Menù di navigazione

Regolamento 17 maggio 2001, n. 24/R

Regolamento d’attuazione della LR 6 aprile 2000, n. 53 "Disciplina regionale in materia di organismi geneticamente modificati (O.G.M.)" relativo alla disciplina del controllo sul divieto di coltivazione e produzione di specie che contengono O.G.M.

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima del 28 maggio 2001




IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Visto l’ Sito esternoart. 121 della Costituzione , quarto comma, così come modificato dall’ Sito esternoart. 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 ;


Visto l’art. 6 , comma 1, della LR 6 aprile 2000, n. 53 "Disciplina regionale in materia di organismi geneticamente modificati (O.G.M.)" che demanda alla Giunta regionale l’adozione di apposito regolamento contenente la disciplina del controllo su quanto previsto all’art. 2 della legge stessa;


Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 200 del 26 febbraio 2001 concernente "LR 6 aprile 2000, n. 53 Disciplina regionale in materia di organismi geneticamente modificati (O.G.M.) Art. 6, comma 1 - Regolamento contenente la disciplina del controllo" con la quale è approvato il regolamento in oggetto, acquisiti i pareri del Comitato Tecnico della Programmazione di cui all’art. 26 , comma 3, della LR 17 marzo 2000 n. 26, nonché dei Dipartimenti di cui all’art. 41 , comma 3, della medesima legge regionale n. 26 ;


Vista la decisione n. 3 del 16 marzo 2001 con la quale la CCART. ha richiesto chiarimenti in ordine al succitato provvedimento;


Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 445 del 27 aprile 2001 concernente "Modifiche alla delibera GR n. 200/01 che approva il Regolamento contenente la disciplina dei controlli di cui all’art. 6 LR 6 aprile 2000 n. 53 Disciplina regionale in materia di organismi geneticamente modificati (O.G.M.)" che accoglie le osservazioni della CCART.;


Vista la decisione n. 6 del 15 maggio 2001 con la quale la CCART. non ha riscontrato vizi di legittimità;


EMANA


il seguente Regolamento:

Art. 1
- Oggetto
Il presente regolamento disciplina l’attività di controllo sulla osservanza del divieto di coltivazione e di produzione di specie che contengono organismi geneticamente modificati (OGM) di cui alla legge regionale 6 aprile 2000, n. 53 "Disciplina regionale in materia di organismi geneticamente modificati (O.G.M.)".
Art. 2
- Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento s’intende per:
a) coltivazione di specie Geneticamente Modificate: le attività agronomiche relative all’impiego di specie Geneticamente Modificate, sia erbacee che arbustive ed arboree;
b) produzione di specie Geneticamente Modificate: le attività che comportano la creazione e/o riproduzione di specie Geneticamente Modificate;
c) prodotti sementieri: le sementi per colture erbacee, ornamentali e da fiore, le sementi di piante agrarie arboree ed arbustive, compresi i materiali di moltiplicazione costituiti da tuberi, bulbi, e simili, il materiale di moltiplicazione della vite ed il materiale forestale di propagazione.
Art. 3
- Attività di controllo
1. Il controllo di cui all’art. 1 è effettuato sulle coltivazioni, sulle produzioni, sui prodotti sementieri in base ad un programma annuale di controllo definito dall’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’innovazione nel settore Agricolo-Forestale della Toscana (ARSIA) nonché a seguito di segnalazioni motivate e non anonime. Al fine di garantire un adeguato sistema di controlli, la Regione individua il Centro di Saggio di Cesa (AR) quale struttura tecnico-professionale idonea allo svolgimento in ambiente i solato, per evitare qualsiasi tipo di contaminazione, dell’emissione deliberata di OGM a scopo di sperimentazione notificata ai sensi dell’ Sito esternoart. 5 del Decreto Legislativo 3 Marzo 1993, n. 92 .
2. Il programma annuale di controllo è definito in base a criteri che devono garantire la diffusione sul territorio, l’imparzialità e l’efficacia delle azioni di ispezione e campionamento, ed è riferito alle attività di cui al successivo comma 5. Tale programma annuale di controllo deve essere coordinato con le attività di controllo sull’ambiente effettuate dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT) e con le attività di controllo sugli alimenti effettuate dalle Aziende Sanitarie Locali (ASL).
3. Il programma annuale di controllo è trasmesso alla Giunta regionale entro il 28 febbraio di ogni anno. Le specie particolarmente interessate dall'attività di controllo sono:
a) Mais (Zea mais),
b) Soia (Glicine max),
c) Colza (Brassica napus),
d) Barbabietola da zucchero (Beta vulgaris),
e) Pomodoro (Lycopersicon esculentum)
f) Tabacco (Nicotiana tabacum),
g) Patata (Solanum tuberosum).
h) Crisantemo (Chrysanthemum spp.)
i) Vite (Vitis vinifera)
4. L’ARSIA può modificare od integrare l’elenco delle specie controllate in occasione del programma annuale ovvero in ogni momento per sopravvenute esigenze straordinarie, da motivare esplicitamente.
5. L’attività di controllo è svolta dal personale tecnico dell’ARSIA appositamente incaricato presso:
a) le imprese che operano nel settore dei prodotti sementieri (produzione e commercializzazione);
b) le aziende agricole.
6. L’ARSIA, nell’ambito del programma annuale di cui al presente regolamento, tiene conto dell’attività di controllo fitosanitario che l’ARPAT effettua ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8-ter della LR 18 aprile 1995 n. 66 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana".
7. L’ARPAT comunica, ai fini del presente regolamento, all’ARSIA i risultati dell’attività di controllo svolta.
Art. 4
- Tipologia dell’attività di controllo
1. Le attività di controllo di cui al presente regolamento si attuano attraverso:
a) la verifica documentale
b) il sopralluogo visivo
e) il prelievo
d) l’analisi dei campioni
2. La verifica documentale consiste nel verificare che la documentazione relativa al materiale controllato sia conforme alla normativa vigente ed in particolare alle varietà iscritte, ai registri di varietà nazionali non OGM previsti dalla Sito esternoLegge 25 novembre 1971, n. 1096 e successivo modifiche. La verifica è effettuata sulla documentazione fiscale e di accompagnamento nonché sulle dichiarazioni di semina previste dall’Organizzazione Comune dei Mercati, al fine di individuare la ditta produttrice, la provenienza e la specie delle sementi.
3. Il sopralluogo visivo è finalizzato a verificare la corrispondenza della documentazione con la situazione effettiva.
4. Al prelievo di campioni si procede qualora, a seguito della verifica documentale, e del sopralluogo, emergano dubbi circa la presenza di OGM nel materiale controllato nonché sulla base di specifiche indicazioni contenute nel programma annuale di controllo dell’ARSIA.
5. Il prelievo di campioni deve avvenire con i criteri seguenti:
il prelievo deve essere fatto in quantità e modalità idonee per l’espletamento dell’esame del D.N.A. e dell’eventuale analisi di revisione di cui al comma 8;
il prelievo dei semi deve essere effettuato su campioni singoli di semi in un numero adeguato di contenitori adatti (sacchetti, bustine ecc.);
il prelievo in campo deve essere effettuato con campionamento casuale di almeno venti campioni di foglie per ogni varietà coltivata dall’azienda sottoposta al controllo, che vengono prelevati da piante singole opportunamente etichettate e successivamente insacchettate in maniera separata;
i campioni di foglie e di semi devono essere del peso di almeno 1 grammo;
il prelievo in campo deve essere effettuato sulla base di un campione statistico. In particolare per le colture erbacee è effettuato su un campione calcolato sul 3% della superficie media coltivata come specificato nella tabella allegata (allegato 1), nonchè per le specie non ricomprese nell’allegato 1 e per la produzione florovivaistica deve essere rappresentativo delle quantità aziendali sottoposte a controllo e comunque mai inferiori al 3%.
6. I campioni prelevati durante l’attività di controllo devono essere conservati in modo idoneo ed inviati, senza ritardo, unitamente al verbale di prelievo, ai competenti laboratori attrezzati per l’effettuazione delle analisi. Nei laboratori i campioni devono essere conservati in freezer o celle frigorifero alla temperatura di -70'C.
7. L’analisi dei campioni è effettuata tramite il Test PCR (Polymerase Chain Reaction). Questa analisi, di natura qualitativa, stabilisce la presenza di OGM indipendentemente dalla percentuale della stessa.
8. Nel caso sia accertata la presenza di OGM, viene effettuata l’analisi con il metodo PCR quantitativa e con il sequenziamento di controllo secondo protocolli stabiliti dal Ministero della Sanità (PCR in tempo reale) e secondo altri protocolli di analisi stabiliti dalla Giunta regionale sulla base delle indicazioni fornito da istituzioni universitarie e di ricerca pubblica specializzate.
9. Nel caso sia accertata, con l’esito delle analisi, la presenza di OGM, l'ARSIA provvede con tempestività, a darne avviso all’interessato, il quale entro 15 giorni può presentare al responsabile del procedimento un’istanza di revisione di analisi. Nel caso che la presenza di OGM sia accertata dall’ARPAT, essa invia la comunicazione all’ARSIA e all’interessato. Decorso il termine di 15 giorni, l’ARSIA trasmette, alla struttura dell’amministrazione regionale competente, all’erogazione dei contributi, il verbale corredato con i risultati dell’analisi per l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 6 comma 2 della LR 53/2000. Entro 30 giorni dal ricevimento della notifica del referto analitico l’interessato può presentare, per il tramite dell’accertatore, memorie difensive alla struttura regionale competente per l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 6 comma 2 della LR 53/2000.
10. Nel caso di revisione qualora la stessa confermi l’esito dell’analisi di prima istanza l’ARSIA lo comunica agli interessati e trasmette alla struttura dell'amministrazione regionale competente all’erogazione dei contributi, il verbale corredato con i risultati dell’analisi per l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 6 comma 2 della LR 53/2000. Entro 30 giorni dal ricevimento della notifica del referto analitico dell’analisi di revisione, l’interessato può presentare, per il tramite dell’accertatore, memorie difensive alla struttura regionale competente per l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 6 comma 2 della LR 53/2000.
11. Gli oneri per l’effettuazione dell’analisi di revisione sono a carico del soggetto richiedente.
12. In caso accertato di contaminazione di OGM, non vi è responsabilità per il coltivatore che abbia utilizzato esclusivamente prodotti sementieri appartenenti alle varietà iscritte ai Registri varietali nazionali non OGM o abbia autoriprodotto la semente. In tal caso si procede ad attivare le verifiche nelle fasi a monte della coltivazione (verifiche di filiera) sulla partita dei prodotti sementieri contaminati, al fine di accertare l’origine della contaminazione.
Art. 5
- Modalità dell’attività di controllo
1. Il controllo sulle coltivazioni viene effettuato con un preavviso di almeno 48 ore per consentire, durante il sopralluogo, la presenza del titolare o di un suo rappresentante. Il titolare è tenuto a collaborare con gli incaricati della visita ispettiva e deve, pertanto, consentire l’accesso alla propria azienda e fornire i documenti eventualmente richiesti. La eventuale non collaborazione del titolare o del suo rappresentante designato deve essere riportata sul verbale di controllo a cura del personale i ncaricato del controllo stesso.
2. Il personale incaricato deve redigere il verbale di controllo e l’eventuale verbale di prelievo di campioni. Il verbale di controllo deve contenere almeno i seguenti elementi:
a) il luogo e la data dell’ispezione;
b) la modalità con la quale è avvenuto il controllo e la tipologia del controllo;
c) l’azienda e il materiale controllato;
d) l’esito del controllo;
e) la presenza o meno del rappresentante dell’azienda ispezionata, dando atto dell’eventuale non collaborazione.
3. Il verbale di prelievo di campioni deve contenere almeno i seguenti elementi:
a) la tipologia del campione prelevato (seme, pianta o parte di pianta)
b) nel caso di prelievo di sementi l’indicazione della partita o il lotto dal quale il campione è stato prelevato, gli estremi dell’etichetta e del documento di accompagnamento della partita o del lotto.
c) nel caso di prelievo di piante o parti di piante coltivate, l’indicazione della particella catastale (Comune, foglio di mappa e numero della particella) nella quale il campione è stato prelevato.
d) laboratorio presso il quale viene inviato il campione.
Art. 6
- Applicazione delle sanzioni
1. L’Amministrazione Regionale nei casi di violazione dell’art. 2 della LR 53/2000 applica la sanzione di cui al comma 2 dell’art. 6 per i contributi erogati direttamente. Per i contributi previsti in atti normativi e di programmazione della Regione ed erogati da soggetti diversi, l’amministrazione regionale invia agli stessi i verbali per l’applicazione della sanzione di cui al comma 2 dell’art. 6.
2. Nel caso in cui, nell’ambito dei controlli di cui al presente regolamento, siano rilevate violazioni ai sensi del Sito esternoDecreto Legislativo 3 Marzo 1993, n. 92 "Attuazione della direttiva 90/220/CEE concernente l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati", il personale incaricato dei controlli, nel rispetto di quanto previsto al Sito esternocomma 7 dell’art. 18 del DLgs 92/1993 , avvia le procedure di sanzionamento amministrativo secondo le disposizioni Sito esternodella legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e trasmette le eventuali notizie di reato alla competente autorità giudiziaria, secondo i termini e le modalità previsti dal codice di procedura penale.
3. L’ARSIA trasmette ogni sei mesi alla Giunta Regionale una relazione, sui controlli effettuati e sui relativi esiti.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.