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Regolamento 17 luglio 2001, n. 31/R

Regolamento di attuazione della LR 24 aprile 2001, n. 19 in materia di persone giuridiche private.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima del 27 luglio 2001

Art. 1
- Oggetto
il seguente Regolamento:
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi Sito esternodel Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 ("Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto"), ed in attuazione della legge regionale 24 aprile 2001, n. 19 ("Delegificazione della disciplina regionale in materia di persone giuridiche private e abrogazione della legge regionale 4 agosto 1986 n. 35 "):
a) l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private, delegate alla Regione dall’ Sito esternoarticolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’ Sito esternoarticolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 ).
b) l’istituzione e la tenuta del registro regionale delle persone giuridiche di cui all’ Sito esternoarticolo 7, comma 1, del medesimo DPR n. 361/2000 .
2. Le funzioni di cui al comma 1 si esercitano nei confronti della associazioni, delle fondazioni e di altre istituzioni di carattere privato aventi sede legate nel territorio regionale che operano esclusivamente nelle materie di competenza regionale e le cui finalità si esauriscono nell’ambito della Toscana.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.