniche e procedurali per l’esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli Enti Locali.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima del 27 luglio 2001

Art. 03
- Norme generali
1. Le Province ed i Comuni adottano le misure atte ad incentivare, nel rispetto delle vigenti normative Comunitarie, statali e regionali, la riduzione delle quantità dei rifiuti prodotti e della pericolosità degli stessi, nonché il riciclaggio ed il recupero dei materiali nelle forme, modalità e procedure previste dal Decreto ministeriale 5 febbraio 1998, "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22", disincentivando al contempo lo smaltimento di rifiuti in discarica.
2. I progetti sottoposti alle procedure di approvazione disciplinate dal presente regolamento devono essere redatti in conformità con le prescrizioni dettate nelle relative sezioni del piano regionale, approvato, rispettivamente, con deliberazione del Consiglio regionale n. 88 del 7 aprile 1998 , I stralcio, relativo ai Rifiuti Urbani e Assimilati, e con deliberazione del Consiglio regionale n. 385 del 21 dicembre 1999, II stralcio, relativo ai rifiuti speciali anche pericolosi.
3. Fatto salvo quanto previsto dal Sito esternocomma 11 dell'articolo 22 del d.lgs 22/1997 , le Province competenti non possono approvare progetti di impianti per lo smaltimento o il recupero di rifiuti urbani (RU) o di rifiuti a questi ultimi assimilati (RAU) difformi, anche con riferimento alla localizzazione, dalle previsioni e dalle prescrizioni contenute nel piano provinciale di cui all' articolo 11 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 , "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", e successive modifiche.
Relativamente agli stessi impianti, le Province non possono, analogamente, procedere all'iscrizione dei richiedenti nei registri di cui al comma 3 dell'articolo 32, ed al Sito esternocomma 3 dell'articolo 33, del d.lgs 22/1997 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.