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Regolamento 17 luglio 2001, n. 31/R

Regolamento di attuazione della LR 24 aprile 2001, n. 19 in materia di persone giuridiche private.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima del 27 luglio 2001

Art. 6
- Modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto
1. Le modificazioni dell’atto costituivo e dello statuto sono approvate con le stesse modalità previste dall’ articolo 5 per il riconoscimento della personalità giuridica.
2. Alla relativa domanda, recante gli estremi dell’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, sono allegati:
a) copia autentica della deliberazione di modifica, corredata dal nuovo testo dell’atto costitutivo o dello statuto; b) indicazione degli articoli, o parti di essi, dell’atto costitutivo o dello statuto vigente interessati dalla modifica in esame, se non evidenziati nella deliberazione di modifica.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.