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Regolamento 17 luglio 2001, n. 32/R

Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e) comma 1 dell’ art. 5 LR 25/98 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", contenente norme tecniche e procedurali per l’esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli Enti Locali.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima del 27 luglio 2001

Titolo I
- GESTIONE, RIFIUTI
Capo I
- NORME GENERALI
Art. 02
- Ambito oggettivo
1. Le norme tecniche e le procedure disciplinate dal presente regolamento si applicano alla gestione dei rifiuti urbani e speciali, con particolare riferimento agli impianti ove si effettuino le operazione di recupero o di smaltimento di cui agli Allegati B) e C) Sito esternodel d.lgs 5 febbraio 1997, n. 22 . Esse si applicano inoltre agli impianti ed alle attività soggette alle procedure disciplinate dagli articoli 31 e 33 dello stesso decreto legislativo, limitatamente alle previsioni specificamente riferite a tali procedure.
Art. 03
- Norme generali
1. Le Province ed i Comuni adottano le misure atte ad incentivare, nel rispetto delle vigenti normative Comunitarie, statali e regionali, la riduzione delle quantità dei rifiuti prodotti e della pericolosità degli stessi, nonché il riciclaggio ed il recupero dei materiali nelle forme, modalità e procedure previste dal Decreto ministeriale 5 febbraio 1998, "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22", disincentivando al contempo lo smaltimento di rifiuti in discarica.
2. I progetti sottoposti alle procedure di approvazione disciplinate dal presente regolamento devono essere redatti in conformità con le prescrizioni dettate nelle relative sezioni del piano regionale, approvato, rispettivamente, con deliberazione del Consiglio regionale n. 88 del 7 aprile 1998 , I stralcio, relativo ai Rifiuti Urbani e Assimilati, e con deliberazione del Consiglio regionale n. 385 del 21 dicembre 1999, II stralcio, relativo ai rifiuti speciali anche pericolosi.
3. Fatto salvo quanto previsto dal Sito esternocomma 11 dell'articolo 22 del d.lgs 22/1997 , le Province competenti non possono approvare progetti di impianti per lo smaltimento o il recupero di rifiuti urbani (RU) o di rifiuti a questi ultimi assimilati (RAU) difformi, anche con riferimento alla localizzazione, dalle previsioni e dalle prescrizioni contenute nel piano provinciale di cui all' articolo 11 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 , "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", e successive modifiche.
Relativamente agli stessi impianti, le Province non possono, analogamente, procedere all'iscrizione dei richiedenti nei registri di cui al comma 3 dell'articolo 32, ed al Sito esternocomma 3 dell'articolo 33, del d.lgs 22/1997 .
Art. 04
- Raccordo con la legge regionale sulla V.I.A.
1. I progetti di impianti ed interventi sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale disciplinate dalla legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 , "Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale", e successive modificazioni, ovvero dalla relativa normativa statale, devono essere redatti in conformità con le disposizioni ivi previste, con particolare riferimento a quanto disposto, relativamente allo "studio di impatto ambientale", dall' articolo 13 della stessa LR 79/1998.
2. Nei casi in cui il progetto di cui all' articolo 5 debba essere sottoposto alla relativa procedura di VIA ai sensi del comma 1, i termini per la definizione del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione disciplinata dal presente regolamento restano sospesi in attesa della pronuncia di compatibilità ambientale prevista dall' articolo 18 della LR 79/1998. In tali casi, la Conferenza di cui all' articolo 8 della LR 25/1998 provvede, esclusivamente, all'acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni e degli altri atti di assenso che non siano già stati acquisiti nell'ambito della procedura di VIA.
Capo II
- PROCEDURE DI APPROVAZIONE ED AUTORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DI RIFIUTI
Art. 05
- Istruttoria ed approvazione del progetto
1. Le Province, nell'ambito dell'istruttoria relativa all'approvazione dei progetti per la realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti, si avvalgono, ai fini del rilascio della relativa autorizzazione, della Conferenza dei rifiuti prevista dal comma 2 dell' articolo 8 della LR 25/1998, provvedendo all'acquisizione del relativo parere.
2. L'istruttoria di cui al presente articolo si effettua in base al progetto definitivo dell'impianto di cui si tratti. A tal fine, il soggetto interessato è tenuto a presentare, alla competente Provincia, apposita domanda, corredata dagli elaborati tecnici previsti ed elencati nell'allegato 1) al presente regolamento.
3. I termini per l'approvazione del progetto di cui al presente articolo non possono superare centocinquanta giorni dalla presentazione della relativa domanda da parte dell'interessato. A tal fine, si applicano le disposizioni dettate dai commi 2, 3 e 5 dell' Sito esternoarticolo 27 del DLgs 22/1997 .
4. Il provvedimento di approvazione del progetto di cui al presente articolo deve prevedere i termini di inizio e quelli di conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto. Esso, secondo quanto previsto dal Sito esternocomma 5 dell'articolo 27 del DLgs 22/1997 , sostituisce, ad ogni effetto, le autorizzazioni, i pareri e gli altri atti di assenso ivi indicati.
5. Il soggetto interessato alla realizzazione del progetto approvato ai sensi del presente articolo, è tenuto, in ogni caso, a comunicare alla competente Provincia la data di inizio dei lavori, nonché quella dell'avvenuta ultimazione degli stessi, ed altresì ad allegare, a quest'ultima comunicazione, apposita dichiarazione del direttore dei lavori, che specificamente attesti la conformità delle opere realizzate al progetto approvato.
Art. 06
- Autorizzazione all'esercizio degli impianti
1. Il soggetto interessato all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti è tenuto a richiedere la relativa autorizzazione di cui all' Sito esternoarticolo 28 del DLgs 22/1997 , con apposita domanda, in base al modello previsto dall'Allegato 2) al presente regolamento. Tale domanda può essere proposta contestualmente a quella di cui al comma 2 dell'articolo 5, secondo quanto previsto espressamente dal Sito esternocomma 9 dell'articolo 27 del DLgs 22/1997 .
2. Nei casi di cui al comma 1, la Provincia competente, con il provvedimento di approvazione del progetto, di cui al comma 4 dell'articolo 5, autorizza il soggetto interessato altresì alla realizzazione delle opere previste nel progetto, dettando le prescrizioni di cui all' Sito esternoarticolo 28 del d.lgs, 22/1997 , e nel rispetto delle condizioni elencate dallo stesso articolo 28.
3. La Provincia competente autorizza l'esercizio dell'impianto di cui si tratti, previa la verifica della conformità delle opere realizzate rispetto al progetto approvato, da effettuarsi mediante apposito sopralluogo. Tale verifica tecnica è presupposto imprescindibile dell'inizio dell'attività, anche nei casi di cui al Sito esternocomma 9 dell'articolo 27 del DLgs 22/1997 .
4. Nell'ambito del provvedimento di autorizzazione di cui al presente articolo devono essere specificamente definite tutte le condizioni di cui al Sito esternocomma 1 dell'articolo 28 del DLgs 22/1997 , con particolare riferimento alla quantità massima, ed alla tipologia, dei rifiuti da sottoporre a ciascuna, distinta, operazione di recupero o di smaltimento. Per gli RU e per i RAU, le prescrizioni autorizzative, in conformità con quanto previsto dal comma 2 dell' articolo 3 , devono essere conformi altresì con le previsioni del piano provinciale in vigore. Per quanto riguarda la tipologia, deve farsi riferimento specifico anche a quella prevista dal Catalogo Europeo dei Rifiuti, di cui all'Allegato A) del Sito esternod.lgs 22/1997 , in seguito definito con la sigla "CER".
5. Le operazioni di smaltimento e di recupero autorizzate dal provvedimento di cui al comma 4 devono essere individuate, oltre che in termini descrittivi, anche mediante le sigle specificate dagli Allegati B) e C) Sito esternodel DLgs 22/1997 .
6. Secondo quanto disposto ai sensi del Sito esternocomma 3 dell'articolo 57 del DLgs 22/1997 , le autorizzazioni rilasciate nel vigore Sito esternodel decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 , se non precedentemente scadute, sono in ogni caso da considerarsi scadute al 3 marzo 2001. Il rilascio di nuova autorizzazione è pertanto soggetto alle vigenti norme comunitarie, statali e regionali.
Art. 07
- Varianti
1. La realizzazione in corso di esercizio di varianti sostanziali al progetto dell'impianto è assoggettata alle procedure autorizzative disciplinate dal presente regolamento, in conformità con quanto disposto dal Sito esternocomma 8 dell'articolo 27 del DLgs 22/1997 .
2. Si intende per variante sostanziale qualsiasi modifica.
a) che incida sulle caratteristiche tecnologiche degli impianti, o sulle fasi interconnesse del funzionamento degli stessi;
b) che determini un potenziamento degli impianti suscettibile di provocare conseguenze su uno o più fattori ambientali;
c) che incida su parametri urbanistici, ovvero inerenti alla salute od all'igiene pubblica, od alla sicurezza sul lavoro.
3. Eventuali variazioni non sostanziali agli impianti sono consentite sulla base di apposita certificazione tecnica. Tale certificazione deve essere presentata, dal soggetto interessato, alla competente Provincia, che, entro e non oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento, è tenuta ad esprimersi in ordine alle variazioni proposte.
Art. 08
- Garanzie finanziarie
1. Il rilascio dell'autorizzazione di cui all' articolo 6 , è subordinato alla prestazione, da parte del soggetto interessato, di idonea garanzia finanziaria, nelle forme e con le modalità previste dall'Allegato 3) al presente regolamento.
2. Nei casi previsti dal comma 2 dell' articolo 7 , la Provincia competente provvede, ove occorra, a ricalcolare gli importi della garanzia originariamente prestata dal soggetto interessato.
Capo III
- AUTORIZZAZIONE PER LO SPANDIMENTO DEI FANGHI IN AGRICOLTURA
Art. 09
- Disposizioni generali
1. Le Province territorialmente competenti provvedono, ai sensi del comma 1 dell' articolo 6 della LR 25/1998, al rilascio dell'autorizzazione allo spandimento, prevista dal punto 1), Sito esternocomma 1, dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 99 , "Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura", nel rispetto delle norme tecniche e procedurali previste dal presente regolamento.
2. Ai fini di cui al comma 1 valgono le definizioni adottate ai sensi del Sito esternocomma 1 dell'articolo 2 del d.lgs 99/1992 .
Art. 10
- Limiti quantitativi. Distanze minime
1. I quantitativi massimi di fanghi applicabili sui terreni devono essere ripartiti nel triennio, nel rispetto dei limiti quantitativi previsti dai commi 4 e 5 dell' Sito esternoarticolo 3 del d.lgs 99/1992 .
2. Le distanze minime da rispettare nell'utilizzo dei fanghi sono:
a) almeno 100 m dai centri abitati;
b) 80 m dagli insediamenti sparsi;
c) 60 m dalle strade statali, provinciali e comunali;
d) 80 m dai corsi d'acqua superficiali, con esclusione dei fossi campestri catastalmente non individuati;
e) 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione, in applicazione del Sito esternocomma Sito esterno7 dell'articolo 21 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 , "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", ovvero la eventuale diversa distanza individuata dalla Regione, su proposta dell'Autorità di Ambito, nelle aree di salvaguardia di cui al comma 1 dello stesso Sito esternoarticolo 21 del DLgs 152/1999 ;
f) le distanze eventualmente indicate dalle autorità competenti, in base al Sito esternocomma 2 dell'articolo 21 del DLgs 152/1999 .
3. Lo spandimento sul suolo deve essere, in ogni caso, effettuato secondo le "buone pratiche agronomiche" previste dal decreto del Ministro per le Politiche Agricole, di concerto con il Ministro dell'Ambiente ed il Ministro della Sanità, in data 19 aprile 1999, "Approvazione del Codice di buona pratica agricola".
4. Lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre, è vietato in ogni caso.
Art. 11
- Procedure e modalità per il rilascio dell'autorizzazione
1. La richiesta di rilascio dell'autorizzazione disciplinata dall'articolo 9 deve contenere gli elementi indicati dagli allegati 4, 4a, 4b, e 4c, al presente regolamento. A tal fine, con il termine "appezzamento" si fa riferimento alla superficie di terreno formata da una o più particelle, condotte secondo il medesimo metodo agricolo di produzione.
2. L'autorizzazione disciplinata dal presente articolo ha la durata massima di tre anni, e può essere rinnovata, dalla Provincia competente, fino ad un massimo di ulteriori tre anni, sulla base dei risultati delle analisi dei terreni soggetti allo spandimento; in tal caso, il soggetto interessato al rinnovo è tenuto, entro il termine originariamente previsto per la scadenza dell'autorizzazione, ad effettuare nuovamente le analisi dei terreni, ripresentandole alla Provincia ai fini del rinnovo stesso.
Art. 12
- Divieti ed esclusioni
1. È vietata l'attività di spandimento dei fanghi in zone carsiche e in zone boschive, ad eccezione di quelle adibite a colture arboree.
2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le attività relative allo spandimento al suolo di acque reflue di frantoio oleario e di liquami provenienti da attività zootecniche non intensive, disciplinate dalle specifiche normative ad esse applicabili, secondo quanto disposto dal Sito esternoDLgs 99/1992 , ed altresì dall' Sito esternoarticolo 38 del DLgs 152/1999 .
Capo IV
- PROCEDURE SEMPLIFICATE
Art. 13
- Applicabilità delle procedure semplificate Adempimenti procedurali
1. Le procedure semplificate, disciplinate dal Sito esternoCapo V del DLgs 22/1997 , si applicano esclusivamente ai rifiuti non pericolosi inseriti negli elenchi di cui al DM 5 febbraio 1998, "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 Sito esternodel decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ".
2. I soggetti obbligati agli adempimenti di cui al comma 1, assolvono agli stessi utilizzando i modelli contenuti negli allegati 5) e 5a) al presente regolamento.
3. Gli obblighi derivanti: dal Sito esternoDLgs 152/1999 , dal Sito esternodecreto Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 , "Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203, concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell' Sito esternoarticolo 15 della legge 16 aprile 1987, numero 183 "; dalla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 , "Norme per il governo del territorio", nonché da ogni altra normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente, ed in materia urbanistica, restano fermi anche nel caso di applicabilità delle procedure semplificate di cui al presente articolo.
Capo V
- NORMATIVE DI SETTORE
Art. 14
- Autorizzazioni relative agli oli usati. Rinvio
1. Gli oli usati, elencati al punto "13.00.00" del CER, nonché classificati come rifiuti speciali pericolosi dall'Allegato D Sito esternodel d.lgs 22/1997 , sono soggetti alla disciplina dettata dal Sito esternoDecreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 , "Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE, relative alla eliminazione degli oli usati", e, specificamente, alla normativa tecnica prevista dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e con il Ministro della Sanità, in data 16 maggio 1996, n. 392 "Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati", emanato in attuazione della lettera b), comma 2, dell'articolo 4 dello stesso Sito esternoDLgs 95/1992 .
2. I produttori ed i detentori di oli usati sono comunque tenuti a rispettare altresì le disposizioni di cui alla lettera m), comma 1, dell'articolo 6, ed all' Sito esternoarticolo 12, del DLgs 22/1997 .
3. Qualora gli oli usati contengano policlorodifenili e policlorotrifenili, si applica la disciplina dettata dal Sito esternoDecreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 209 , "Attuazione della direttiva 96/59/CE, relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili".
Art. 15
- Rifiuti dell'industria del biossido di titanio
1. I rifiuti dell'industria del biossido di titanio sono soggetti alla disciplina specificamente dettata dal Sito esternoDecreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 100 , "Attuazione delle direttive 78/176/CEE, 82/883/CEE, 83/29/CEE, 89/428/CEE". Le Province, per quanto non espressamente previsto dal Sito esternoDLgs 100/1992 , esercitano le funzioni amministrative ad esse attribuite in conformità altresì con il Sito esternod.lgs 22/1997 , e con le normative di attuazione dello stesso.
Art. 16
- Esportazione ed importazione di rifiuti
1. Le Province esercitano le funzioni amministrative in materia di esportazione ed importazione dei rifiuti, nel rispetto del regolamento del Consiglio CEE n. 259/1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio", secondo quanto previsto altresì dall' Sito esternoarticolo 16 del DLgs 22/1997 .
2. Ai fini di cui al comma 1, il soggetto obbligato è tenuto a trasmettere direttamente alla Provincia competente per territorio, le informazioni di cui all'articolo 28 del regolamento 259/93 CEE.
Capo VI
- CONTROLLI E VIGILANZA
Art. 17
- Controlli sulla gestione dei rifiuti
1. Le funzioni di controllo sulla gestione dei rifiuti, sono esercitate dalle Province, avvalendosi dell'ARPAT, secondo quanto disposto ai sensi delle lettere c) ed f), comma 1, dell' articolo 6 della LR 25/1998
2. Ai fini di cui al comma 1, copia del provvedimento autorizzativo, o dell'attestazione relativa all'avvenuta iscrizione nel registro previsto dal Sito esternocomma 3 dell'articolo 33 del DLgs 22/1997 , è trasmessa, a cura della Provincia competente, alla struttura provinciale dell'ARPAT territorialmente interessata.
3. In condizioni ordinarie di esercizio degli impianti e degli stoccaggi di smaltimento e di recupero di rifiuti, la Provincia effettua i controlli ad essa attribuiti, con la periodicità e la frequenza richieste dalle caratteristiche dell'impianto soggetto al controllo, tenendo conto delle potenzialità e dell'ubicazione dello stesso, nonché della tipologia dei rifiuti trattati, e garantendo, in ogni caso, l'effettuazione di almeno due controlli annuali.
4. La Provincia, ai fini dell'effettuazione dei controlli disciplinati dal presente articolo, tiene conto dei principali parametri di funzionamento relativi all'impianto di cui si tratti, e degli adempimenti che i gestori degli impianti sono tenuti ad osservare al sensi della vigente normativa statale e regionale, nonché delle prescrizioni rispettivamente contenute nei provvedimenti autorizzativi, ovvero nelle comunicazioni di inizio attività di cui al Sito esternocomma 3 dell'articolo 33 del DLgs 22/1997 .
Art. 18
- Diffida, sospensione e revoca delle autorizzazioni rilasciate
1. Qualora l'effettuazione dei controlli di cui all' articolo 17 evidenzi inadempienze o violazioni delle normative vigenti, ovvero delle prescrizioni autorizzative, la Provincia competente, fatto salvo, qualora sia prescritto dall'ordinamento, l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria, provvede all'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dalle leggi in vigore.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Provincia, in base alla violazione contestata all'interessato, procede
a) a diffidare il soggetto autorizzato affinché provveda, entro un termine tassativo, ad ovviare all'irregolarità, dando adeguata attuazione alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
b) a sospendere l'attività autorizzata per un tempo determinato, entro il quale il soggetto interessato è obbligato ad eliminare le irregolarità; in tal caso, il nuovo avvio dell'attività oggetto del provvedimento sanzionatorio è subordinato al previo accertamento dell'avvenuta eliminazione delle violazioni accertate;
c) a revocare, nelle forme e con le modalità previste dalla legge, e nel rispetto dei principi dell'ordinamento amministrativo, l'autorizzazione rilasciata:
c1) ogni qualvolta sia accertato un rischio relativo asituazioni di pericolo per la salute pubblica o perl'ambiente;
c2) in caso di reiterazione delle violazioni accertate.
3. Con riferimento specifico ai controlli effettuati, in base all' articolo 17 , sulle attività svolte in regime di comunicazione ai sensi degli articoli 31 e 33 Sito esternodel d.lgs 22/1997 , le Province, qualora siano accertate violazioni o inosservanze alle prescrizioni di cui al DM 5 febbraio 1998, o ad altre norme di tutela ambientale, fermo restando l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria di cui al comma 1, provvedono, in relazione alla natura ed alla gravità delle violazioni a:
a) a diffidare il gestore affinché provveda entro un termine tassativo ad ovviare all'irregolarità;
b) a revocare l'iscrizione nel registro disciplinato dal Sito esternocomma 3 dell'articolo 33 del DLgs 22/1997 .
Art. 19
- Trasmissione dati inerenti l'attività sanzionatoria
1. Entro il 31 marzo di ogni anno, le Province trasmettono alla Regione una relazione sullo svolgimento dell'attività inerente le sanzioni amministrative irrogate in applicazione della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 , "Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all' Sito esternoarticolo 3 della Legge 28.12.1995, n. 549 ", e dei commi 1, 2, 3 e 4 dell' articolo 30 della LR 25/1998.
2. La relazione di cui al comma 1 deve contenere i dati e gli elementi atti a consentire alla Regione una verifica periodica circa lo stato di attuazione delle disposizioni della LR 25/1998 , con particolare riferimento al rispetto dei divieti posti dalla LR 25/1998 , nonché dal piano disciplinato dagli articoli 9 e 10 della stessa legge regionale.
3. Gli elementi necessariamente ricompresi nella relazione di cui al presente articolo sono:
a) il numero delle sanzioni complessivamente irrogate nell'anno di riferimento;
b) la specificazione del tipo e del numero delle contravvenzioni prevalentemente accertate;
e) l'ammontare degli importi delle sanzioni comminate, considerato sia complessivamente, che per tipologia di comportamenti sanzionati.
Capo VII
- INFORMAZIONE
Art. 20
- Trasmissione elenchi provinciali
1. Le Province, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmettono alla Regione, con riferimento all'attività svolta nell'anno precedente, la seguente documentazione, utilizzando la modulistica di cui all'allegato 6) al presente regolamento:
a) elenco delle approvazioni dei progetti e delle autorizzazioni rilasciate in conformità al piano provinciale vigente, e relative allo smaltimento ed al recupero dei rifiuti, con specifico riferimento all'ubicazione degli impianti nonché alle quantità e alla qualità dei rifiuti trattati;
b) elenco dei provvedimenti di sospensione delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della lettera a);
c) elenco dei provvedimenti di revoca delle autorizzazioni;
d) relazione sintetica sull'attività di controllo effettuata, con indicazione del numero e dell'esito dei controlli effettuati;
2. Le Province trasmettono inoltre, entro lo stesso termine previsto dal comma 1 alla Regione ed alla Sezione regionale del Catasto, il rendiconto relativo all'importazione ed all'esportazione di rifiuti di cui all'articolo 16, effettuate nell'anno precedente.
Capo VIII
- FATTISPECIE SPECIFICHE
Sezione I
Art. 21
- Isole ecologiche
1. La collocazione in aree pubbliche di idonei contenitori per il raggruppamento e per la raccolta di rifiuti urbani, e di rifiuti assimilati agli urbani, o "isole ecologiche", come definite al punto 5.2.4 del piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con la deliberazione del Consiglio regionale del 7 aprile 1998, n. 88 , è disciplinata dalle disposizioni specifiche dettate dagli appositi regolamenti comunali, restando per essi escluso l'obbligo della preventiva autorizzazione provinciale.
Art. 22
- Stazioni ecologiche
1. Fermo restando quanto disposto al sensi e per gli effetti degli articoli 21 e 23 Sito esternodel DLgs 22/1997 , relativamente alla gestione in regime di privativa dei rifiuti urbani e dei rifiuti a questi ultimi assimilati, le stazioni ecologiche, come definite al punto 5.2.4 del piano regionale di gestione dei rifiuti, sono soggette alle procedure previste dagli articoli 31 e 33 Sito esternodel DLgs 22/1997 .
2. I soggetti interessati alla gestione delle strutture di cui al comma 1 sono tenuti all'iscrizione all'Albo Smaltitori, secondo quanto disposto dall' Sito esternoarticolo 30 del DLgs 22/1997 .
Art. 23
- Piattaforme ecologiche
1. Fermo restando quanto disposto ai sensi e per gli effetti degli articoli 21 e 23 Sito esternodel d.lgs 22/1997 relativamente alla gestione in regime di privativa dei rifiuti urbani e dei rifiuti a questi ultimi assimilati, le piattaforme ecologiche di trattamento e selezione, come definite al punto 5.2.4 del piano regionale di gestione dei rifiuti, devono essere autorizzate dalle competenti amministrazioni provinciali, nelle forme e con le modalità previste dagli articoli 27 e 28, o, rispettivamente, dagli articoli 31 e 33 Sito esternodel d.lgs 22/1997 . Tali impianti devono, inoltre, essere conformi alle previsioni del rispettivo piano provinciale in vigore.
2. I soggetti interessati alla gestione delle strutture di cui al comma 1 sono tenuti all'iscrizione all'Albo Smaltitori, secondo quanto disposto dall' Sito esternoarticolo 30 del d.lgs 22/1997 .
Sezione II
Art. 24
- Attività di raccolta dei rifiuti urbani. Riduzione della pericolosità del rifiuto
1. Sono, tra altro, comprese nelle attività di raccolta dei rifiuti urbani:
a) le operazioni concluse in un termine congruo rispetto all'intero ciclo di gestione;
b) quelle di trasporto dei rifiuti da un mezzo ad un altro di maggiore capacità;
c) quelle di conferimento dei rifiuti urbani differenziati in frazioni merceologiche omogenee;
d) quelle di cernita, e di eventuale raggruppamento degli stessi rifiuti, sempre che tali ultime operazioni siano effettuate presso siti autorizzati ai sensi di legge.
2. Le attività di cui al comma 1, qualora siano svolte dai Comuni in regime di economia, non sono assoggettate all'obbligo di iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, disciplinato dall' Sito esternoarticolo 30 del DLgs 22/1997 ,
3. I consorzi, le aziende speciali, e le società di cui alla Sito esternolettera e), comma 1, dell'articolo 113 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", sono soggetti all'obbligo di comunicazione di cui all' Sito esternoart. 10 del DLgs 22/1997 , che assolvono nelle forme e con le modalità previste dallo stesso articolo 10.
4. I Comuni e gli altri gestori del servizio pubblico, al fine di ridurre la pericolosità dei rifiuti urbani, e di incentivare la raccolta differenziata degli stessi, nonché il recupero dei rifiuti urbani pericolosi, provvedono, anche ai sensi della Sito esternolettera d), comma 2, dell'articolo 21 del DLgs 22/97 , a collocare, in ambiti urbani strategicamente individuati a tale scopo, nonché nei punti di rivendita, appositi contenitori, differenziati per tipologia di rifiuti, ed idonei al conferimento ed alla successiv a raccolta.
Art. 25
- Gestione contabile della raccolta differenziata. Codici CER
1. Al fine di facilitare l'adempimento degli obblighi relativi alla gestione contabile della raccolta differenziata, il CER utilizzato è il "20.03.01", con specifico riferimento:
a) alle frazioni da raccolta differenziata multimateriale, per le quali devono essere specificate le caratteristiche merceologiche, nell'apposito spazio denominato "annotazioni", sia del registro di carico e scarico, sia del formulario di accompagnamento al trasporto;
b) alle frazioni di rifiuti ingombranti non altrimenti qualificati dalla classe 20.00.00 dell'allegato A del Sito esternoDLgs 22/97 , ovvero raccolti in forma mista, specificando le caratteristiche merceologiche nell'apposito spazio denominato "annotazioni", sia del registro di carico e scarico, sia del formulario di accompagnamento al trasporto.
Sezione III
Art. 26
- Beni durevoli
1. Le Province, nell'ambito e nell'esercizio delle funzioni ad esse attribuite, al fine di ridurre la pericolosità dei rifiuti, incentivano la raccolta dei beni durevoli, elettrici ed elettronici, nonché il successivo recupero e trattamento degli stessi.
2. Ai fini di cui al comma 1, il presente articolo disciplina le procedure da seguire per le operazioni di accettazione, messa in riserva, trattamento e recupero negli appositi centri di raccolta previsti dal Sito esternocomma 1 dell'articolo 44 del DLgs 22/1997 . Sono esclusi da tali procedure i depositi temporanei antecedenti la raccolta, come definiti dalla Sito esternolettera m), comma 1, dell'articolo 6 del d.lgs 22/1997 .
3. Le apparecchiature contenenti clorofluorocarburi (CFC), quali frigoriferi, congelatori, condizionatori, devono essere recuperati e smaltiti, nel rispetto di quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, fermo restando altresì il rispetto delle disposizioni di cui all' Sito esternoarticolo 44 del d.lgs 22/1997 .
4. Ai fini di cui al comma 1, il ciclo di gestione delle apparecchiature di cui al comma 3, deve assicurare il recupero integrale dei clorofluorocarburi. A tal fine, il trattamento deve prevedere:
a) l'intercettazione dei CFC contenuti nei circuiti di refrigerazione;
b) l'asportazione di tutte le parti mobili;
c) Il trattamento completo, previa: la triturazione della carcassa in ambiente controllato; la separazione delle parti pesanti, sia metalliche che plastiche, dal poliuretano; la macinazione del poliuretano; l'aspirazione ed il trattamento dell'aria di processo, con recupero integrale dei clorofluorocarburi presenti nelle schiume poliuretaniche di coibentazione.
5. Analogamente a quanto disposto dal comma 4, il ciclo di trattamento dei beni durevoli costituiti da apparecchiature elettriche, quali: cucine elettriche, ferri da stiro, e simili; nonché da apparecchiature elettroniche, quali:
computers, stampanti, e simili, deve risultare completo; a tal fine, esso deve comprendere:
a) lo smontaggio completo dei pezzi, al fine di separare le componenti pericolose dalle parti riciclabili da avviare al recupero diretto, ovvero a lavorazioni successive;
b) il recupero del tubo catodico dei monitors, e dei televisori, attraverso: la separazione del pannello dal cono, l'aspirazione delle polveri nocive, la frantumazione e la granulazione finalizzate al riutilizzo successivo.
6. I beni durevoli disciplinati dal presente articolo devono essere consegnati, in condizioni di integrità, ad impianti tecnologicamente idonei, ed in possesso delle necessarie autorizzazioni previste, rispettivamente, dagli articoli 27 e 28, e dagli articoli 31 e 33 Sito esternodel d.lgs 22/1997 .
7. Le Province e le Comunità d'Ambito di cui all' articolo 23 della LR 25/1998, in conformità con quanto previsto dalla Sito esternolegge 28 dicembre 1993, n. 549 , "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente", e successive modifiche, stipulano specifici accordi atti a favorire la restituzione, ai rivenditori, dei beni durevoli dismessi, e la corretta gestione degli stessi, tenendo conto altresì dei divieti previsti dal piano regionale di gestione dei rifiuti.
Art. 27
- Autodemolizione
1. Fermi restando gli obblighi e gli adempimenti previsti dall' Sito esternoarticolo 46 del d.lgs 22/1997 , i concessionari e le succursali individuate ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 46, sono obbligati ad annotare, esclusivamente nel registro previsto dal Sito esternoDLgs 30 aprile 1992 n. 285 , "Nuovo codice della strada", e successive modificazioni, il carico degli autoveicoli ad essi consegnati per essere successivamente avviati a demolizione; per tali autoveicoli, l'obbligo di assolvere agli ulteriori adempimenti previsti dal Sito esternod.lgs 22/1997 decorre dalla rimozione della targa."
Art. 28
- Studi medici professionali
1. Gli studi professionali che esercitino attività medico-sanitaria, dalla quale derivi produzione di rifiuti speciali, e specificamente di rifiuti sanitari, pericolosi e non pericolosi, qualora non si avvalgano di organizzazione in forma di impresa o non siano costituiti in enti comunque dotati di autonoma soggettività giuridica, non sono soggetti all'obbligo di comunicazione annuale previsto dal Sito esternocomma 3 dell'articolo 11 del d.lgs 22/1997 , né a quello relativo alla tenuta del registro di carico e scarico, disciplinato dall'articolo 12 dello stesso decreto legislativo.
2. Gli studi professionali di cui al comma 1 sono in ogni caso obbligati alla gestione dei rifiuti speciali prodotti, in modo separato dagli altri rifiuti, con esclusione del conferimento degli stessi al servizio di raccolta dei rifiuti urbani, e con avvio allo smaltimento tramite ditta autorizzata, od altra modalità appositamente predisposta a tal fine, dal gestore del servizio pubblico, ai sensi dell'articolo 10, e dell' Sito esternoarticolo 45, del d.lgs 22/1997 . Tali studi sono inoltre tenuti all'assolvimento degli obblighi relativi al formulario di identificazione, ai sensi dell'articolo 15 dello stesso Sito esternod. lgs 22/1997 .
Sezione IV
Art. 29
- Scarti delle attività di lavorazione di metalli preziosi
1. Ai sensi del Sito esternocomma 21 dell'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426 , "Nuovi interventi in campo ambientale", non rientrano nella definizione di rifiuto di cui alla Sito esternolettera a), comma 1, dell'articolo 6, del DLgs 22/1997 , gli scarti derivanti dalla lavorazione di metalli preziosi, qualora avviati, in conto lavorazione, per l'affinazione presso banchi di metalli preziosi.
2. Ai sensi del comma 1, sono esclusi dalla definizione di rifiuto, e pertanto non sono soggetti agli obblighi ed adempimenti previsti dal Sito esternod.lgs, 22/1997 , purché avviati alle relative operazioni di affinazione, in conto lavorazione, i seguenti materiali:
a) spazzature;
b) pulimenti;
c) sfridi, limature, scorie,
3. In attuazione di quanto disposto dal Sito esternocomma 21 dell'articolo 4 della l. 426/1998 , gli scarti delle attività di lavorazione, elencati dal comma 2, qualora siano oggetto di cessione per le successive fasi di affinazione, restano soggetti agli obblighi ed adempimenti di cui al Sito esternod.lgs 22/1997 .
Art. 30
- Reflui bagni chimici
1. Le imprese che effettuano la raccolta ed il trasporto dei reflui da bagni chimici, installati sia direttamente da tali imprese, che da eventuali ulteriori imprese appaltatrici, sono soggette all'obbligo relativo alla tenuta del formulario di trasporto previsto dall' Sito esternoarticolo 15 del d.lgs 22/1997 .
2. La tenuta del formulario di cui al comma 1 deve essere effettuata con le seguenti modalità:
a) nello spazio riservato all'indicazione del produttore o del detentore del rifiuto, devono essere riportati i dati dell'impresa interessata, ovvero dell'ente, pubblico o privato, per conto del quale il servizio è svolto, e sono effettuate le operazioni di "gestione" dell'impianto. Tali operazioni consistono, nella movimentazione; nella pulizia periodica; nel ricambio del liquido chimico. In caso di coincidenza tra impresa trasportatrice ed impresa esercente, le indicazioni relative al produttore o detentore, e quelle relative al trasportatore, coincidono, e le due copie del formulario destinate al produttore o detentore, ed al trasportatore, devono trovarsi entrambe in possesso della medesima impresa.
b) Qualora, con un unico automezzo, vengano effettuate aspirazioni da più bagni chimici installati dal medesimo soggetto, può essere compilato un unico modulo di formulario, da aggiornarsi, in relazione a ciascuna aspirazione effettuata, mediante indicazione, nello spazio riservato alle annotazioni, della data e dell'ora di ciascun prelievo, dell'ubicazione dei bagni, e della quantità di refluo di volta in volta aspirata. Lo stesso formulario può essere utilizzato fino a quando il rifiuto non sia trasferito all'impianto di stoccaggio ovvero a quello di smaltimento, destinatari del rifiuto stesso.
3. Le imprese che effettuano la raccolta ed il trasporto dei reflui di cui al presente articolo sono altresì obbligate alla tenuta del registro di carico e scarico, secondo quanto previsto dall' Sito esternoarticolo 12 del DLgs 22/1997 . Tali imprese sono inoltre tenute ad effettuare la comunicazione annuale prevista dal comma 3 dell'articolo 11 dello stesso decreto legislativo. Da tale ultimo obbligo sono peraltro esonerati gli enti produttori per conto dei quali è svolto il servizio di gestione.
Art. 31
- Rifiuti cimiteriali
1. Ai sensi della Sito esternolettera f), comma 2, dell'articolo 7 del d.lgs 22/1997 , i rifiuti cimiteriali sono rifiuti urbani, e la gestione di essi compete ai Comuni, che vi provvedono in regime di privativa, secondo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 21 dello stesso Sito esternoDLgs 22/1997 .
2. I Comuni adottano appositi regolamenti per la disciplina dei rifiuti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto disposto dall' Sito esternoarticolo 45 del DLgs 22/1997 , ed in attuazione altresì del Decreto del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità, in data 26 giugno 2000, n. 219, "Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari". A tal fine, per le modalità del conferimento, i Comuni possono attenersi allo schema di cui all'Allegato 7 al presente regolamento.
3. I regolamenti comunali di cui al comma 2 possono prevedere specifiche prescrizioni e modalità finalizzate alla gestione dei rifiuti provenienti da cimiteri privati.
Art. 32
- Impianti mobili
1. Gli impianti mobili sono autorizzati dalle Province ai sensi del Sito esternocomma 7 dell'articolo 28 del d.lgs 22/1997 , fatta eccezione per le attività disciplinate dal DM 5 febbraio 1998, che, in base all'articolo 33 dello stesso Sito esternod.lgs 22/1997 , sono soggette all'obbligo di comunicazione.
2. Per le "campagne di attività" che si svolgano sul territorio regionale, la comunicazione prevista dal Sito esternocomma 7 dell'articolo 28 del d.lgs 22/1997 deve essere presentata a tutte le Province nel cui territorio si trovi il sito prescelto, ed a favore delle quali deve essere prestata altresì la garanzia finanziaria dovuta dall'interessato.
Art. 33
- Rifiuti inerti non pericolosi da costruzione e demolizione
1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 50 e 51 Sito esternodel d.lgs 22/1997 , è vietata l'immissione diretta nell'ambiente di rifiuti inerti, nonché il loro utilizzo, in assenza della previa effettuazione di idoneo trattamento negli appositi impianti, autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28, ovvero, rispettivamente, degli articoli 31 e 33 Sito esternodel DLgs 22/1997 .
2. I rifiuti inerti non pericolosi, da costruzione e demolizione, ai fini del riciclaggio, devono essere trattati in impianti, fissi o mobili, dotati delle tecnologie idonee ad assicurarne: la macinazione; la vagliatura; la selezione granulometrica; la separazione delle frazioni indesiderate, quali plastiche, metalli, e simili.
3. I materiali ed i prodotti lapidei ottenuti dal processo di riciclaggio sono esclusi dall'ambito di applicazione del Sito esternoDLgs 22/1997 , e dall'osservanza degli obblighi ed adempimenti posti dallo stesso decreto legislativo, esclusivamente qualora, al termine del processo medesimo, presentino caratteristiche geotecniche conformi alle norme UNI CNR 10006, e con "eluato del test di cessione" conforme a quanto previsto dall'allegato 3 del DM 5 febbraio 1998.
4. La messa in riserva di rifiuti inerti non pericolosi per riutilizzo, disciplinata ai sensi del d. m. 5 febbraio 1998, qualora avvenga in cumuli, può essere effettuata su basamenti pavimentati realizzati in stabilizzato, opportunamente rullato e ben compattato, di spessore non inferiore a 20 cm.
Art. 34
- Terre e materiali da scavo
1. Ai sensi della Sito esternolettera f-bis) del comma 1 dell'articolo 8 del DLgs 22/1997 , le terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati sono esclusi dall'ambito di applicazione dello stesso Sito esternod.lgs 22/1997 , a condizione:
a) che non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti stabiliti dal decreto 25 ottobre 1999, n. 471, del Ministro dell'ambiente, "Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell' Sito esternoarticolo 17 del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 ", e successive modificazioni e integrazioni, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 62 del presente regolamento;
b) che non siano frammiste ad altre frazioni merceologiche identificabili come rifiuti;
c) che siano destinati al normale ciclo di utilizzo della terra, per la realizzazione di: sottofondi e rilevati stradali, rimodellamenti morfologici, riempimenti, e simili. In tali casi, restano ferme le autorizzazioni e gli altri atti di assenso eventualmente prescritti dalle normative urbanistiche ed edilizie vigenti, ai fini della realizzazione delle successive opere di trasformazione del territorio.
2. Sono in ogni caso esclusi dall'ambito di applicazione del comma 1, in quanto pericolosi, e restano soggetti alle norme dettate dal titolo II del presente regolamento:
a) i materiali provenienti dalle attività di scavo effettuate nelle aree incluse nella "anagrafe dei siti da bonificare", prevista dal comma 12 dall' Sito esternoarticolo 17 del d. lgs 22/1997 , e disciplinata altresì ai sensi dell'articolo 17 del DM 471/1999, nonché nelle aree in cui sia in corso un'operazione di bonifica;
b) le terre da scavo che presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti stabiliti dal DM 471/1999, fatto salvo quanto disposto dall' articolo 62 del presente regolamento.
3. Sono in ogni caso esclusi dall'ambito di applicazione del comma 1, e soggetti agli obblighi ed agli adempimenti previsti dal Sito esternoDLgs 22/1997
a) i materiali destinati ad una qualunque delle operazioni di smaltimento;
b) i materiali inerti abbandonati sul suolo e nel suolo, secondo quanto espressamente disposto dall' Sito esternoarticolo 14 del DLgs 22/1997 .
Art. 35
- Materiali vegetali
1. Ai sensi della Sito esternolettera f-ter), comma 1, dell'articolo 8 del DLgs 22/1997 , i materiali vegetali, non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal d. m. 471/1999, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, ed utilizzabili "tal quale" come prodotto, sono esclusi dall'ambito di applicazione dello stesso Sito esternod.lgs 22/1997 , purché non siano frammisti ad altre frazioni merceologiche identificabili come rifiuti.
Capo IX
- NORME FINALI
Art. 36
- Attività sperimentali
1. La Regione, nel rispetto di quanto previsto dall' Sito esternoarticolo 29 del d.lgs 22/1997 , ed altresì attuazione del comma 1 dell' articolo 18 della LR 25/1998, può autorizzare impianti ed attività sperimentali non previste dai piani disciplinati dalla stessa LR 25/1998 , purché non interferenti con le previsioni dettate dagli stessi piani, e sempre che siano finalizzate alla verifica della fattibilità ambientale, tecnica, ed economica, di tecnologie, o di sistemi innovativi per la gestione dei rifiuti.
2. Gli impianti e le attività sperimentali soggetti all'autorizzazione di cui al comma 1, sono, esclusivamente, quelli caratterizzati da una tecnologia, ovvero da un sistema tecnico in fase "prototipale", rispetto ai quali necessitino verifiche attuali in ordine alla "fattibilità" tecnica ed ambientale.
3. Ai sensi del comma 2, il carattere di sperimentalità delle attività soggette all'autorizzazione di cui al presente articolo, può, in particolare, riferirsi: alla tecnologia proposta, al processo, ed alle matrici coinvolte nel processo stesso, nonché al prodotto finale.
4. Il carattere di sperimentalità è, in ogni caso, escluso, con riferimento alle tecnologie mature, o già sperimentate, e, comunque, alle tecnologie già disponibili sul mercato.
Art. 37
- Conferenza provinciale. Composizione
1. Le Province, per l'esercizio delle funzioni ad esse attribuite, si avvalgono della Conferenza prevista dal comma 2 dell' articolo 8 della LR 25/1998, sia con riferimento all'istruttoria finalizzata al rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 27 e 28 Sito esternodel DLgs 22/1997 , che per l'espressione, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 17 dello stesso Sito esternoDLgs 22/1997 , del parere di competenza ai fini dell'autorizzazione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza, secondo quanto disposto altresì dai commi 7 ed 8 dell' articolo 20 della LR 25/1998.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli uffici regionali territorialmente competenti ad integrare la composizione della Conferenza provinciale, sono individuati dalle Province, secondo quanto disposto dal comma 2 dell' articolo 8 della LR 25/1998
3. Devono in ogni caso integrare la composizione della Conferenza provinciale
a) gli uffici del Genio civile;
b) le competenti aziende ASL;
c) le strutture provinciali dell'ARPAT;
d) l'Agenzia regionale per lo sviluppo dell'agricoltura (ARSIA), qualora la materia di cui si tratti inerisca al settore agricolo.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.