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Regolamento 17 luglio 2001, n. 32/R

Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e) comma 1 dell’ art. 5 LR 25/98 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", contenente norme tecniche e procedurali per l’esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli Enti Locali.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima del 27 luglio 2001

Art. 17
- Controlli sulla gestione dei rifiuti
1. Le funzioni di controllo sulla gestione dei rifiuti, sono esercitate dalle Province, avvalendosi dell'ARPAT, secondo quanto disposto ai sensi delle lettere c) ed f), comma 1, dell' articolo 6 della LR 25/1998
2. Ai fini di cui al comma 1, copia del provvedimento autorizzativo, o dell'attestazione relativa all'avvenuta iscrizione nel registro previsto dal Sito esternocomma 3 dell'articolo 33 del DLgs 22/1997 , è trasmessa, a cura della Provincia competente, alla struttura provinciale dell'ARPAT territorialmente interessata.
3. In condizioni ordinarie di esercizio degli impianti e degli stoccaggi di smaltimento e di recupero di rifiuti, la Provincia effettua i controlli ad essa attribuiti, con la periodicità e la frequenza richieste dalle caratteristiche dell'impianto soggetto al controllo, tenendo conto delle potenzialità e dell'ubicazione dello stesso, nonché della tipologia dei rifiuti trattati, e garantendo, in ogni caso, l'effettuazione di almeno due controlli annuali.
4. La Provincia, ai fini dell'effettuazione dei controlli disciplinati dal presente articolo, tiene conto dei principali parametri di funzionamento relativi all'impianto di cui si tratti, e degli adempimenti che i gestori degli impianti sono tenuti ad osservare al sensi della vigente normativa statale e regionale, nonché delle prescrizioni rispettivamente contenute nei provvedimenti autorizzativi, ovvero nelle comunicazioni di inizio attività di cui al Sito esternocomma 3 dell'articolo 33 del DLgs 22/1997 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.