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Regolamento 17 luglio 2001, n. 31/R

Regolamento di attuazione della LR 24 aprile 2001, n. 19 in materia di persone giuridiche private.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima del 27 luglio 2001

Art. 3
- Procedimento
1. Nei procedimenti inerenti l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 2 i relativi provvedimenti sono adottati, ai sensi dell’ articolo 3, comma 6, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 ("Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale") e successive modifiche, dal dirigente responsabile della struttura organizzativa competente.
2. L’esame dei vari interessi pubblici coinvolti e l’acquisizione dei pareri necessari ai fini di una compiuta valutazione degli aspetti di cui all’ articolo 5 , comma 4, avviene tramite conferenza di servizi, ai sensi dell’ Sito esternoarticolo 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") e successive modifiche.
3. La conferenza di servizi è convocata e presieduta dal dirigente responsabile della struttura organizzativa competente. Vi partecipano, tramite propri dirigenti o funzionari:
a) il Dipartimento regionale competente nel settore di attività in cui è destinato ad operare il soggetto che richiede il riconoscimento, al fine di esprimere una valutazione in merito alla rilevanza degli scopi e dell’attività dell’istituzione; b) il Dipartimento regionale competente in materia di bilancio e finanze, per l’espressione di un parere sulla congruità dei mezzi finanziari dell’istituzione rispetto agli scopi perseguiti; c) la struttura organizzativa regionale competente in materia di consulenza giuridica agli uffici della Giunta regionale.
4. Il verbale della conferenza di servizi sostituisce ad ogni effetto i pareri e le valutazioni di competenza dei soggetti partecipanti. La mancata partecipazione dei soggetti regolarmente convocati assume valore di determinazione positiva, salvo che questi non facciano pervenire, entro la data fissata per la conferenza, parere o valutazione scritta in senso contrario.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.