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Regolamento 17 luglio 2001, n. 31/R

Regolamento di attuazione della LR 24 aprile 2001, n. 19 in materia di persone giuridiche private.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima del 27 luglio 2001

Art. 7
- Estinzione della persona giuridica, liquidazione del patrimonio e devoluzione dei beni residuali
1. La struttura organizzativa competente accerta, su istanza di qualunque interessato o d’ufficio, l’esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall’articolo 27 del codice civile e comunica il provvedimento di estinzione agli amministratori ed al presidente del Tribunale competente, ai fini di cui all’articolo 11 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile.
2. L’istanza per la dichiarazione di estinzione è indirizzata al Presidente della Giunta regionale.
3. La dichiarazione di estinzione è annotata nel registro di cui all’articolo 4.
4. In assenza di specifiche previsioni statutarie, contestualmente alla dichiarazione di estinzione, la struttura organizzativa competente dispone in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo dell’istituzione ai sensi degli articoli 31 e 32 del codice civile.
5. Conclusa la procedura di liquidazione, su disposizione del presidente del Tribunale, la struttura organizzativa competente provvede alla cancellazione dell’ente dal registro regionale delle persone giuridiche.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.