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Regolamento 17 maggio 2001, n. 24/R

Regolamento d’attuazione della LR 6 aprile 2000, n. 53 "Disciplina regionale in materia di organismi geneticamente modificati (O.G.M.)" relativo alla disciplina del controllo sul divieto di coltivazione e produzione di specie che contengono O.G.M.

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima del 28 maggio 2001

Art. 6
- Applicazione delle sanzioni
1. L’Amministrazione Regionale nei casi di violazione dell’art. 2 della LR 53/2000 applica la sanzione di cui al comma 2 dell’art. 6 per i contributi erogati direttamente. Per i contributi previsti in atti normativi e di programmazione della Regione ed erogati da soggetti diversi, l’amministrazione regionale invia agli stessi i verbali per l’applicazione della sanzione di cui al comma 2 dell’art. 6.
2. Nel caso in cui, nell’ambito dei controlli di cui al presente regolamento, siano rilevate violazioni ai sensi del Sito esternoDecreto Legislativo 3 Marzo 1993, n. 92 "Attuazione della direttiva 90/220/CEE concernente l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati", il personale incaricato dei controlli, nel rispetto di quanto previsto al Sito esternocomma 7 dell’art. 18 del DLgs 92/1993 , avvia le procedure di sanzionamento amministrativo secondo le disposizioni Sito esternodella legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e trasmette le eventuali notizie di reato alla competente autorità giudiziaria, secondo i termini e le modalità previsti dal codice di procedura penale.
3. L’ARSIA trasmette ogni sei mesi alla Giunta Regionale una relazione, sui controlli effettuati e sui relativi esiti.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.