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Regolamento 17 luglio 2001, n. 32/R

Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e) comma 1 dell’ art. 5 LR 25/98 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", contenente norme tecniche e procedurali per l’esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli Enti Locali.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima del 27 luglio 2001




IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Visto l’ Sito esternoart. 121 della Costituzione , quarto comma, così come modificato dall’ Sito esternoart. 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 ;


Visto l’ art. 5 della LR 18 maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati" che prevede, tra l’altro, l’adozione da parte della Regione di direttive procedurali e tecniche per l’esercizio delle funzioni attribuite agli Enti Locali e per l’attività di controllo;


Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 649 del 18 giugno 2001 concernente "Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e) comma 1 dell’ art. 5 LR 25/98 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), contenente norme tecniche e procedurali per l’esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli Enti Locali" con la quale è approvato il regolamento in oggetto, acquisiti i pareri del Comitato Tecnico della Programmazione di cui all’ art. 26, comma 3, della LR 17 marzo 2000 n. 26 , nonché dei Dipartimenti di cui all’ art. 41 , comma 3, della medesima legge regionale n. 26;


Vista la decisione n. 8 del 13 luglio 2001 con al quale la CCART. non ha riscontrato vizi di legittimità;


EMANA


il seguente Regolamento:

Titolo I
- GESTIONE, RIFIUTI
Capo I
- NORME GENERALI
Art. 02
- Ambito oggettivo
1. Le norme tecniche e le procedure disciplinate dal presente regolamento si applicano alla gestione dei rifiuti urbani e speciali, con particolare riferimento agli impianti ove si effettuino le operazione di recupero o di smaltimento di cui agli Allegati B) e C) Sito esternodel d.lgs 5 febbraio 1997, n. 22 . Esse si applicano inoltre agli impianti ed alle attività soggette alle procedure disciplinate dagli articoli 31 e 33 dello stesso decreto legislativo, limitatamente alle previsioni specificamente riferite a tali procedure.
Art. 03
- Norme generali
1. Le Province ed i Comuni adottano le misure atte ad incentivare, nel rispetto delle vigenti normative Comunitarie, statali e regionali, la riduzione delle quantità dei rifiuti prodotti e della pericolosità degli stessi, nonché il riciclaggio ed il recupero dei materiali nelle forme, modalità e procedure previste dal Decreto ministeriale 5 febbraio 1998, "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22", disincentivando al contempo lo smaltimento di rifiuti in discarica.
2. I progetti sottoposti alle procedure di approvazione disciplinate dal presente regolamento devono essere redatti in conformità con le prescrizioni dettate nelle relative sezioni del piano regionale, approvato, rispettivamente, con deliberazione del Consiglio regionale n. 88 del 7 aprile 1998 , I stralcio, relativo ai Rifiuti Urbani e Assimilati, e con deliberazione del Consiglio regionale n. 385 del 21 dicembre 1999, II stralcio, relativo ai rifiuti speciali anche pericolosi.
3. Fatto salvo quanto previsto dal Sito esternocomma 11 dell'articolo 22 del d.lgs 22/1997 , le Province competenti non possono approvare progetti di impianti per lo smaltimento o il recupero di rifiuti urbani (RU) o di rifiuti a questi ultimi assimilati (RAU) difformi, anche con riferimento alla localizzazione, dalle previsioni e dalle prescrizioni contenute nel piano provinciale di cui all' articolo 11 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 , "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", e successive modifiche.
Relativamente agli stessi impianti, le Province non possono, analogamente, procedere all'iscrizione dei richiedenti nei registri di cui al comma 3 dell'articolo 32, ed al Sito esternocomma 3 dell'articolo 33, del d.lgs 22/1997 .
Art. 04
- Raccordo con la legge regionale sulla V.I.A.
1. I progetti di impianti ed interventi sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale disciplinate dalla legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 , "Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale", e successive modificazioni, ovvero dalla relativa normativa statale, devono essere redatti in conformità con le disposizioni ivi previste, con particolare riferimento a quanto disposto, relativamente allo "studio di impatto ambientale", dall' articolo 13 della stessa LR 79/1998.
2. Nei casi in cui il progetto di cui all' articolo 5 debba essere sottoposto alla relativa procedura di VIA ai sensi del comma 1, i termini per la definizione del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione disciplinata dal presente regolamento restano sospesi in attesa della pronuncia di compatibilità ambientale prevista dall' articolo 18 della LR 79/1998. In tali casi, la Conferenza di cui all' articolo 8 della LR 25/1998 provvede, esclusivamente, all'acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni e degli altri atti di assenso che non siano già stati acquisiti nell'ambito della procedura di VIA.
Capo II
- PROCEDURE DI APPROVAZIONE ED AUTORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DI RIFIUTI
Art. 05
- Istruttoria ed approvazione del progetto
1. Le Province, nell'ambito dell'istruttoria relativa all'approvazione dei progetti per la realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti, si avvalgono, ai fini del rilascio della relativa autorizzazione, della Conferenza dei rifiuti prevista dal comma 2 dell' articolo 8 della LR 25/1998, provvedendo all'acquisizione del relativo parere.
2. L'istruttoria di cui al presente articolo si effettua in base al progetto definitivo dell'impianto di cui si tratti. A tal fine, il soggetto interessato è tenuto a presentare, alla competente Provincia, apposita domanda, corredata dagli elaborati tecnici previsti ed elencati nell'allegato 1) al presente regolamento.
3. I termini per l'approvazione del progetto di cui al presente articolo non possono superare centocinquanta giorni dalla presentazione della relativa domanda da parte dell'interessato. A tal fine, si applicano le disposizioni dettate dai commi 2, 3 e 5 dell' Sito esternoarticolo 27 del DLgs 22/1997 .
4. Il provvedimento di approvazione del progetto di cui al presente articolo deve prevedere i termini di inizio e quelli di conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto. Esso, secondo quanto previsto dal Sito esternocomma 5 dell'articolo 27 del DLgs 22/1997 , sostituisce, ad ogni effetto, le autorizzazioni, i pareri e gli altri atti di assenso ivi indicati.
5. Il soggetto interessato alla realizzazione del progetto approvato ai sensi del presente articolo, è tenuto, in ogni caso, a comunicare alla competente Provincia la data di inizio dei lavori, nonché quella dell'avvenuta ultimazione degli stessi, ed altresì ad allegare, a quest'ultima comunicazione, apposita dichiarazione del direttore dei lavori, che specificamente attesti la conformità delle opere realizzate al progetto approvato.
Art. 06
- Autorizzazione all'esercizio degli impianti
1. Il soggetto interessato all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti è tenuto a richiedere la relativa autorizzazione di cui all' Sito esternoarticolo 28 del DLgs 22/1997 , con apposita domanda, in base al modello previsto dall'Allegato 2) al presente regolamento. Tale domanda può essere proposta contestualmente a quella di cui al comma 2 dell'articolo 5, secondo quanto previsto espressamente dal Sito esternocomma 9 dell'articolo 27 del DLgs 22/1997 .
2. Nei casi di cui al comma 1, la Provincia competente, con il provvedimento di approvazione del progetto, di cui al comma 4 dell'articolo 5, autorizza il soggetto interessato altresì alla realizzazione delle opere previste nel progetto, dettando le prescrizioni di cui all' Sito esternoarticolo 28 del d.lgs, 22/1997 , e nel rispetto delle condizioni elencate dallo stesso articolo 28.
3. La Provincia competente autorizza l'esercizio dell'impianto di cui si tratti, previa la verifica della conformità delle opere realizzate rispetto al progetto approvato, da effettuarsi mediante apposito sopralluogo. Tale verifica tecnica è presupposto imprescindibile dell'inizio dell'attività, anche nei casi di cui al Sito esternocomma 9 dell'articolo 27 del DLgs 22/1997 .
4. Nell'ambito del provvedimento di autorizzazione di cui al presente articolo devono essere specificamente definite tutte le condizioni di cui al Sito esternocomma 1 dell'articolo 28 del DLgs 22/1997 , con particolare riferimento alla quantità massima, ed alla tipologia, dei rifiuti da sottoporre a ciascuna, distinta, operazione di recupero o di smaltimento. Per gli RU e per i RAU, le prescrizioni autorizzative, in conformità con quanto previsto dal comma 2 dell' articolo 3 , devono essere conformi altresì con le previsioni del piano provinciale in vigore. Per quanto riguarda la tipologia, deve farsi riferimento specifico anche a quella prevista dal Catalogo Europeo dei Rifiuti, di cui all'Allegato A) del Sito esternod.lgs 22/1997 , in seguito definito con la sigla "CER".
5. Le operazioni di smaltimento e di recupero autorizzate dal provvedimento di cui al comma 4 devono essere individuate, oltre che in termini descrittivi, anche mediante le sigle specificate dagli Allegati B) e C) Sito esternodel DLgs 22/1997 .
6. Secondo quanto disposto ai sensi del Sito esternocomma 3 dell'articolo 57 del DLgs 22/1997 , le autorizzazioni rilasciate nel vigore Sito esternodel decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 , se non precedentemente scadute, sono in ogni caso da considerarsi scadute al 3 marzo 2001. Il rilascio di nuova autorizzazione è pertanto soggetto alle vigenti norme comunitarie, statali e regionali.
Art. 07
- Varianti
1. La realizzazione in corso di esercizio di varianti sostanziali al progetto dell'impianto è assoggettata alle procedure autorizzative disciplinate dal presente regolamento, in conformità con quanto disposto dal Sito esternocomma 8 dell'articolo 27 del DLgs 22/1997 .
2. Si intende per variante sostanziale qualsiasi modifica.
a) che incida sulle caratteristiche tecnologiche degli impianti, o sulle fasi interconnesse del funzionamento degli stessi;
b) che determini un potenziamento degli impianti suscettibile di provocare conseguenze su uno o più fattori ambientali;
c) che incida su parametri urbanistici, ovvero inerenti alla salute od all'igiene pubblica, od alla sicurezza sul lavoro.
3. Eventuali variazioni non sostanziali agli impianti sono consentite sulla base di apposita certificazione tecnica. Tale certificazione deve essere presentata, dal soggetto interessato, alla competente Provincia, che, entro e non oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento, è tenuta ad esprimersi in ordine alle variazioni proposte.
Art. 08
- Garanzie finanziarie
1. Il rilascio dell'autorizzazione di cui all' articolo 6 , è subordinato alla prestazione, da parte del soggetto interessato, di idonea garanzia finanziaria, nelle forme e con le modalità previste dall'Allegato 3) al presente regolamento.
2. Nei casi previsti dal comma 2 dell' articolo 7 , la Provincia competente provvede, ove occorra, a ricalcolare gli importi della garanzia originariamente prestata dal soggetto interessato.
Capo III
- AUTORIZZAZIONE PER LO SPANDIMENTO DEI FANGHI IN AGRICOLTURA
Art. 09
- Disposizioni generali
1. Le Province territorialmente competenti provvedono, ai sensi del comma 1 dell' articolo 6 della LR 25/1998, al rilascio dell'autorizzazione allo spandimento, prevista dal punto 1), Sito esternocomma 1, dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 99 , "Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura", nel rispetto delle norme tecniche e procedurali previste dal presente regolamento.
2. Ai fini di cui al comma 1 valgono le definizioni adottate ai sensi del Sito esternocomma 1 dell'articolo 2 del d.lgs 99/1992 .
Art. 10
- Limiti quantitativi. Distanze minime
1. I quantitativi massimi di fanghi applicabili sui terreni devono essere ripartiti nel triennio, nel rispetto dei limiti quantitativi previsti dai commi 4 e 5 dell' Sito esternoarticolo 3 del d.lgs 99/1992 .
2. Le distanze minime da rispettare nell'utilizzo dei fanghi sono:
a) almeno 100 m dai centri abitati;
b) 80 m dagli insediamenti sparsi;
c) 60 m dalle strade statali, provinciali e comunali;
d) 80 m dai corsi d'acqua superficiali, con esclusione dei fossi campestri catastalmente non individuati;
e) 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione, in applicazione del Sito esternocomma Sito esterno7 dell'articolo 21 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 , "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", ovvero la eventuale diversa distanza individuata dalla Regione, su proposta dell'Autorità di Ambito, nelle aree di salvaguardia di cui al comma 1 dello stesso Sito esternoarticolo 21 del DLgs 152/1999 ;
f) le distanze eventualmente indicate dalle autorità competenti, in base al Sito esternocomma 2 dell'articolo 21 del DLgs 152/1999 .
3. Lo spandimento sul suolo deve essere, in ogni caso, effettuato secondo le "buone pratiche agronomiche" previste dal decreto del Ministro per le Politiche Agricole, di concerto con il Ministro dell'Ambiente ed il Ministro della Sanità, in data 19 aprile 1999, "Approvazione del Codice di buona pratica agricola".
4. Lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre, è vietato in ogni caso.
Art. 11
- Procedure e modalità per il rilascio dell'autorizzazione
1. La richiesta di rilascio dell'autorizzazione disciplinata dall'articolo 9 deve contenere gli elementi indicati dagli allegati 4, 4a, 4b, e 4c, al presente regolamento. A tal fine, con il termine "appezzamento" si fa riferimento alla superficie di terreno formata da una o più particelle, condotte secondo il medesimo metodo agricolo di produzione.
2. L'autorizzazione disciplinata dal presente articolo ha la durata massima di tre anni, e può essere rinnovata, dalla Provincia competente, fino ad un massimo di ulteriori tre anni, sulla base dei risultati delle analisi dei terreni soggetti allo spandimento; in tal caso, il soggetto interessato al rinnovo è tenuto, entro il termine originariamente previsto per la scadenza dell'autorizzazione, ad effettuare nuovamente le analisi dei terreni, ripresentandole alla Provincia ai fini del rinnovo stesso.
Art. 12
- Divieti ed esclusioni
1. È vietata l'attività di spandimento dei fanghi in zone carsiche e in zone boschive, ad eccezione di quelle adibite a colture arboree.
2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le attività relative allo spandimento al suolo di acque reflue di frantoio oleario e di liquami provenienti da attività zootecniche non intensive, disciplinate dalle specifiche normative ad esse applicabili, secondo quanto disposto dal Sito esternoDLgs 99/1992 , ed altresì dall' Sito esternoarticolo 38 del DLgs 152/1999 .
Capo IV
- PROCEDURE SEMPLIFICATE
Art. 13
- Applicabilità delle procedure semplificate Adempimenti procedurali
1. Le procedure semplificate, disciplinate dal Sito esternoCapo V del DLgs 22/1997 , si applicano esclusivamente ai rifiuti non pericolosi inseriti negli elenchi di cui al DM 5 febbraio 1998, "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 Sito esternodel decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ".
2. I soggetti obbligati agli adempimenti di cui al comma 1, assolvono agli stessi utilizzando i modelli contenuti negli allegati 5) e 5a) al presente regolamento.
3. Gli obblighi derivanti: dal Sito esternoDLgs 152/1999 , dal Sito esternodecreto Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 , "Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203, concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell' Sito esternoarticolo 15 della legge 16 aprile 1987, numero 183 "; dalla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 , "Norme per il governo del territorio", nonché da ogni altra normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente, ed in materia urbanistica, restano fermi anche nel caso di applicabilità delle procedure semplificate di cui al presente articolo.
Capo V
- NORMATIVE DI SETTORE
Art. 14
- Autorizzazioni relative agli oli usati. Rinvio
1. Gli oli usati, elencati al punto "13.00.00" del CER, nonché classificati come rifiuti speciali pericolosi dall'Allegato D Sito esternodel d.lgs 22/1997 , sono soggetti alla disciplina dettata dal Sito esternoDecreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 , "Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE, relative alla eliminazione degli oli usati", e, specificamente, alla normativa tecnica prevista dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e con il Ministro della Sanità, in data 16 maggio 1996, n. 392 "Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati", emanato in attuazione della lettera b), comma 2, dell'articolo 4 dello stesso Sito esternoDLgs 95/1992 .
2. I produttori ed i detentori di oli usati sono comunque tenuti a rispettare altresì le disposizioni di cui alla lettera m), comma 1, dell'articolo 6, ed all' Sito esternoarticolo 12, del DLgs 22/1997 .
3. Qualora gli oli usati contengano policlorodifenili e policlorotrifenili, si applica la disciplina dettata dal Sito esternoDecreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 209 , "Attuazione della direttiva 96/59/CE, relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili".
Art. 15
- Rifiuti dell'industria del biossido di titanio
1. I rifiuti dell'industria del biossido di titanio sono soggetti alla disciplina specificamente dettata dal Sito esternoDecreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 100 , "Attuazione delle direttive 78/176/CEE, 82/883/CEE, 83/29/CEE, 89/428/CEE". Le Province, per quanto non espressamente previsto dal Sito esternoDLgs 100/1992 , esercitano le funzioni amministrative ad esse attribuite in conformità altresì con il Sito esternod.lgs 22/1997 , e con le normative di attuazione dello stesso.
Art. 16
- Esportazione ed importazione di rifiuti
1. Le Province esercitano le funzioni amministrative in materia di esportazione ed importazione dei rifiuti, nel rispetto del regolamento del Consiglio CEE n. 259/1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio", secondo quanto previsto altresì dall' Sito esternoarticolo 16 del DLgs 22/1997 .
2. Ai fini di cui al comma 1, il soggetto obbligato è tenuto a trasmettere direttamente alla Provincia competente per territorio, le informazioni di cui all'articolo 28 del regolamento 259/93 CEE.
Capo VI
- CONTROLLI E VIGILANZA
Art. 17
- Controlli sulla gestione dei rifiuti
1. Le funzioni di controllo sulla gestione dei rifiuti, sono esercitate dalle Province, avvalendosi dell'ARPAT, secondo quanto disposto ai sensi delle lettere c) ed f), comma 1, dell' articolo 6 della LR 25/1998
2. Ai fini di cui al comma 1, copia del provvedimento autorizzativo, o dell'attestazione relativa all'avvenuta iscrizione nel registro previsto dal Sito esternocomma 3 dell'articolo 33 del DLgs 22/1997 , è trasmessa, a cura della Provincia competente, alla struttura provinciale dell'ARPAT territorialmente interessata.
3. In condizioni ordinarie di esercizio degli impianti e degli stoccaggi di smaltimento e di recupero di rifiuti, la Provincia effettua i controlli ad essa attribuiti, con la periodicità e la frequenza richieste dalle caratteristiche dell'impianto soggetto al controllo, tenendo conto delle potenzialità e dell'ubicazione dello stesso, nonché della tipologia dei rifiuti trattati, e garantendo, in ogni caso, l'effettuazione di almeno due controlli annuali.
4. La Provincia, ai fini dell'effettuazione dei controlli disciplinati dal presente articolo, tiene conto dei principali parametri di funzionamento relativi all'impianto di cui si tratti, e degli adempimenti che i gestori degli impianti sono tenuti ad osservare al sensi della vigente normativa statale e regionale, nonché delle prescrizioni rispettivamente contenute nei provvedimenti autorizzativi, ovvero nelle comunicazioni di inizio attività di cui al Sito esternocomma 3 dell'articolo 33 del DLgs 22/1997 .
Art. 18
- Diffida, sospensione e revoca delle autorizzazioni rilasciate
1. Qualora l'effettuazione dei controlli di cui all' articolo 17 evidenzi inadempienze o violazioni delle normative vigenti, ovvero delle prescrizioni autorizzative, la Provincia competente, fatto salvo, qualora sia prescritto dall'ordinamento, l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria, provvede all'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dalle leggi in vigore.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Provincia, in base alla violazione contestata all'interessato, procede
a) a diffidare il soggetto autorizzato affinché provveda, entro un termine tassativo, ad ovviare all'irregolarità, dando adeguata attuazione alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
b) a sospendere l'attività autorizzata per un tempo determinato, entro il quale il soggetto interessato è obbligato ad eliminare le irregolarità; in tal caso, il nuovo avvio dell'attività oggetto del provvedimento sanzionatorio è subordinato al previo accertamento dell'avvenuta eliminazione delle violazioni accertate;
c) a revocare, nelle forme e con le modalità previste dalla legge, e nel rispetto dei principi dell'ordinamento amministrativo, l'autorizzazione rilasciata:
c1) ogni qualvolta sia accertato un rischio relativo asituazioni di pericolo per la salute pubblica o perl'ambiente;
c2) in caso di reiterazione delle violazioni accertate.
3. Con riferimento specifico ai controlli effettuati, in base all' articolo 17 , sulle attività svolte in regime di comunicazione ai sensi degli articoli 31 e 33 Sito esternodel d.lgs 22/1997 , le Province, qualora siano accertate violazioni o inosservanze alle prescrizioni di cui al DM 5 febbraio 1998, o ad altre norme di tutela ambientale, fermo restando l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria di cui al comma 1, provvedono, in relazione alla natura ed alla gravità delle violazioni a:
a) a diffidare il gestore affinché provveda entro un termine tassativo ad ovviare all'irregolarità;
b) a revocare l'iscrizione nel registro disciplinato dal Sito esternocomma 3 dell'articolo 33 del DLgs 22/1997 .
Art. 19
- Trasmissione dati inerenti l'attività sanzionatoria
1. Entro il 31 marzo di ogni anno, le Province trasmettono alla Regione una relazione sullo svolgimento dell'attività inerente le sanzioni amministrative irrogate in applicazione della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 , "Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all' Sito esternoarticolo 3 della Legge 28.12.1995, n. 549 ", e dei commi 1, 2, 3 e 4 dell' articolo 30 della LR 25/1998.
2. La relazione di cui al comma 1 deve contenere i dati e gli elementi atti a consentire alla Regione una verifica periodica circa lo stato di attuazione delle disposizioni della LR 25/1998 , con particolare riferimento al rispetto dei divieti posti dalla LR 25/1998 , nonché dal piano disciplinato dagli articoli 9 e 10 della stessa legge regionale.
3. Gli elementi necessariamente ricompresi nella relazione di cui al presente articolo sono:
a) il numero delle sanzioni complessivamente irrogate nell'anno di riferimento;
b) la specificazione del tipo e del numero delle contravvenzioni prevalentemente accertate;
e) l'ammontare degli importi delle sanzioni comminate, considerato sia complessivamente, che per tipologia di comportamenti sanzionati.
Capo VII
- INFORMAZIONE
Art. 20
- Trasmissione elenchi provinciali
1. Le Province, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmettono alla Regione, con riferimento all'attività svolta nell'anno precedente, la seguente documentazione, utilizzando la modulistica di cui all'allegato 6) al presente regolamento:
a) elenco delle approvazioni dei progetti e delle autorizzazioni rilasciate in conformità al piano provinciale vigente, e relative allo smaltimento ed al recupero dei rifiuti, con specifico riferimento all'ubicazione degli impianti nonché alle quantità e alla qualità dei rifiuti trattati;
b) elenco dei provvedimenti di sospensione delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della lettera a);
c) elenco dei provvedimenti di revoca delle autorizzazioni;
d) relazione sintetica sull'attività di controllo effettuata, con indicazione del numero e dell'esito dei controlli effettuati;
2. Le Province trasmettono inoltre, entro lo stesso termine previsto dal comma 1 alla Regione ed alla Sezione regionale del Catasto, il rendiconto relativo all'importazione ed all'esportazione di rifiuti di cui all'articolo 16, effettuate nell'anno precedente.
Capo VIII
- FATTISPECIE SPECIFICHE
Sezione I
Art. 21
- Isole ecologiche
1. La collocazione in aree pubbliche di idonei contenitori per il raggruppamento e per la raccolta di rifiuti urbani, e di rifiuti assimilati agli urbani, o "isole ecologiche", come definite al punto 5.2.4 del piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con la deliberazione del Consiglio regionale del 7 aprile 1998, n. 88 , è disciplinata dalle disposizioni specifiche dettate dagli appositi regolamenti comunali, restando per essi escluso l'obbligo della preventiva autorizzazione provinciale.
Art. 22
- Stazioni ecologiche
1. Fermo restando quanto disposto al sensi e per gli effetti degli articoli 21 e 23 Sito esternodel DLgs 22/1997 , relativamente alla gestione in regime di privativa dei rifiuti urbani e dei rifiuti a questi ultimi assimilati, le stazioni ecologiche, come definite al punto 5.2.4 del piano regionale di gestione dei rifiuti, sono soggette alle procedure previste dagli articoli 31 e 33 Sito esternodel DLgs 22/1997 .
2. I soggetti interessati alla gestione delle strutture di cui al comma 1 sono tenuti all'iscrizione all'Albo Smaltitori, secondo quanto disposto dall' Sito esternoarticolo 30 del DLgs 22/1997 .
Art. 23
- Piattaforme ecologiche
1. Fermo restando quanto disposto ai sensi e per gli effetti degli articoli 21 e 23 Sito esternodel d.lgs 22/1997 relativamente alla gestione in regime di privativa dei rifiuti urbani e dei rifiuti a questi ultimi assimilati, le piattaforme ecologiche di trattamento e selezione, come definite al punto 5.2.4 del piano regionale di gestione dei rifiuti, devono essere autorizzate dalle competenti amministrazioni provinciali, nelle forme e con le modalità previste dagli articoli 27 e 28, o, rispettivamente, dagli articoli 31 e 33 Sito esternodel d.lgs 22/1997 . Tali impianti devono, inoltre, essere conformi alle previsioni del rispettivo piano provinciale in vigore.
2. I soggetti interessati alla gestione delle strutture di cui al comma 1 sono tenuti all'iscrizione all'Albo Smaltitori, secondo quanto disposto dall' Sito esternoarticolo 30 del d.lgs 22/1997 .
Sezione II
Art. 24
- Attività di raccolta dei rifiuti urbani. Riduzione della pericolosità del rifiuto
1. Sono, tra altro, comprese nelle attività di raccolta dei rifiuti urbani:
a) le operazioni concluse in un termine congruo rispetto all'intero ciclo di gestione;
b) quelle di trasporto dei rifiuti da un mezzo ad un altro di maggiore capacità;
c) quelle di conferimento dei rifiuti urbani differenziati in frazioni merceologiche omogenee;
d) quelle di cernita, e di eventuale raggruppamento degli stessi rifiuti, sempre che tali ultime operazioni siano effettuate presso siti autorizzati ai sensi di legge.
2. Le attività di cui al comma 1, qualora siano svolte dai Comuni in regime di economia, non sono assoggettate all'obbligo di iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, disciplinato dall' Sito esternoarticolo 30 del DLgs 22/1997 ,
3. I consorzi, le aziende speciali, e le società di cui alla Sito esternolettera e), comma 1, dell'articolo 113 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", sono soggetti all'obbligo di comunicazione di cui all' Sito esternoart. 10 del DLgs 22/1997 , che assolvono nelle forme e con le modalità previste dallo stesso articolo 10.
4. I Comuni e gli altri gestori del servizio pubblico, al fine di ridurre la pericolosità dei rifiuti urbani, e di incentivare la raccolta differenziata degli stessi, nonché il recupero dei rifiuti urbani pericolosi, provvedono, anche ai sensi della Sito esternolettera d), comma 2, dell'articolo 21 del DLgs 22/97 , a collocare, in ambiti urbani strategicamente individuati a tale scopo, nonché nei punti di rivendita, appositi contenitori, differenziati per tipologia di rifiuti, ed idonei al conferimento ed alla successiv a raccolta.
Art. 25
- Gestione contabile della raccolta differenziata. Codici CER
1. Al fine di facilitare l'adempimento degli obblighi relativi alla gestione contabile della raccolta differenziata, il CER utilizzato è il "20.03.01", con specifico riferimento:
a) alle frazioni da raccolta differenziata multimateriale, per le quali devono essere specificate le caratteristiche merceologiche, nell'apposito spazio denominato "annotazioni", sia del registro di carico e scarico, sia del formulario di accompagnamento al trasporto;
b) alle frazioni di rifiuti ingombranti non altrimenti qualificati dalla classe 20.00.00 dell'allegato A del Sito esternoDLgs 22/97 , ovvero raccolti in forma mista, specificando le caratteristiche merceologiche nell'apposito spazio denominato "annotazioni", sia del registro di carico e scarico, sia del formulario di accompagnamento al trasporto.
Sezione III
Art. 26
- Beni durevoli
1. Le Province, nell'ambito e nell'esercizio delle funzioni ad esse attribuite, al fine di ridurre la pericolosità dei rifiuti, incentivano la raccolta dei beni durevoli, elettrici ed elettronici, nonché il successivo recupero e trattamento degli stessi.
2. Ai fini di cui al comma 1, il presente articolo disciplina le procedure da seguire per le operazioni di accettazione, messa in riserva, trattamento e recupero negli appositi centri di raccolta previsti dal Sito esternocomma 1 dell'articolo 44 del DLgs 22/1997 . Sono esclusi da tali procedure i depositi temporanei antecedenti la raccolta, come definiti dalla Sito esternolettera m), comma 1, dell'articolo 6 del d.lgs 22/1997 .
3. Le apparecchiature contenenti clorofluorocarburi (CFC), quali frigoriferi, congelatori, condizionatori, devono essere recuperati e smaltiti, nel rispetto di quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, fermo restando altresì il rispetto delle disposizioni di cui all' Sito esternoarticolo 44 del d.lgs 22/1997 .
4. Ai fini di cui al comma 1, il ciclo di gestione delle apparecchiature di cui al comma 3, deve assicurare il recupero integrale dei clorofluorocarburi. A tal fine, il trattamento deve prevedere:
a) l'intercettazione dei CFC contenuti nei circuiti di refrigerazione;
b) l'asportazione di tutte le parti mobili;
c) Il trattamento completo, previa: la triturazione della carcassa in ambiente controllato; la separazione delle parti pesanti, sia metalliche che plastiche, dal poliuretano; la macinazione del poliuretano; l'aspirazione ed il trattamento dell'aria di processo, con recupero integrale dei clorofluorocarburi presenti nelle schiume poliuretaniche di coibentazione.
5. Analogamente a quanto disposto dal comma 4, il ciclo di trattamento dei beni durevoli costituiti da apparecchiature elettriche, quali: cucine elettriche, ferri da stiro, e simili; nonché da apparecchiature elettroniche, quali:
computers, stampanti, e simili, deve risultare completo; a tal fine, esso deve comprendere:
a) lo smontaggio completo dei pezzi, al fine di separare le componenti pericolose dalle parti riciclabili da avviare al recupero diretto, ovvero a lavorazioni successive;
b) il recupero del tubo catodico dei monitors, e dei televisori, attraverso: la separazione del pannello dal cono, l'aspirazione delle polveri nocive, la frantumazione e la granulazione finalizzate al riutilizzo successivo.
6. I beni durevoli disciplinati dal presente articolo devono essere consegnati, in condizioni di integrità, ad impianti tecnologicamente idonei, ed in possesso delle necessarie autorizzazioni previste, rispettivamente, dagli articoli 27 e 28, e dagli articoli 31 e 33 Sito esternodel d.lgs 22/1997 .
7. Le Province e le Comunità d'Ambito di cui all' articolo 23 della LR 25/1998, in conformità con quanto previsto dalla Sito esternolegge 28 dicembre 1993, n. 549 , "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente", e successive modifiche, stipulano specifici accordi atti a favorire la restituzione, ai rivenditori, dei beni durevoli dismessi, e la corretta gestione degli stessi, tenendo conto altresì dei divieti previsti dal piano regionale di gestione dei rifiuti.
Art. 27
- Autodemolizione
1. Fermi restando gli obblighi e gli adempimenti previsti dall' Sito esternoarticolo 46 del d.lgs 22/1997 , i concessionari e le succursali individuate ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 46, sono obbligati ad annotare, esclusivamente nel registro previsto dal Sito esternoDLgs 30 aprile 1992 n. 285 , "Nuovo codice della strada", e successive modificazioni, il carico degli autoveicoli ad essi consegnati per essere successivamente avviati a demolizione; per tali autoveicoli, l'obbligo di assolvere agli ulteriori adempimenti previsti dal Sito esternod.lgs 22/1997 decorre dalla rimozione della targa."
Art. 28
- Studi medici professionali
1. Gli studi professionali che esercitino attività medico-sanitaria, dalla quale derivi produzione di rifiuti speciali, e specificamente di rifiuti sanitari, pericolosi e non pericolosi, qualora non si avvalgano di organizzazione in forma di impresa o non siano costituiti in enti comunque dotati di autonoma soggettività giuridica, non sono soggetti all'obbligo di comunicazione annuale previsto dal Sito esternocomma 3 dell'articolo 11 del d.lgs 22/1997 , né a quello relativo alla tenuta del registro di carico e scarico, disciplinato dall'articolo 12 dello stesso decreto legislativo.
2. Gli studi professionali di cui al comma 1 sono in ogni caso obbligati alla gestione dei rifiuti speciali prodotti, in modo separato dagli altri rifiuti, con esclusione del conferimento degli stessi al servizio di raccolta dei rifiuti urbani, e con avvio allo smaltimento tramite ditta autorizzata, od altra modalità appositamente predisposta a tal fine, dal gestore del servizio pubblico, ai sensi dell'articolo 10, e dell' Sito esternoarticolo 45, del d.lgs 22/1997 . Tali studi sono inoltre tenuti all'assolvimento degli obblighi relativi al formulario di identificazione, ai sensi dell'articolo 15 dello stesso Sito esternod. lgs 22/1997 .
Sezione IV
Art. 29
- Scarti delle attività di lavorazione di metalli preziosi
1. Ai sensi del Sito esternocomma 21 dell'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426 , "Nuovi interventi in campo ambientale", non rientrano nella definizione di rifiuto di cui alla Sito esternolettera a), comma 1, dell'articolo 6, del DLgs 22/1997 , gli scarti derivanti dalla lavorazione di metalli preziosi, qualora avviati, in conto lavorazione, per l'affinazione presso banchi di metalli preziosi.
2. Ai sensi del comma 1, sono esclusi dalla definizione di rifiuto, e pertanto non sono soggetti agli obblighi ed adempimenti previsti dal Sito esternod.lgs, 22/1997 , purché avviati alle relative operazioni di affinazione, in conto lavorazione, i seguenti materiali:
a) spazzature;
b) pulimenti;
c) sfridi, limature, scorie,
3. In attuazione di quanto disposto dal Sito esternocomma 21 dell'articolo 4 della l. 426/1998 , gli scarti delle attività di lavorazione, elencati dal comma 2, qualora siano oggetto di cessione per le successive fasi di affinazione, restano soggetti agli obblighi ed adempimenti di cui al Sito esternod.lgs 22/1997 .
Art. 30
- Reflui bagni chimici
1. Le imprese che effettuano la raccolta ed il trasporto dei reflui da bagni chimici, installati sia direttamente da tali imprese, che da eventuali ulteriori imprese appaltatrici, sono soggette all'obbligo relativo alla tenuta del formulario di trasporto previsto dall' Sito esternoarticolo 15 del d.lgs 22/1997 .
2. La tenuta del formulario di cui al comma 1 deve essere effettuata con le seguenti modalità:
a) nello spazio riservato all'indicazione del produttore o del detentore del rifiuto, devono essere riportati i dati dell'impresa interessata, ovvero dell'ente, pubblico o privato, per conto del quale il servizio è svolto, e sono effettuate le operazioni di "gestione" dell'impianto. Tali operazioni consistono, nella movimentazione; nella pulizia periodica; nel ricambio del liquido chimico. In caso di coincidenza tra impresa trasportatrice ed impresa esercente, le indicazioni relative al produttore o detentore, e quelle relative al trasportatore, coincidono, e le due copie del formulario destinate al produttore o detentore, ed al trasportatore, devono trovarsi entrambe in possesso della medesima impresa.
b) Qualora, con un unico automezzo, vengano effettuate aspirazioni da più bagni chimici installati dal medesimo soggetto, può essere compilato un unico modulo di formulario, da aggiornarsi, in relazione a ciascuna aspirazione effettuata, mediante indicazione, nello spazio riservato alle annotazioni, della data e dell'ora di ciascun prelievo, dell'ubicazione dei bagni, e della quantità di refluo di volta in volta aspirata. Lo stesso formulario può essere utilizzato fino a quando il rifiuto non sia trasferito all'impianto di stoccaggio ovvero a quello di smaltimento, destinatari del rifiuto stesso.
3. Le imprese che effettuano la raccolta ed il trasporto dei reflui di cui al presente articolo sono altresì obbligate alla tenuta del registro di carico e scarico, secondo quanto previsto dall' Sito esternoarticolo 12 del DLgs 22/1997 . Tali imprese sono inoltre tenute ad effettuare la comunicazione annuale prevista dal comma 3 dell'articolo 11 dello stesso decreto legislativo. Da tale ultimo obbligo sono peraltro esonerati gli enti produttori per conto dei quali è svolto il servizio di gestione.
Art. 31
- Rifiuti cimiteriali
1. Ai sensi della Sito esternolettera f), comma 2, dell'articolo 7 del d.lgs 22/1997 , i rifiuti cimiteriali sono rifiuti urbani, e la gestione di essi compete ai Comuni, che vi provvedono in regime di privativa, secondo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 21 dello stesso Sito esternoDLgs 22/1997 .
2. I Comuni adottano appositi regolamenti per la disciplina dei rifiuti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto disposto dall' Sito esternoarticolo 45 del DLgs 22/1997 , ed in attuazione altresì del Decreto del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità, in data 26 giugno 2000, n. 219, "Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari". A tal fine, per le modalità del conferimento, i Comuni possono attenersi allo schema di cui all'Allegato 7 al presente regolamento.
3. I regolamenti comunali di cui al comma 2 possono prevedere specifiche prescrizioni e modalità finalizzate alla gestione dei rifiuti provenienti da cimiteri privati.
Art. 32
- Impianti mobili
1. Gli impianti mobili sono autorizzati dalle Province ai sensi del Sito esternocomma 7 dell'articolo 28 del d.lgs 22/1997 , fatta eccezione per le attività disciplinate dal DM 5 febbraio 1998, che, in base all'articolo 33 dello stesso Sito esternod.lgs 22/1997 , sono soggette all'obbligo di comunicazione.
2. Per le "campagne di attività" che si svolgano sul territorio regionale, la comunicazione prevista dal Sito esternocomma 7 dell'articolo 28 del d.lgs 22/1997 deve essere presentata a tutte le Province nel cui territorio si trovi il sito prescelto, ed a favore delle quali deve essere prestata altresì la garanzia finanziaria dovuta dall'interessato.
Art. 33
- Rifiuti inerti non pericolosi da costruzione e demolizione
1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 50 e 51 Sito esternodel d.lgs 22/1997 , è vietata l'immissione diretta nell'ambiente di rifiuti inerti, nonché il loro utilizzo, in assenza della previa effettuazione di idoneo trattamento negli appositi impianti, autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28, ovvero, rispettivamente, degli articoli 31 e 33 Sito esternodel DLgs 22/1997 .
2. I rifiuti inerti non pericolosi, da costruzione e demolizione, ai fini del riciclaggio, devono essere trattati in impianti, fissi o mobili, dotati delle tecnologie idonee ad assicurarne: la macinazione; la vagliatura; la selezione granulometrica; la separazione delle frazioni indesiderate, quali plastiche, metalli, e simili.
3. I materiali ed i prodotti lapidei ottenuti dal processo di riciclaggio sono esclusi dall'ambito di applicazione del Sito esternoDLgs 22/1997 , e dall'osservanza degli obblighi ed adempimenti posti dallo stesso decreto legislativo, esclusivamente qualora, al termine del processo medesimo, presentino caratteristiche geotecniche conformi alle norme UNI CNR 10006, e con "eluato del test di cessione" conforme a quanto previsto dall'allegato 3 del DM 5 febbraio 1998.
4. La messa in riserva di rifiuti inerti non pericolosi per riutilizzo, disciplinata ai sensi del d. m. 5 febbraio 1998, qualora avvenga in cumuli, può essere effettuata su basamenti pavimentati realizzati in stabilizzato, opportunamente rullato e ben compattato, di spessore non inferiore a 20 cm.
Art. 34
- Terre e materiali da scavo
1. Ai sensi della Sito esternolettera f-bis) del comma 1 dell'articolo 8 del DLgs 22/1997 , le terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati sono esclusi dall'ambito di applicazione dello stesso Sito esternod.lgs 22/1997 , a condizione:
a) che non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti stabiliti dal decreto 25 ottobre 1999, n. 471, del Ministro dell'ambiente, "Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell' Sito esternoarticolo 17 del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 ", e successive modificazioni e integrazioni, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 62 del presente regolamento;
b) che non siano frammiste ad altre frazioni merceologiche identificabili come rifiuti;
c) che siano destinati al normale ciclo di utilizzo della terra, per la realizzazione di: sottofondi e rilevati stradali, rimodellamenti morfologici, riempimenti, e simili. In tali casi, restano ferme le autorizzazioni e gli altri atti di assenso eventualmente prescritti dalle normative urbanistiche ed edilizie vigenti, ai fini della realizzazione delle successive opere di trasformazione del territorio.
2. Sono in ogni caso esclusi dall'ambito di applicazione del comma 1, in quanto pericolosi, e restano soggetti alle norme dettate dal titolo II del presente regolamento:
a) i materiali provenienti dalle attività di scavo effettuate nelle aree incluse nella "anagrafe dei siti da bonificare", prevista dal comma 12 dall' Sito esternoarticolo 17 del d. lgs 22/1997 , e disciplinata altresì ai sensi dell'articolo 17 del DM 471/1999, nonché nelle aree in cui sia in corso un'operazione di bonifica;
b) le terre da scavo che presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti stabiliti dal DM 471/1999, fatto salvo quanto disposto dall' articolo 62 del presente regolamento.
3. Sono in ogni caso esclusi dall'ambito di applicazione del comma 1, e soggetti agli obblighi ed agli adempimenti previsti dal Sito esternoDLgs 22/1997
a) i materiali destinati ad una qualunque delle operazioni di smaltimento;
b) i materiali inerti abbandonati sul suolo e nel suolo, secondo quanto espressamente disposto dall' Sito esternoarticolo 14 del DLgs 22/1997 .
Art. 35
- Materiali vegetali
1. Ai sensi della Sito esternolettera f-ter), comma 1, dell'articolo 8 del DLgs 22/1997 , i materiali vegetali, non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal d. m. 471/1999, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, ed utilizzabili "tal quale" come prodotto, sono esclusi dall'ambito di applicazione dello stesso Sito esternod.lgs 22/1997 , purché non siano frammisti ad altre frazioni merceologiche identificabili come rifiuti.
Capo IX
- NORME FINALI
Art. 36
- Attività sperimentali
1. La Regione, nel rispetto di quanto previsto dall' Sito esternoarticolo 29 del d.lgs 22/1997 , ed altresì attuazione del comma 1 dell' articolo 18 della LR 25/1998, può autorizzare impianti ed attività sperimentali non previste dai piani disciplinati dalla stessa LR 25/1998 , purché non interferenti con le previsioni dettate dagli stessi piani, e sempre che siano finalizzate alla verifica della fattibilità ambientale, tecnica, ed economica, di tecnologie, o di sistemi innovativi per la gestione dei rifiuti.
2. Gli impianti e le attività sperimentali soggetti all'autorizzazione di cui al comma 1, sono, esclusivamente, quelli caratterizzati da una tecnologia, ovvero da un sistema tecnico in fase "prototipale", rispetto ai quali necessitino verifiche attuali in ordine alla "fattibilità" tecnica ed ambientale.
3. Ai sensi del comma 2, il carattere di sperimentalità delle attività soggette all'autorizzazione di cui al presente articolo, può, in particolare, riferirsi: alla tecnologia proposta, al processo, ed alle matrici coinvolte nel processo stesso, nonché al prodotto finale.
4. Il carattere di sperimentalità è, in ogni caso, escluso, con riferimento alle tecnologie mature, o già sperimentate, e, comunque, alle tecnologie già disponibili sul mercato.
Art. 37
- Conferenza provinciale. Composizione
1. Le Province, per l'esercizio delle funzioni ad esse attribuite, si avvalgono della Conferenza prevista dal comma 2 dell' articolo 8 della LR 25/1998, sia con riferimento all'istruttoria finalizzata al rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 27 e 28 Sito esternodel DLgs 22/1997 , che per l'espressione, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 17 dello stesso Sito esternoDLgs 22/1997 , del parere di competenza ai fini dell'autorizzazione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza, secondo quanto disposto altresì dai commi 7 ed 8 dell' articolo 20 della LR 25/1998.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli uffici regionali territorialmente competenti ad integrare la composizione della Conferenza provinciale, sono individuati dalle Province, secondo quanto disposto dal comma 2 dell' articolo 8 della LR 25/1998
3. Devono in ogni caso integrare la composizione della Conferenza provinciale
a) gli uffici del Genio civile;
b) le competenti aziende ASL;
c) le strutture provinciali dell'ARPAT;
d) l'Agenzia regionale per lo sviluppo dell'agricoltura (ARSIA), qualora la materia di cui si tratti inerisca al settore agricolo.
Titolo II
- BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DEI SITI INQUINATI
Capo I
- DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 38
- Finalità
1. I Comuni e le Province, in attuazione delle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, assicurano, nell'esercizio delle rispettive funzioni, l'attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti, "terzo stralcio", relativo alla bonifica delle aree inquinate, approvato, ai sensi dei commi 2 e 3 dell' articolo 9 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 , "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", e successive modifiche, con deliberazione del Consiglio regionale del 21 dicembre 1999, n. 384, e di seguito denominato "piano regionale".
2. In conformità a quanto disposto dal comma 1, i Comuni e le Province garantiscono, per quanto di rispettiva competenza, l'effettiva realizzazione dei progetti di bonifica di aree inquinate, da parte dei soggetti responsabili, nel rispetto dell' Sito esternoarticolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio", e successive modifiche, e delle altre norme comunitarie, statali e regionali, poste a tutela della salute e dell'ambiente, in conformità con le disposizioni del presente regolamento, limitando, ove possibile, la produzione di rifiuti, e privilegiando l'utilizzo di materiali provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani e speciali.
3. I Comuni e le Provincie esercitano le funzioni di vigilanza, di verifica, e di controllo, rispettivamente previste dall' Sito esternoarticolo 17 del d.lgs 22/1997 , e dagli articoli 6 e 20 della LR 25/1998, nel rispetto delle norme dettate dal presente regolamento. A tal fine svolgono, avvalendosi dell'ARPAT, i necessari controlli sull'effettuazione degli interventi di bonifica, assicurando la permanenza delle condizioni di integrità degli interventi realizzati, e la vigilanza sul territorio e sulle attività potenzialmente inquinanti, allo scopo di prevenire ogni possibile futuro episodio di inquinamento.
Art. 39
- Ambito di applicazione
1. Il presente titolo contiene la disciplina delle procedure di approvazione dei progetti di bonifica dei siti inseriti nel piano regionale, e delle altre aree soggette in via generale, alle disposizioni di cui al decreto 25 ottobre 1999, n. 471, del Ministro dell'Ambiente, "Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell' Sito esternoarticolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e successive modificazioni e integrazioni", nel rispetto altresì di quanto disposto dalla LR 25/1998
Art. 40
- Abbandono di rifiuti
1. L'abbandono di rifiuti, disciplinato dall' Sito esternoarticolo 14 del DLgs 22/1997 , è escluso dall'ambito di applicazione del presente regolamento, in conformità con quanto analogamente disposto dal comma 2 dell'articolo 1 del DM 471/1999, e fermo restando quanto ivi previsto, in relazione agli eventuali successivi interventi di bonifica.
Art. 41
- Norme transitorie
1. Restano validi ed efficaci, secondo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 18 del DM 471/1999, i procedimenti di approvazione dei progetti di bonifica, e di autorizzazione dei relativi interventi, per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia già intervenuto il provvedimento finale.
2. Restano validi ed efficaci, inoltre, i procedimenti per i quali, alla stessa data di cui al comma 1, sia già stato espresso il parere favorevole degli organi istruttori previsti dall' articolo 8 della LR 25/1998.
3. Sono in ogni caso soggetti alle disposizioni del presente regolamento, le varianti al progetto, previste dal comma 2 dell' articolo 55 , soggette ad approvazione in base alle norme tecniche vigenti.
4. Relativamente alle aree destinate alla produzione agricola, ed all'allevamento, sono presi a riferimento, in attesa della definizione dei limiti previsti dal Sito esternocomma 15 dell'articolo 17 del DLgs n. 22/1997 , da parte del Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero delle Risorse Agricole, gli specifici limiti di cui alla deliberazione Consiglio regionale n. 167/1993, nonché dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 169/1995, riportati nell'Allegato 8 al presente regolamento.
Capo II
- PROCEDURE
Sezione I
Art. 42
- Progettazione
1. I progetti di bonifica sono redatti secondo l'articolazione in tre livelli di approfondimento, secondo quanto disposto dall'articolo 10 del DM 471/1999, che prevede specificamente:
a) il piano della caratterizzazione;
b) il progetto preliminare;
c) il progetto definitivo.
2. I progetti di bonifica devono essere redatti e sottoscritti, in conformità con i principi dell'ordinamento giuridico-professionale, da professionisti abilitati ai sensi di legge, ed in possesso delle specifiche competenze relative alle materie: chimiche, ingegneristiche, e geologiche. Qualora comprendano interventi di biorisanamento, di ripristino ambientale, e di ripristino paesaggistico dell'area, ovvero interventi di natura agronomica o selviculturale, devono essere sottoscritti anche da professionisti abilitati nelle relative materie, quali: biologia, agronomia, scienze forestali, architettura, e simili.
3. I professionisti incaricati della redazione del progetto ai sensi del comma 2 garantiscono ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'avvenuto svolgimento di ogni indagine, senza eccezione alcuna, atta ad evidenziare la presenza di possibili contaminazioni ambientali, ed il verificarsi di situazioni di rischio dovute alla presenza di rifiuti e di sostanze pericolose.
Art. 43
- Esecuzione dei lavori
1. Il soggetto obbligato ad effettuare la bonifica è tenuto a nominare un tecnico, abilitato ai sensi di legge, quale "responsabile del progetto di bonifica", con funzioni di coordinamento delle attività, di raccordo con le Amministrazioni e gli organi pubblici di controllo, nonché di garanzia della qualità complessiva dell'intervento. Esso è altresì tenuto a comunicare, a tutte le Amministrazioni interessate, il nome del tecnico responsabile, nonché la data d'inizio dei lavori, con preavviso di almeno 10 giorni.
2. Il "responsabile del progetto di bonifica", nominato ai sensi del comma 1, può essere individuato anche tra i tecnici incaricati della progettazione, della direzione dei lavori, o del collaudo in corso d'opera.
3. Il "responsabile del progetto di bonifica" è tenuto a documentare, con relazioni periodiche, l'andamento dei lavori, ed a comunicare all'Amministrazione competente, la data di ultimazione degli stessi; è inoltre tenuto a redigere una relazione finale, nella quale devono essere riportati i risultati complessivamente conseguiti. A tale relazione deve essere allegato il certificato di collaudo, o, qualora previsto dalle norme vigenti, quello di regolare esecuzione dei lavori.
Sezione II
Art. 44
- Aree interessate da fenomeni episodici di inquinamento. Messa in sicurezza d'emergenza
1. I Comuni o, qualora l'area interessata comprenda il territorio di 2 o più Comuni, la Provincia, competente, in base alle funzioni rispettivamente attribuite ai sensi del Sito esternocomma 2 dell'articolo 17 del DLgs 22/1997 , e della lettera b), comma 1, dell' articolo 6 della LR 25/1998, provvedono, avvalendosi dell'ARPAT, alla verifica di tutte le misure di emergenza necessarie, in attuazione di quanto disposto dallo stesso Sito esternocomma 2 dell'articolo 17 del DLgs 22/1997 , e di quanto specificamente previsto dal piano regionale.
2. Ferme restando le disposizioni previste dal Sito esternocomma 2 dell'articolo 17 del DLgs 22/1997 , e dai commi 1 e 2 dell'articolo 7 del DM 471/1999, il Comune o la Provincia competente, qualora, sulla base delle verifiche e dei controlli tecnici effettuati dall'ARPAT e, per i relativi profili sanitari, dall'ASL territorialmente interessata, risulti accertata l'efficacia degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza adottati dal soggetto responsabile, rilascia, entro 30 giorni dall'evento che ha determinato il pericolo di inquinamento, apposita attestazione di non necessità della bonifica, provvedendo a darne la relativa comunicazione all'interessato.
3. Ai fini dell'effettuazione delle verifiche di rispettiva competenza, l'ARPAT e l'ASL, qualora ne ravvisino la necessità, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 7 del DM 471/1999, forniscono al Comune gli elementi tecnici per la richiesta, al soggetto responsabile:
a) della documentazione ulteriore rispetto a quella da questi predisposta ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 7);
b) dell'effettuazione di ulteriori adempimenti tecnici, atti a comprovare inequivocabilmente l'avvenuta, e completa, rimozione della fonte inquinante, e di quanto dalla stessa contaminato, e la conseguente eliminazione di qualunque rischio sanitario ed ambientale.
SEZIONE III
Art. 45
- Piano della caratterizzazione Contenuti
1. Il piano della caratterizzazione deve essere redatto dal soggetto responsabile, secondo quanto disposto dal presente regolamento, ed altresì nel rispetto delle "linee guida" dettate dall'allegato 4 del DM 471/1999. Tali "linee guida" costituiscono una traccia fondamentale, da adeguare alla specifica complessità della situazione oggetto dell'intervento, anche con riferimento agli elaborati di progetto di cui allo stesso allegato 4.
2. Il piano di cui al comma 1 è articolato in sezioni, in base all'allegato 4 al DM 471/1999; esso deve contenere la precisa identificazione del quadro complessivo dello stato dell'area interessata, al fine di pervenire alla redazione di un progetto d'intervento ambientalmente compatibile ed economicamente sostenibile, nel rispetto delle norme comunitarie, statali, e regionali, vigenti, ed in conformità con quanto disposto dal presente regolamento.
3. Ai fini dell'acquisizione di tutte le informazioni necessarie per un'analisi dettagliata del sito e delle potenziali contaminazioni, i soggetti tenuti all'intervento, presentano preliminarmente, al Comune o alla Provincia competente, il piano di cui al presente articolo, nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 46.
Art. 46
- Presentazione del piano
1. Il soggetto responsabile presenta il piano di cui all'articolo 45 al Comune territorialmente competente, in triplice copia; ulteriore copia del progetto è trasmessa, a cura dello stesso soggetto responsabile, alla Provincia territorialmente competente, per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 6 e 20 della LR 25/1998, ed anche per gli effetti di cui all'articolo 12 del DM 471/1999.
2. Ai sensi del comma 7 dell' articolo 20 della LR 25/1998, qualora il progetto di intervento riguardi la bonifica di aree comprese nel territorio di più Comuni, il piano di caratterizzazione è presentato, in triplice copia, alla Provincia competente.
3. Se i Comuni interessati appartengano a Province diverse, il piano è presentato, con le modalità di cui al comma 2, alle Province rispettivamente competenti, che lo approvano d'intesa, secondo quanto previsto dal comma 9 dell' articolo 20 della LR 25/1998.
Art. 47
- Approvazione del progetto Termini ed altri adempimenti
1. Il Comune o la Provincia competente all'approvazione del piano della caratterizzazione, trasmette tempestivamente copia di esso alla struttura dell'ARPAT territorialmente interessata. Ulteriore copia del piano, a cura dell'amministrazione competente, è resa disponibile, per l'accesso, a tutti gli altri Enti ed organismi interessati al procedimento di approvazione.
2. L'Amministrazione competente ai sensi dell' articolo 46 , procede all'approvazione del piano, e fissa i termini entro i quali il soggetto responsabile è obbligato a presentare la successiva articolazione progettuale ai sensi del comma 1 dell' articolo 42, tenendo conto, a tal fine, dei termini massimi prescritti dai commi 2 e 3 dell'articolo 10 del DM 471/99.
3. Copia dell'atto autorizzativo di cui al presente articolo è trasmessa, a cura della competente Amministrazione, al soggetto responsabile, nonché agli organi di controllo, ed agli altri soggetti pubblici interessati dal procedimento.
Art. 48
- Attuazione del piano d'investigazione
1. Il soggetto responsabile, a seguito dell'approvazione del piano di cui all' articolo 47 , è tenuto all'effettuazione delle indagini previste dal piano di investigazione, che costituisce parte integrante del piano della caratterizzazione, nel rispetto dei termini e con le modalità dettate a tal fine dal provvedimento di approvazione, nonché con le integrazioni e prescrizioni disposte nello stesso provvedimento, ed in conformità con le indicazioni contenute negli allegati 1 e 2 al DM 471/1999.
2. Il soggetto responsabile è tenuto inoltre a comunicare, con preavviso non inferiore a 10 giorni, la data ed il luogo di effettuazione delle indagini di cui al presente articolo, alla competente struttura dell'ARPAT, perchè possa prendervi parte mediante proprio delegato, che procede all'acquisizione di appositi controcampioni di verifica.
Sezione IV
Art. 49
- Progetto preliminare
1. Il soggetto responsabile, qualora, dall'effettuazione delle indagini di cui al comma 1 dell' articolo 48 , risulti confermata la contaminazione del sito, è obbligato a presentare, nei termini a tal fine prescritti dal comma 2 dell' articolo 47 , il progetto preliminare degli interventi di bonifica, secondo i contenuti previsti dall'Allegato 4 al DM 471/1999, e sulla base delle "linee guida" ivi dettate. Al progetto preliminare deve essere allegata l'apposita "relazione descrittiva dell'attività di investigazione", contenente i risultati delle attività di indagine effettuate ai sensi dello stesso articolo 48 , elaborati con le modalità previste dall'Allegato 4 al DM 471/1999.
2. Il progetto di cui al comma 1 è proposto, dal soggetto responsabile, al Comune o alla Provincia competente ai sensi dell' articolo 46 , nelle stesse forme e con le modalità ivi dettate.
Art. 50
- Approvazione del progetto
1. Il Comune o la Provincia competente procede all'approvazione del progetto preliminare, nelle forme e con le modalità previste, per il piano della caratterizzazione, dall' articolo 47 , e trasmette copia del provvedimento autorizzativo al soggetto responsabile, ed agli altri soggetti di cui al comma 3 dello stesso articolo 47
2. L'amministrazione competente all'approvazione del progetto preliminare, fissa il termine entro il quale il soggetto responsabile è tenuto a presentare il progetto definitivo di cui all' articolo 51 , prescrivendo, qualora ne ravvisi la necessità, le ulteriori investigazioni di dettaglio, da effettuarsi nelle forme e con le modalità previste dall' articolo 48
Sezione V
Art. 51
- Progetto definitivo
1. Il soggetto responsabile è tenuto a presentare alla competente amministrazione, individuata ai sensi dell' articolo 46 , nelle forme e con le modalità ivi previste, il progetto definitivo, predisposto sulla base del progetto preliminare, entro il termine prescritto a tal fine dall'amministrazione competente ai sensi del comma 2 dell' articolo 50 Tale termine non può, in ogni caso, superare quello previsto dal comma 3 dell'articolo 10 del DM 471/1999.
Art. 52
- Approvazione del progetto definitivo
1. Il Comune o la Provincia competente provvede all'approvazione del progetto definitivo, entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso ai sensi dell' articolo 51 , autorizzando, contestualmente, in conformità con quanto disposto dal comma 9 dell'articolo 10 del DM n.471/1999, gli interventi necessari per l'attuazione del progetto stesso, e dettando i termini per l'esecuzione dei lavori, e le ulteriori prescrizioni eventualmente necessarie.
2. L'amministrazione competente definisce inoltre, ai sensi del comma 5 dell' articolo 20 della LR 25/1998 , l'entità delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 58, ed i termini per la relativa prestazione da parte del soggetto obbligato, che comunque deve precedere l'inizio dell'esecuzione dei lavori autorizzati, ed alla quale è, in ogni caso, subordinata l'efficacia del provvedimento di approvazione.
3. Copia del provvedimento autorizzativo del progetto definitivo è trasmessa, a cura della competente amministrazione, al soggetto responsabile, nonché agli organi ed amministrazioni pubbliche di cui al comma 3 dell' articolo 47
Art. 53
- Raccordo con la V.I.A.
1. Qualora il progetto definitivo di bonifica preveda la realizzazione di opere o interventi sottoposti a valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della legge regionale 3 novembre 1998, n.79 , "Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale", e successive modifiche, ovvero ai sensi della relativa normativa statale, l'approvazione di cui all' articolo 51 è subordinata all'acquisizione della preliminare pronuncia di compatibilità ambientale.
2. Nel caso di cui al comma 1, i termini previsti dall' articolo 52 restano sospesi sino all'acquisizione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa pronuncia di compatibilità ambientale.
Sezione VI
Art. 54
- Conferenza di servizi
1. L'amministrazione competente, ai fini dell'approvazione del progetto definitivo, e della contestuale autorizzazione alla realizzazione dei lavori di cui al comma 1 dell' articolo 52 , ed altresì ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 del DM 471/1999, provvede all'acquisizione di tutte le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri, e gli altri atti di assenso richiesti dalle vigenti norme statali e regionali, mediante apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti Sito esternodella legge 7 agosto 1990, n. 241 , "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modificazioni .
2. L'autorizzazione all'esecuzione degli interventi di bonifica, rilasciata in base al comma 1 dell' articolo 52 , secondo quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 10 del DM 471/1999, ed ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto definitivo, nonché per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, sostituisce, a tutti gli effetti, le autorizzazioni, concessioni, e gli altri atti di assenso, di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Le Province, ai fini dell'espressione del parere di cui ai commi 4 e 5 dell' Sito esternoarticolo 17 del DLgs 22/1997 , ad esse attribuito dal comma 8 dell' articolo 20 della LR 25/1998, si avvalgono della Conferenza prevista dal comma 2 dell'articolo 8 della stessa legge regionale. In tal caso, gli atti di assenso previsti dal comma 1 del presente articolo, qualora espressi dagli organi ed amministrazioni partecipanti alla Conferenza provinciale ed individuati ai sensi del comma 2 dell'articolo 37 del presente regolamento, sono acquisiti in tale sede, ed il Comune competente all'approvazione del progetto definitivo di bonifica, provvede, esclusivamente, all'acquisizione d egli ulteriori atti di assenso eventualmente necessari.
Art. 55
- Varianti
1. Il soggetto responsabile è tenuto a comunicare all'amministrazione competente ogni variante che, in corso d'esecuzione, si renda necessaria rispetto al progetto approvato.
2. Le variazioni al progetto originariamente approvato, qualora comportino modifiche significative del progetto stesso, sono soggette ad approvazione specifica da parte dell'amministrazione competente, in conformità con la normativa tecnica vigente, nelle forme e con le modalità previste dal presente regolamento, A tal fine, sono da intendersi significative:
a) le modifiche riguardanti nuove tipologie di inquinanti;
b) quelle inerenti a nuove metodologie di bonifica;
c) quelle che incidano in misura rilevante sull'estensione dell'area di intervento.
3. Le variazioni progettuali che non comportino modifiche significative ai sensi del comma 2, devono, in ogni caso, essere comunicate formalmente alla competente amministrazione, che, entro e non oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento, è tenuta ad esprimersi in ordine alle variazioni proposte.
4. Il soggetto responsabile, qualora la variante, soggetta ad approvazione ai sensi del comma 2, non interferisca direttamente con l'effettuazione dell'intervento di bonifica, nelle more dell'approvazione prosegue nell'esecuzione dei lavori.
Capo III
- CONTROLLI E VIGILANZA
Art. 56
- Svolgimento dei controlli
1. Le Province effettuano i controlli previsti dal presente regolamento, avvalendosi dell'ARPAT, secondo quanto disposto ai sensi della lettera c), comma 1, dell' articolo 6 della LR 25/1998. Sono fatti salvi i controlli sanitari di competenza della azienda ASL territorialmente interessata.
2. Fermo restando il disposto di cui al comma 4 dell'articolo 12 del DM 471/1999, i controlli di cui al comma 1, ai fini della verifica sia dell'attività di investigazione che dei risultati dell'intervento di bonifica, e della messa in sicurezza permanente, devono riguardare tutte le matrici ambientali interessate dal fenomeno di inquinamento, secondo quanto disposto dal punto III.3) dell'allegato 4 allo stesso DM 471/1999.
3. I controlli di cui al presente articolo interessano sia le modalità di effettuazione dell'intero processo di indagine e di bonifica, sia la verifica dei risultati analitici. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, nella fase di investigazione devono essere garantiti controlli in una percentuale commisurata alla complessità dell'intervento, non inferiore, in ogni caso, al dieci per cento dei campioni previsti nel piano di caratterizzazione.
4. Per gli interventi disciplinati dagli articoli 5 e 6 del DM 471/1999, la Provincia competente assicura, ai sensi del comma 4 dell'articolo 12 dello stesso decreto, l'effettuazione di controlli e verifiche periodiche, con cadenza almeno biennale, sull'efficacia delle misure di sicurezza adottate, e degli interventi di messa in sicurezza permanente, anche al fine di accertare che le caratteristiche del sito sottoposto ai predetti interventi siano corrispondenti alla destinazione d'uso prevista, e non comportino rischi per la salute e per l'ambiente, tenendo conto inoltre delle conoscenze tecniche e scientifiche intervenute in seguito all'effettuazione degli interventi.
5. A seguito dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento di bonifica, l'ARPAT redige apposita relazione conclusiva, anche per gli effetti di cui al comma 2 dell' articolo 57
Art. 57
- Certificazione di avvenuta bonifica e di messa in sicurezza permanente
1. Su richiesta del soggetto responsabile, corredata della relazione finale di cui al comma 3 dell' articolo 43 , e del certificato di collaudo o di regolare esecuzione relativo ai lavori, alla stessa allegato, la Provincia competente rilascia l'apposita certificazione di avvenuta bonifica prevista dal Sito esternocomma 8 dell'articolo 17 del DLgs 22/1997 , e dall'articolo 12 del DM 471/1999, che attesta l'avvenuto completamento degli interventi, e la conformità degli stessi al progetto approvato.
2. Ai fini del rilascio della certificazione di cui al presente articolo, la Provincia si avvale di tutti i dati in suo possesso, ivi compresa la stessa documentazione prodotta dal soggetto responsabile ai sensi del comma 1. Si avvale inoltre, in ogni caso, dell'apposita relazione conclusiva che l'ARPAT è tenuta a redigere ai sensi del comma 5 dell' articolo 56
3. Per gli interventi di messa in sicurezza permanente, la certificazione disciplinata dal presente articolo non può essere rilasciata se non siano decorsi cinque anni dal primo controllo, da effettuarsi, in ogni caso, non oltre 8 mesi dalla comunicazione di ultimazione dei lavori di cui al comma 3 dell' articolo 43 Sulla base di tale comunicazione, la Provincia competente prende atto della conclusione di lavori e, qualora si fosse evidenziata, nel corso dell'esecuzione dei lavori, la necessità di prevedere eventuali monitoraggi aggiuntivi sulle misure di sicurezza adottate, detta le relative prescrizioni.
4. La Provincia competente può in ogni caso procedere, contestualmente al rilascio della certificazione di cui al presente articolo, a dettare specifiche prescrizioni inerenti:
a) le modalità di monitoraggio e di controllo ambientale da effettuarsi nel tempo;
b) il programma di manutenzione, e le scadenze periodiche per le verifiche sull'integrità ed adeguatezza complessiva dell'intervento realizzato.
5. Le prescrizioni provinciali di cui al comma 4, qualora il monitoraggio ed i controlli ambientali presuppongano determinazioni di tipo analitico, devono altresì specificare:
a) le matrici da sottoporre al monitoraggio;
b) i parametri da determinare, nonché la frequenza ed i punti di monitoraggio;
c) le metodiche di analisi;
d) le modalità, il formato, e la frequenza di restituzione dei dati.
Art. 58
- Garanzie finanziarie
1. Il soggetto responsabile è tenuto a prestare, al Comune o alla Provincia competente all'approvazione del progetto di bonifica, apposito atto di fideiussione bancaria od assicurativa, a garanzia dell'attivazione e della corretta esecuzione del progetto stesso. L'importo della fideiussione è determinato in misura pari all'importo del progetto di bonifica o di messa in sicurezza, ivi compresi gli eventuali oneri di monitoraggio.
2. La garanzia di cui al comma 1 è dovuta fino al rilascio della certificazione provinciale disciplinata dall' articolo 57 , che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del DM 471/1999, costituisce titolo per lo svincolo della stessa.
3. La Provincia competente, contestualmente al rilascio della certificazione di cui all' articolo 57 , richiede, per gli interventi di bonifica previsti dagli articoli 5 e 6 del d.m 471/1999, una specifica fideiussione, da rilasciarsi in favore dell'amministrazione competente all'approvazione del progetto di bonifica, a garanzia degli oneri conseguenti alle manutenzioni ed ai controlli successivi. Tale fideiussione è svincolata esclusivamente dalla stessa amministrazione a favore della quale sia stata prestata la relativa garanzia, previa certificazione liberatoria, rilasciata, in esito all'effettuazione d ei controlli di cui al comma 4 dell'articolo 12 del DM 471/1999, nelle forme e con le modalità a tal fine previste nella certificazione di cui all' articolo 57 del presente regolamento.
Capo IV
- FATTISPECIE SPECIFICHE
Art. 59
- Esclusione del progetto di bonifica
1. Non si fa luogo alla redazione del progetto di bonifica e di messa in sicurezza permanente, qualora i risultati del piano di investigazione iniziale, o del piano di investigazione di dettaglio, disciplinati rispettivamente dall' articolo 48 e dal comma 2 dell' articolo 50 , dimostrino il verificarsi di una delle seguenti situazioni
a) che il suolo, il sottosuolo, nonché le acque sotterranee dell'area in esame, non risultano contaminati, in quanto la concentrazione delle sostanze indice di inquinamento non supera i limiti definiti, per ogni possibile destinazione d'uso, dal DM 471/1999, e dalle altre norme vigenti in materia;
b) che il suolo, il sottosuolo e le acque sotterranee, rientrano nei limiti definiti per la destinazione d'uso specifica.
2. Qualora ricorra l'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1, la Provincia rilascia certificazione finale liberatoria sul sito. A tal fine, il soggetto interessato è tenuto a presentare, al Comune o alla Provincia competente, la "relazione descrittiva dell'attività di investigazione", prevista dal comma 1 dell' articolo 49 , contenente i risultati delle attività di indagine effettuate ai sensi dell' articolo 48 , elaborati con le modalità previste dall'Allegato 4 al DM 471/1999.
3. Qualora ricorra l'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1, il soggetto interessato è tenuto a presentare i risultati delle indagini, al Comune o alla Provincia competente, nelle stesse forme e con le stesse modalità previste dal comma 2. In tal caso, qualora i risultati presentati siano tali da evidenziare la non necessità di bonifica limitatamente ad una specifica destinazione d'uso, la Provincia rilascia la certificazione relativa alla destinazione d'uso consentita, indicando, ove occorra, gli event uali vincoli e le opportune prescrizioni.
Art. 60
- Interventi ad iniziativa degli interessati
1. Il proprietario di un sito, o altro soggetto, che, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli 7 e 8 del DM 471/1999, intenda attivare di propria iniziativa le procedure per gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e di ripristino ambientale, ai sensi dell' Sito esternoarticolo 17, comma 13-bis del DLgs 22/1997 , nel rispetto della LR 25/1998 , ed in conformità con le disposizioni del presente regolamento, può procedere in tal senso, adottando gli adempimenti prescritti dal comma 1 dell'articolo 9 dello stesso DM 471/1999.
2. Fatto salvo quanto disposto dall' articolo 64 del presente regolamento, qualora il soggetto responsabile abbia provveduto all'adempimento di cui al comma 3 dell'articolo 9 del DM 471/1999, entro il termine dallo stesso prescritto, come prorogato ai sensi dell' Sito esternoarticolo 1 del decreto legge 16 giugno 2000, n. 160 , "Differimento del termine per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati", convertito con modificazioni nella Sito esternolegge 28 luglio 2000 n. 224 , la decorrenza dell'obbligo di bonifica è definita dal piano provinciale di cui al comma 2 dell' articolo 11 della LR 25/1998, sulla base della pericolosità del sito, determinata con i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 14 del DM 471/1999, salva in ogni caso la facoltà dell'interessato di procedere agli interventi di bonifica e ripristino ambientale prima del suddetto termine.
3. Il Comune o la Provincia competente, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 9 del DM 471/1999, verifica, entro trenta giorni, l'efficacia degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza adottati, fissando, ove occorra, prescrizioni ed interventi integrativi, con particolare riferimento alle misure di monitoraggio da attuare per accertare le condizioni di inquinamento, ed ai controlli da effettuare per verificare l'efficacia degli interventi attuati a protezione della salute pubblica e dell'ambiente.
Art. 61
- Progetti di intervento per fasi temporali o lotti areali
1. I progetti di intervento per fasi temporali o lotti areali possono essere realizzati anche con riferimento ai processi di depurazione a lungo termine della falda idrica, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 del DM 471/1999, ed in conformità con quanto disposto dai commi 11 e 12 dell' articolo 20 della LR 25/98. In tal caso, la Provincia competente rilascia il certificato di cui all' articolo 57 , a conclusione degli interventi relativi alle singole fasi o lotti areali.
2. La Provincia, nei casi di cui al comma 1, vigila sulla complessiva attuazione dell'intervento di bonifica, ed in particolare sul rispetto dei tempi previsti nell'autorizzazione per la presentazione del progetto relativo alla fase successiva. In caso di inadempimento dei soggetti responsabili, la Provincia informa il Comune competente, ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti ad esso attribuiti ai sensi del Sito esternocomma 9 dell'articolo 17 del DLgs 22/1997 .
Art. 62
- Siti oggetto di passate attività minero-metallurgiche
1. Per i progetti di bonifica da realizzarsi nei siti oggetto di attività minero-metallurgiche cessate, in considerazione delle conoscenze acquisite nell'ambito delle attività di bonifica e messa in sicurezza maturate nell'ambito della regione Toscana, ed in ragione della specificità geomineraria e geochimica di alcuni territori, quali l'area delle Colline Metallifere e quella del Monte Amiata, i limiti di concentrazione delle sostanze inquinanti sono in ogni caso riferiti al "fondo naturale", come stabilito dal comma 2 dell'articolo 4 del DM n. 471/1999, determinato in base alle procedure previste dall'allegato 2 allo stesso decreto.
2. Per i progetti di cui al comma 1, si osservano inoltre le disposizioni previste dal piano regionale, e, specificamente, dal capitolo 5.4 della deliberazione del Consiglio regionale n. 384 del 21 dicembre 1999. Tali progetti, con riferimento sia all'analisi di rischio prevista dal comma 1 dell'articolo 5 del DM 471/1999, che ai limiti riferiti al fondo naturale, possono fare riferimento a specifici studi, validati dagli enti pubblici competenti.
Art. 63
- Particolari disposizioni di salvaguardia per le aree oggetto di censimento
1. I proponenti di interventi di recupero o di riconversione di aree oggetto di censimento ai sensi del comma 3 dell' articolo 9 della LR25/1998, in base al disposto di cui al punto 4.6 del piano regionale, sono tenuti ad effettuare le verifiche atte a comprovare le condizioni di integrità ambientale dei siti in questione.
2. Ai fini di cui al comma 1, il soggetto interessato è tenuto a presentare all'Amministrazione competente all'approvazione del progetto di trasformazione o recupero, ed unitamente ad esso, un apposito piano di investigazione, redatto in conformità con quanto disposto dall'articolo 48 del presente regolamento, atto ad accertare che l'area interessata non sia compresa nell'ambito di applicazione dell' Sito esternoarticolo 17 del DLgs 22/1997 .
Capo V
- NORME FINALI
Art. 64
- Disposizioni per l'attuazione degli obblighi conseguenti ad accertamento di pericolosità dei siti
1. L'inserimento di un sito nell'ambito delle aree di cui alla lettera b2) del comma 2 dell' articolo 9 della LR 25/1998, in caso di sopravvenuto accertamento, a seguito dell'effettuazione dei controlli previsti dal Sito esternoDLgs 22/1997 , e dalla LR 25/1998 , del superamento dei limiti di contaminazione stabiliti ai sensi del d. m. 471/1999, non esonera i soggetti, pubblici e privati, dall'adempimento degli obblighi previsti dall' Sito esternoarticolo 17 del DLgs 22/1997 .
2. Nei casi di cui al comma 1, e fatto salvo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 9 del DM 471/1999, i Comuni e le Province competenti sono comunque tenuti a provvedere agli adempimenti previsti dall' Sito esternoarticolo 17 del DLgs 22/1997 , secondo quanto espressamente prescritto dal comma 3 dello stesso articolo 17, anche nel caso che non abbiano ancora provveduto alla definizione, nell'ambito dei piani provinciali disciplinati dall' articolo 11 della LR 25/1998, delle priorità di cui alla lettera e), comma 2, dello stesso articolo 11.
Art. 65
- Verifica dello stato di attuazione dei piani provinciali di bonifica delle aree inquinate
1. Le Province, ai sensi dell' articolo 22 della LR 25/1998, trasmettono alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione del piano, con particolare riferimento:
a) agli interventi approvati nel corso dell'anno precedente;
b) alle certificazioni rilasciate;
c) ai controlli effettuati;
d) agli eventuali provvedimenti sostitutivi adottati; e) alle eventuali sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 30 della LR 25/1998.
Allegato
omissis.
Si rimanda alle immagini presenti nell’edizione cartacea del Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 27 luglio 2001.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.