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Regolamento 17 luglio 2001, n. 31/R

Regolamento di attuazione della LR 24 aprile 2001, n. 19 in materia di persone giuridiche private.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima del 27 luglio 2001

Art. 10
- Controllo e vigilanza sull’amministrazione delle fondazioni
1. La struttura organizzativa competente esercita il controllo e la vigilanza sull’amministrazione delle fondazioni secondo quanto disposto dall’articolo 25 del codice civile.
2. A tale fine le fondazioni inviano annualmente copia dei bilanci preventivi e consuntivi approvati, corredati da una dettagliata relazione sull’attività svolta e su quella che intendono svolgere.
3. Le fondazioni sono inoltre tenute a trasmettere ogni notizia o documentazione che venga loro richiesta ai fini di cui al comma 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.