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Regolamento 17 luglio 2001, n. 32/R

Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e) comma 1 dell’ art. 5 LR 25/98 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", contenente norme tecniche e procedurali per l’esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli Enti Locali.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima del 27 luglio 2001

Titolo II
- BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DEI SITI INQUINATI
Capo I
- DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 38
- Finalità
1. I Comuni e le Province, in attuazione delle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, assicurano, nell'esercizio delle rispettive funzioni, l'attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti, "terzo stralcio", relativo alla bonifica delle aree inquinate, approvato, ai sensi dei commi 2 e 3 dell' articolo 9 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 , "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", e successive modifiche, con deliberazione del Consiglio regionale del 21 dicembre 1999, n. 384, e di seguito denominato "piano regionale".
2. In conformità a quanto disposto dal comma 1, i Comuni e le Province garantiscono, per quanto di rispettiva competenza, l'effettiva realizzazione dei progetti di bonifica di aree inquinate, da parte dei soggetti responsabili, nel rispetto dell' Sito esternoarticolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio", e successive modifiche, e delle altre norme comunitarie, statali e regionali, poste a tutela della salute e dell'ambiente, in conformità con le disposizioni del presente regolamento, limitando, ove possibile, la produzione di rifiuti, e privilegiando l'utilizzo di materiali provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani e speciali.
3. I Comuni e le Provincie esercitano le funzioni di vigilanza, di verifica, e di controllo, rispettivamente previste dall' Sito esternoarticolo 17 del d.lgs 22/1997 , e dagli articoli 6 e 20 della LR 25/1998, nel rispetto delle norme dettate dal presente regolamento. A tal fine svolgono, avvalendosi dell'ARPAT, i necessari controlli sull'effettuazione degli interventi di bonifica, assicurando la permanenza delle condizioni di integrità degli interventi realizzati, e la vigilanza sul territorio e sulle attività potenzialmente inquinanti, allo scopo di prevenire ogni possibile futuro episodio di inquinamento.
Art. 39
- Ambito di applicazione
1. Il presente titolo contiene la disciplina delle procedure di approvazione dei progetti di bonifica dei siti inseriti nel piano regionale, e delle altre aree soggette in via generale, alle disposizioni di cui al decreto 25 ottobre 1999, n. 471, del Ministro dell'Ambiente, "Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell' Sito esternoarticolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e successive modificazioni e integrazioni", nel rispetto altresì di quanto disposto dalla LR 25/1998
Art. 40
- Abbandono di rifiuti
1. L'abbandono di rifiuti, disciplinato dall' Sito esternoarticolo 14 del DLgs 22/1997 , è escluso dall'ambito di applicazione del presente regolamento, in conformità con quanto analogamente disposto dal comma 2 dell'articolo 1 del DM 471/1999, e fermo restando quanto ivi previsto, in relazione agli eventuali successivi interventi di bonifica.
Art. 41
- Norme transitorie
1. Restano validi ed efficaci, secondo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 18 del DM 471/1999, i procedimenti di approvazione dei progetti di bonifica, e di autorizzazione dei relativi interventi, per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia già intervenuto il provvedimento finale.
2. Restano validi ed efficaci, inoltre, i procedimenti per i quali, alla stessa data di cui al comma 1, sia già stato espresso il parere favorevole degli organi istruttori previsti dall' articolo 8 della LR 25/1998.
3. Sono in ogni caso soggetti alle disposizioni del presente regolamento, le varianti al progetto, previste dal comma 2 dell' articolo 55 , soggette ad approvazione in base alle norme tecniche vigenti.
4. Relativamente alle aree destinate alla produzione agricola, ed all'allevamento, sono presi a riferimento, in attesa della definizione dei limiti previsti dal Sito esternocomma 15 dell'articolo 17 del DLgs n. 22/1997 , da parte del Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero delle Risorse Agricole, gli specifici limiti di cui alla deliberazione Consiglio regionale n. 167/1993, nonché dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 169/1995, riportati nell'Allegato 8 al presente regolamento.
Capo II
- PROCEDURE
Sezione I
Art. 42
- Progettazione
1. I progetti di bonifica sono redatti secondo l'articolazione in tre livelli di approfondimento, secondo quanto disposto dall'articolo 10 del DM 471/1999, che prevede specificamente:
a) il piano della caratterizzazione;
b) il progetto preliminare;
c) il progetto definitivo.
2. I progetti di bonifica devono essere redatti e sottoscritti, in conformità con i principi dell'ordinamento giuridico-professionale, da professionisti abilitati ai sensi di legge, ed in possesso delle specifiche competenze relative alle materie: chimiche, ingegneristiche, e geologiche. Qualora comprendano interventi di biorisanamento, di ripristino ambientale, e di ripristino paesaggistico dell'area, ovvero interventi di natura agronomica o selviculturale, devono essere sottoscritti anche da professionisti abilitati nelle relative materie, quali: biologia, agronomia, scienze forestali, architettura, e simili.
3. I professionisti incaricati della redazione del progetto ai sensi del comma 2 garantiscono ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'avvenuto svolgimento di ogni indagine, senza eccezione alcuna, atta ad evidenziare la presenza di possibili contaminazioni ambientali, ed il verificarsi di situazioni di rischio dovute alla presenza di rifiuti e di sostanze pericolose.
Art. 43
- Esecuzione dei lavori
1. Il soggetto obbligato ad effettuare la bonifica è tenuto a nominare un tecnico, abilitato ai sensi di legge, quale "responsabile del progetto di bonifica", con funzioni di coordinamento delle attività, di raccordo con le Amministrazioni e gli organi pubblici di controllo, nonché di garanzia della qualità complessiva dell'intervento. Esso è altresì tenuto a comunicare, a tutte le Amministrazioni interessate, il nome del tecnico responsabile, nonché la data d'inizio dei lavori, con preavviso di almeno 10 giorni.
2. Il "responsabile del progetto di bonifica", nominato ai sensi del comma 1, può essere individuato anche tra i tecnici incaricati della progettazione, della direzione dei lavori, o del collaudo in corso d'opera.
3. Il "responsabile del progetto di bonifica" è tenuto a documentare, con relazioni periodiche, l'andamento dei lavori, ed a comunicare all'Amministrazione competente, la data di ultimazione degli stessi; è inoltre tenuto a redigere una relazione finale, nella quale devono essere riportati i risultati complessivamente conseguiti. A tale relazione deve essere allegato il certificato di collaudo, o, qualora previsto dalle norme vigenti, quello di regolare esecuzione dei lavori.
Sezione II
Art. 44
- Aree interessate da fenomeni episodici di inquinamento. Messa in sicurezza d'emergenza
1. I Comuni o, qualora l'area interessata comprenda il territorio di 2 o più Comuni, la Provincia, competente, in base alle funzioni rispettivamente attribuite ai sensi del Sito esternocomma 2 dell'articolo 17 del DLgs 22/1997 , e della lettera b), comma 1, dell' articolo 6 della LR 25/1998, provvedono, avvalendosi dell'ARPAT, alla verifica di tutte le misure di emergenza necessarie, in attuazione di quanto disposto dallo stesso Sito esternocomma 2 dell'articolo 17 del DLgs 22/1997 , e di quanto specificamente previsto dal piano regionale.
2. Ferme restando le disposizioni previste dal Sito esternocomma 2 dell'articolo 17 del DLgs 22/1997 , e dai commi 1 e 2 dell'articolo 7 del DM 471/1999, il Comune o la Provincia competente, qualora, sulla base delle verifiche e dei controlli tecnici effettuati dall'ARPAT e, per i relativi profili sanitari, dall'ASL territorialmente interessata, risulti accertata l'efficacia degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza adottati dal soggetto responsabile, rilascia, entro 30 giorni dall'evento che ha determinato il pericolo di inquinamento, apposita attestazione di non necessità della bonifica, provvedendo a darne la relativa comunicazione all'interessato.
3. Ai fini dell'effettuazione delle verifiche di rispettiva competenza, l'ARPAT e l'ASL, qualora ne ravvisino la necessità, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 7 del DM 471/1999, forniscono al Comune gli elementi tecnici per la richiesta, al soggetto responsabile:
a) della documentazione ulteriore rispetto a quella da questi predisposta ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 7);
b) dell'effettuazione di ulteriori adempimenti tecnici, atti a comprovare inequivocabilmente l'avvenuta, e completa, rimozione della fonte inquinante, e di quanto dalla stessa contaminato, e la conseguente eliminazione di qualunque rischio sanitario ed ambientale.
SEZIONE III
Art. 45
- Piano della caratterizzazione Contenuti
1. Il piano della caratterizzazione deve essere redatto dal soggetto responsabile, secondo quanto disposto dal presente regolamento, ed altresì nel rispetto delle "linee guida" dettate dall'allegato 4 del DM 471/1999. Tali "linee guida" costituiscono una traccia fondamentale, da adeguare alla specifica complessità della situazione oggetto dell'intervento, anche con riferimento agli elaborati di progetto di cui allo stesso allegato 4.
2. Il piano di cui al comma 1 è articolato in sezioni, in base all'allegato 4 al DM 471/1999; esso deve contenere la precisa identificazione del quadro complessivo dello stato dell'area interessata, al fine di pervenire alla redazione di un progetto d'intervento ambientalmente compatibile ed economicamente sostenibile, nel rispetto delle norme comunitarie, statali, e regionali, vigenti, ed in conformità con quanto disposto dal presente regolamento.
3. Ai fini dell'acquisizione di tutte le informazioni necessarie per un'analisi dettagliata del sito e delle potenziali contaminazioni, i soggetti tenuti all'intervento, presentano preliminarmente, al Comune o alla Provincia competente, il piano di cui al presente articolo, nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 46.
Art. 46
- Presentazione del piano
1. Il soggetto responsabile presenta il piano di cui all'articolo 45 al Comune territorialmente competente, in triplice copia; ulteriore copia del progetto è trasmessa, a cura dello stesso soggetto responsabile, alla Provincia territorialmente competente, per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 6 e 20 della LR 25/1998, ed anche per gli effetti di cui all'articolo 12 del DM 471/1999.
2. Ai sensi del comma 7 dell' articolo 20 della LR 25/1998, qualora il progetto di intervento riguardi la bonifica di aree comprese nel territorio di più Comuni, il piano di caratterizzazione è presentato, in triplice copia, alla Provincia competente.
3. Se i Comuni interessati appartengano a Province diverse, il piano è presentato, con le modalità di cui al comma 2, alle Province rispettivamente competenti, che lo approvano d'intesa, secondo quanto previsto dal comma 9 dell' articolo 20 della LR 25/1998.
Art. 47
- Approvazione del progetto Termini ed altri adempimenti
1. Il Comune o la Provincia competente all'approvazione del piano della caratterizzazione, trasmette tempestivamente copia di esso alla struttura dell'ARPAT territorialmente interessata. Ulteriore copia del piano, a cura dell'amministrazione competente, è resa disponibile, per l'accesso, a tutti gli altri Enti ed organismi interessati al procedimento di approvazione.
2. L'Amministrazione competente ai sensi dell' articolo 46 , procede all'approvazione del piano, e fissa i termini entro i quali il soggetto responsabile è obbligato a presentare la successiva articolazione progettuale ai sensi del comma 1 dell' articolo 42, tenendo conto, a tal fine, dei termini massimi prescritti dai commi 2 e 3 dell'articolo 10 del DM 471/99.
3. Copia dell'atto autorizzativo di cui al presente articolo è trasmessa, a cura della competente Amministrazione, al soggetto responsabile, nonché agli organi di controllo, ed agli altri soggetti pubblici interessati dal procedimento.
Art. 48
- Attuazione del piano d'investigazione
1. Il soggetto responsabile, a seguito dell'approvazione del piano di cui all' articolo 47 , è tenuto all'effettuazione delle indagini previste dal piano di investigazione, che costituisce parte integrante del piano della caratterizzazione, nel rispetto dei termini e con le modalità dettate a tal fine dal provvedimento di approvazione, nonché con le integrazioni e prescrizioni disposte nello stesso provvedimento, ed in conformità con le indicazioni contenute negli allegati 1 e 2 al DM 471/1999.
2. Il soggetto responsabile è tenuto inoltre a comunicare, con preavviso non inferiore a 10 giorni, la data ed il luogo di effettuazione delle indagini di cui al presente articolo, alla competente struttura dell'ARPAT, perchè possa prendervi parte mediante proprio delegato, che procede all'acquisizione di appositi controcampioni di verifica.
Sezione IV
Art. 49
- Progetto preliminare
1. Il soggetto responsabile, qualora, dall'effettuazione delle indagini di cui al comma 1 dell' articolo 48 , risulti confermata la contaminazione del sito, è obbligato a presentare, nei termini a tal fine prescritti dal comma 2 dell' articolo 47 , il progetto preliminare degli interventi di bonifica, secondo i contenuti previsti dall'Allegato 4 al DM 471/1999, e sulla base delle "linee guida" ivi dettate. Al progetto preliminare deve essere allegata l'apposita "relazione descrittiva dell'attività di investigazione", contenente i risultati delle attività di indagine effettuate ai sensi dello stesso articolo 48 , elaborati con le modalità previste dall'Allegato 4 al DM 471/1999.
2. Il progetto di cui al comma 1 è proposto, dal soggetto responsabile, al Comune o alla Provincia competente ai sensi dell' articolo 46 , nelle stesse forme e con le modalità ivi dettate.
Art. 50
- Approvazione del progetto
1. Il Comune o la Provincia competente procede all'approvazione del progetto preliminare, nelle forme e con le modalità previste, per il piano della caratterizzazione, dall' articolo 47 , e trasmette copia del provvedimento autorizzativo al soggetto responsabile, ed agli altri soggetti di cui al comma 3 dello stesso articolo 47
2. L'amministrazione competente all'approvazione del progetto preliminare, fissa il termine entro il quale il soggetto responsabile è tenuto a presentare il progetto definitivo di cui all' articolo 51 , prescrivendo, qualora ne ravvisi la necessità, le ulteriori investigazioni di dettaglio, da effettuarsi nelle forme e con le modalità previste dall' articolo 48
Sezione V
Art. 51
- Progetto definitivo
1. Il soggetto responsabile è tenuto a presentare alla competente amministrazione, individuata ai sensi dell' articolo 46 , nelle forme e con le modalità ivi previste, il progetto definitivo, predisposto sulla base del progetto preliminare, entro il termine prescritto a tal fine dall'amministrazione competente ai sensi del comma 2 dell' articolo 50 Tale termine non può, in ogni caso, superare quello previsto dal comma 3 dell'articolo 10 del DM 471/1999.
Art. 52
- Approvazione del progetto definitivo
1. Il Comune o la Provincia competente provvede all'approvazione del progetto definitivo, entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso ai sensi dell' articolo 51 , autorizzando, contestualmente, in conformità con quanto disposto dal comma 9 dell'articolo 10 del DM n.471/1999, gli interventi necessari per l'attuazione del progetto stesso, e dettando i termini per l'esecuzione dei lavori, e le ulteriori prescrizioni eventualmente necessarie.
2. L'amministrazione competente definisce inoltre, ai sensi del comma 5 dell' articolo 20 della LR 25/1998 , l'entità delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 58, ed i termini per la relativa prestazione da parte del soggetto obbligato, che comunque deve precedere l'inizio dell'esecuzione dei lavori autorizzati, ed alla quale è, in ogni caso, subordinata l'efficacia del provvedimento di approvazione.
3. Copia del provvedimento autorizzativo del progetto definitivo è trasmessa, a cura della competente amministrazione, al soggetto responsabile, nonché agli organi ed amministrazioni pubbliche di cui al comma 3 dell' articolo 47
Art. 53
- Raccordo con la V.I.A.
1. Qualora il progetto definitivo di bonifica preveda la realizzazione di opere o interventi sottoposti a valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della legge regionale 3 novembre 1998, n.79 , "Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale", e successive modifiche, ovvero ai sensi della relativa normativa statale, l'approvazione di cui all' articolo 51 è subordinata all'acquisizione della preliminare pronuncia di compatibilità ambientale.
2. Nel caso di cui al comma 1, i termini previsti dall' articolo 52 restano sospesi sino all'acquisizione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa pronuncia di compatibilità ambientale.
Sezione VI
Art. 54
- Conferenza di servizi
1. L'amministrazione competente, ai fini dell'approvazione del progetto definitivo, e della contestuale autorizzazione alla realizzazione dei lavori di cui al comma 1 dell' articolo 52 , ed altresì ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 del DM 471/1999, provvede all'acquisizione di tutte le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri, e gli altri atti di assenso richiesti dalle vigenti norme statali e regionali, mediante apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti Sito esternodella legge 7 agosto 1990, n. 241 , "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modificazioni .
2. L'autorizzazione all'esecuzione degli interventi di bonifica, rilasciata in base al comma 1 dell' articolo 52 , secondo quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 10 del DM 471/1999, ed ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto definitivo, nonché per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, sostituisce, a tutti gli effetti, le autorizzazioni, concessioni, e gli altri atti di assenso, di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Le Province, ai fini dell'espressione del parere di cui ai commi 4 e 5 dell' Sito esternoarticolo 17 del DLgs 22/1997 , ad esse attribuito dal comma 8 dell' articolo 20 della LR 25/1998, si avvalgono della Conferenza prevista dal comma 2 dell'articolo 8 della stessa legge regionale. In tal caso, gli atti di assenso previsti dal comma 1 del presente articolo, qualora espressi dagli organi ed amministrazioni partecipanti alla Conferenza provinciale ed individuati ai sensi del comma 2 dell'articolo 37 del presente regolamento, sono acquisiti in tale sede, ed il Comune competente all'approvazione del progetto definitivo di bonifica, provvede, esclusivamente, all'acquisizione d egli ulteriori atti di assenso eventualmente necessari.
Art. 55
- Varianti
1. Il soggetto responsabile è tenuto a comunicare all'amministrazione competente ogni variante che, in corso d'esecuzione, si renda necessaria rispetto al progetto approvato.
2. Le variazioni al progetto originariamente approvato, qualora comportino modifiche significative del progetto stesso, sono soggette ad approvazione specifica da parte dell'amministrazione competente, in conformità con la normativa tecnica vigente, nelle forme e con le modalità previste dal presente regolamento, A tal fine, sono da intendersi significative:
a) le modifiche riguardanti nuove tipologie di inquinanti;
b) quelle inerenti a nuove metodologie di bonifica;
c) quelle che incidano in misura rilevante sull'estensione dell'area di intervento.
3. Le variazioni progettuali che non comportino modifiche significative ai sensi del comma 2, devono, in ogni caso, essere comunicate formalmente alla competente amministrazione, che, entro e non oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento, è tenuta ad esprimersi in ordine alle variazioni proposte.
4. Il soggetto responsabile, qualora la variante, soggetta ad approvazione ai sensi del comma 2, non interferisca direttamente con l'effettuazione dell'intervento di bonifica, nelle more dell'approvazione prosegue nell'esecuzione dei lavori.
Capo III
- CONTROLLI E VIGILANZA
Art. 56
- Svolgimento dei controlli
1. Le Province effettuano i controlli previsti dal presente regolamento, avvalendosi dell'ARPAT, secondo quanto disposto ai sensi della lettera c), comma 1, dell' articolo 6 della LR 25/1998. Sono fatti salvi i controlli sanitari di competenza della azienda ASL territorialmente interessata.
2. Fermo restando il disposto di cui al comma 4 dell'articolo 12 del DM 471/1999, i controlli di cui al comma 1, ai fini della verifica sia dell'attività di investigazione che dei risultati dell'intervento di bonifica, e della messa in sicurezza permanente, devono riguardare tutte le matrici ambientali interessate dal fenomeno di inquinamento, secondo quanto disposto dal punto III.3) dell'allegato 4 allo stesso DM 471/1999.
3. I controlli di cui al presente articolo interessano sia le modalità di effettuazione dell'intero processo di indagine e di bonifica, sia la verifica dei risultati analitici. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, nella fase di investigazione devono essere garantiti controlli in una percentuale commisurata alla complessità dell'intervento, non inferiore, in ogni caso, al dieci per cento dei campioni previsti nel piano di caratterizzazione.
4. Per gli interventi disciplinati dagli articoli 5 e 6 del DM 471/1999, la Provincia competente assicura, ai sensi del comma 4 dell'articolo 12 dello stesso decreto, l'effettuazione di controlli e verifiche periodiche, con cadenza almeno biennale, sull'efficacia delle misure di sicurezza adottate, e degli interventi di messa in sicurezza permanente, anche al fine di accertare che le caratteristiche del sito sottoposto ai predetti interventi siano corrispondenti alla destinazione d'uso prevista, e non comportino rischi per la salute e per l'ambiente, tenendo conto inoltre delle conoscenze tecniche e scientifiche intervenute in seguito all'effettuazione degli interventi.
5. A seguito dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento di bonifica, l'ARPAT redige apposita relazione conclusiva, anche per gli effetti di cui al comma 2 dell' articolo 57
Art. 57
- Certificazione di avvenuta bonifica e di messa in sicurezza permanente
1. Su richiesta del soggetto responsabile, corredata della relazione finale di cui al comma 3 dell' articolo 43 , e del certificato di collaudo o di regolare esecuzione relativo ai lavori, alla stessa allegato, la Provincia competente rilascia l'apposita certificazione di avvenuta bonifica prevista dal Sito esternocomma 8 dell'articolo 17 del DLgs 22/1997 , e dall'articolo 12 del DM 471/1999, che attesta l'avvenuto completamento degli interventi, e la conformità degli stessi al progetto approvato.
2. Ai fini del rilascio della certificazione di cui al presente articolo, la Provincia si avvale di tutti i dati in suo possesso, ivi compresa la stessa documentazione prodotta dal soggetto responsabile ai sensi del comma 1. Si avvale inoltre, in ogni caso, dell'apposita relazione conclusiva che l'ARPAT è tenuta a redigere ai sensi del comma 5 dell' articolo 56
3. Per gli interventi di messa in sicurezza permanente, la certificazione disciplinata dal presente articolo non può essere rilasciata se non siano decorsi cinque anni dal primo controllo, da effettuarsi, in ogni caso, non oltre 8 mesi dalla comunicazione di ultimazione dei lavori di cui al comma 3 dell' articolo 43 Sulla base di tale comunicazione, la Provincia competente prende atto della conclusione di lavori e, qualora si fosse evidenziata, nel corso dell'esecuzione dei lavori, la necessità di prevedere eventuali monitoraggi aggiuntivi sulle misure di sicurezza adottate, detta le relative prescrizioni.
4. La Provincia competente può in ogni caso procedere, contestualmente al rilascio della certificazione di cui al presente articolo, a dettare specifiche prescrizioni inerenti:
a) le modalità di monitoraggio e di controllo ambientale da effettuarsi nel tempo;
b) il programma di manutenzione, e le scadenze periodiche per le verifiche sull'integrità ed adeguatezza complessiva dell'intervento realizzato.
5. Le prescrizioni provinciali di cui al comma 4, qualora il monitoraggio ed i controlli ambientali presuppongano determinazioni di tipo analitico, devono altresì specificare:
a) le matrici da sottoporre al monitoraggio;
b) i parametri da determinare, nonché la frequenza ed i punti di monitoraggio;
c) le metodiche di analisi;
d) le modalità, il formato, e la frequenza di restituzione dei dati.
Art. 58
- Garanzie finanziarie
1. Il soggetto responsabile è tenuto a prestare, al Comune o alla Provincia competente all'approvazione del progetto di bonifica, apposito atto di fideiussione bancaria od assicurativa, a garanzia dell'attivazione e della corretta esecuzione del progetto stesso. L'importo della fideiussione è determinato in misura pari all'importo del progetto di bonifica o di messa in sicurezza, ivi compresi gli eventuali oneri di monitoraggio.
2. La garanzia di cui al comma 1 è dovuta fino al rilascio della certificazione provinciale disciplinata dall' articolo 57 , che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del DM 471/1999, costituisce titolo per lo svincolo della stessa.
3. La Provincia competente, contestualmente al rilascio della certificazione di cui all' articolo 57 , richiede, per gli interventi di bonifica previsti dagli articoli 5 e 6 del d.m 471/1999, una specifica fideiussione, da rilasciarsi in favore dell'amministrazione competente all'approvazione del progetto di bonifica, a garanzia degli oneri conseguenti alle manutenzioni ed ai controlli successivi. Tale fideiussione è svincolata esclusivamente dalla stessa amministrazione a favore della quale sia stata prestata la relativa garanzia, previa certificazione liberatoria, rilasciata, in esito all'effettuazione d ei controlli di cui al comma 4 dell'articolo 12 del DM 471/1999, nelle forme e con le modalità a tal fine previste nella certificazione di cui all' articolo 57 del presente regolamento.
Capo IV
- FATTISPECIE SPECIFICHE
Art. 59
- Esclusione del progetto di bonifica
1. Non si fa luogo alla redazione del progetto di bonifica e di messa in sicurezza permanente, qualora i risultati del piano di investigazione iniziale, o del piano di investigazione di dettaglio, disciplinati rispettivamente dall' articolo 48 e dal comma 2 dell' articolo 50 , dimostrino il verificarsi di una delle seguenti situazioni
a) che il suolo, il sottosuolo, nonché le acque sotterranee dell'area in esame, non risultano contaminati, in quanto la concentrazione delle sostanze indice di inquinamento non supera i limiti definiti, per ogni possibile destinazione d'uso, dal DM 471/1999, e dalle altre norme vigenti in materia;
b) che il suolo, il sottosuolo e le acque sotterranee, rientrano nei limiti definiti per la destinazione d'uso specifica.
2. Qualora ricorra l'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1, la Provincia rilascia certificazione finale liberatoria sul sito. A tal fine, il soggetto interessato è tenuto a presentare, al Comune o alla Provincia competente, la "relazione descrittiva dell'attività di investigazione", prevista dal comma 1 dell' articolo 49 , contenente i risultati delle attività di indagine effettuate ai sensi dell' articolo 48 , elaborati con le modalità previste dall'Allegato 4 al DM 471/1999.
3. Qualora ricorra l'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1, il soggetto interessato è tenuto a presentare i risultati delle indagini, al Comune o alla Provincia competente, nelle stesse forme e con le stesse modalità previste dal comma 2. In tal caso, qualora i risultati presentati siano tali da evidenziare la non necessità di bonifica limitatamente ad una specifica destinazione d'uso, la Provincia rilascia la certificazione relativa alla destinazione d'uso consentita, indicando, ove occorra, gli event uali vincoli e le opportune prescrizioni.
Art. 60
- Interventi ad iniziativa degli interessati
1. Il proprietario di un sito, o altro soggetto, che, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli 7 e 8 del DM 471/1999, intenda attivare di propria iniziativa le procedure per gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e di ripristino ambientale, ai sensi dell' Sito esternoarticolo 17, comma 13-bis del DLgs 22/1997 , nel rispetto della LR 25/1998 , ed in conformità con le disposizioni del presente regolamento, può procedere in tal senso, adottando gli adempimenti prescritti dal comma 1 dell'articolo 9 dello stesso DM 471/1999.
2. Fatto salvo quanto disposto dall' articolo 64 del presente regolamento, qualora il soggetto responsabile abbia provveduto all'adempimento di cui al comma 3 dell'articolo 9 del DM 471/1999, entro il termine dallo stesso prescritto, come prorogato ai sensi dell' Sito esternoarticolo 1 del decreto legge 16 giugno 2000, n. 160 , "Differimento del termine per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati", convertito con modificazioni nella Sito esternolegge 28 luglio 2000 n. 224 , la decorrenza dell'obbligo di bonifica è definita dal piano provinciale di cui al comma 2 dell' articolo 11 della LR 25/1998, sulla base della pericolosità del sito, determinata con i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 14 del DM 471/1999, salva in ogni caso la facoltà dell'interessato di procedere agli interventi di bonifica e ripristino ambientale prima del suddetto termine.
3. Il Comune o la Provincia competente, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 9 del DM 471/1999, verifica, entro trenta giorni, l'efficacia degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza adottati, fissando, ove occorra, prescrizioni ed interventi integrativi, con particolare riferimento alle misure di monitoraggio da attuare per accertare le condizioni di inquinamento, ed ai controlli da effettuare per verificare l'efficacia degli interventi attuati a protezione della salute pubblica e dell'ambiente.
Art. 61
- Progetti di intervento per fasi temporali o lotti areali
1. I progetti di intervento per fasi temporali o lotti areali possono essere realizzati anche con riferimento ai processi di depurazione a lungo termine della falda idrica, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 del DM 471/1999, ed in conformità con quanto disposto dai commi 11 e 12 dell' articolo 20 della LR 25/98. In tal caso, la Provincia competente rilascia il certificato di cui all' articolo 57 , a conclusione degli interventi relativi alle singole fasi o lotti areali.
2. La Provincia, nei casi di cui al comma 1, vigila sulla complessiva attuazione dell'intervento di bonifica, ed in particolare sul rispetto dei tempi previsti nell'autorizzazione per la presentazione del progetto relativo alla fase successiva. In caso di inadempimento dei soggetti responsabili, la Provincia informa il Comune competente, ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti ad esso attribuiti ai sensi del Sito esternocomma 9 dell'articolo 17 del DLgs 22/1997 .
Art. 62
- Siti oggetto di passate attività minero-metallurgiche
1. Per i progetti di bonifica da realizzarsi nei siti oggetto di attività minero-metallurgiche cessate, in considerazione delle conoscenze acquisite nell'ambito delle attività di bonifica e messa in sicurezza maturate nell'ambito della regione Toscana, ed in ragione della specificità geomineraria e geochimica di alcuni territori, quali l'area delle Colline Metallifere e quella del Monte Amiata, i limiti di concentrazione delle sostanze inquinanti sono in ogni caso riferiti al "fondo naturale", come stabilito dal comma 2 dell'articolo 4 del DM n. 471/1999, determinato in base alle procedure previste dall'allegato 2 allo stesso decreto.
2. Per i progetti di cui al comma 1, si osservano inoltre le disposizioni previste dal piano regionale, e, specificamente, dal capitolo 5.4 della deliberazione del Consiglio regionale n. 384 del 21 dicembre 1999. Tali progetti, con riferimento sia all'analisi di rischio prevista dal comma 1 dell'articolo 5 del DM 471/1999, che ai limiti riferiti al fondo naturale, possono fare riferimento a specifici studi, validati dagli enti pubblici competenti.
Art. 63
- Particolari disposizioni di salvaguardia per le aree oggetto di censimento
1. I proponenti di interventi di recupero o di riconversione di aree oggetto di censimento ai sensi del comma 3 dell' articolo 9 della LR25/1998, in base al disposto di cui al punto 4.6 del piano regionale, sono tenuti ad effettuare le verifiche atte a comprovare le condizioni di integrità ambientale dei siti in questione.
2. Ai fini di cui al comma 1, il soggetto interessato è tenuto a presentare all'Amministrazione competente all'approvazione del progetto di trasformazione o recupero, ed unitamente ad esso, un apposito piano di investigazione, redatto in conformità con quanto disposto dall'articolo 48 del presente regolamento, atto ad accertare che l'area interessata non sia compresa nell'ambito di applicazione dell' Sito esternoarticolo 17 del DLgs 22/1997 .
Capo V
- NORME FINALI
Art. 64
- Disposizioni per l'attuazione degli obblighi conseguenti ad accertamento di pericolosità dei siti
1. L'inserimento di un sito nell'ambito delle aree di cui alla lettera b2) del comma 2 dell' articolo 9 della LR 25/1998, in caso di sopravvenuto accertamento, a seguito dell'effettuazione dei controlli previsti dal Sito esternoDLgs 22/1997 , e dalla LR 25/1998 , del superamento dei limiti di contaminazione stabiliti ai sensi del d. m. 471/1999, non esonera i soggetti, pubblici e privati, dall'adempimento degli obblighi previsti dall' Sito esternoarticolo 17 del DLgs 22/1997 .
2. Nei casi di cui al comma 1, e fatto salvo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 9 del DM 471/1999, i Comuni e le Province competenti sono comunque tenuti a provvedere agli adempimenti previsti dall' Sito esternoarticolo 17 del DLgs 22/1997 , secondo quanto espressamente prescritto dal comma 3 dello stesso articolo 17, anche nel caso che non abbiano ancora provveduto alla definizione, nell'ambito dei piani provinciali disciplinati dall' articolo 11 della LR 25/1998, delle priorità di cui alla lettera e), comma 2, dello stesso articolo 11.
Art. 65
- Verifica dello stato di attuazione dei piani provinciali di bonifica delle aree inquinate
1. Le Province, ai sensi dell' articolo 22 della LR 25/1998, trasmettono alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione del piano, con particolare riferimento:
a) agli interventi approvati nel corso dell'anno precedente;
b) alle certificazioni rilasciate;
c) ai controlli effettuati;
d) agli eventuali provvedimenti sostitutivi adottati; e) alle eventuali sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 30 della LR 25/1998.
Allegato
omissis.
Si rimanda alle immagini presenti nell’edizione cartacea del Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 27 luglio 2001.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.