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Regolamento 17 maggio 2001, n. 24/R

Regolamento d’attuazione della LR 6 aprile 2000, n. 53 "Disciplina regionale in materia di organismi geneticamente modificati (O.G.M.)" relativo alla disciplina del controllo sul divieto di coltivazione e produzione di specie che contengono O.G.M.

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima del 28 maggio 2001

Art. 5
- Modalità dell’attività di controllo
1. Il controllo sulle coltivazioni viene effettuato con un preavviso di almeno 48 ore per consentire, durante il sopralluogo, la presenza del titolare o di un suo rappresentante. Il titolare è tenuto a collaborare con gli incaricati della visita ispettiva e deve, pertanto, consentire l’accesso alla propria azienda e fornire i documenti eventualmente richiesti. La eventuale non collaborazione del titolare o del suo rappresentante designato deve essere riportata sul verbale di controllo a cura del personale i ncaricato del controllo stesso.
2. Il personale incaricato deve redigere il verbale di controllo e l’eventuale verbale di prelievo di campioni. Il verbale di controllo deve contenere almeno i seguenti elementi:
a) il luogo e la data dell’ispezione;
b) la modalità con la quale è avvenuto il controllo e la tipologia del controllo;
c) l’azienda e il materiale controllato;
d) l’esito del controllo;
e) la presenza o meno del rappresentante dell’azienda ispezionata, dando atto dell’eventuale non collaborazione.
3. Il verbale di prelievo di campioni deve contenere almeno i seguenti elementi:
a) la tipologia del campione prelevato (seme, pianta o parte di pianta)
b) nel caso di prelievo di sementi l’indicazione della partita o il lotto dal quale il campione è stato prelevato, gli estremi dell’etichetta e del documento di accompagnamento della partita o del lotto.
c) nel caso di prelievo di piante o parti di piante coltivate, l’indicazione della particella catastale (Comune, foglio di mappa e numero della particella) nella quale il campione è stato prelevato.
d) laboratorio presso il quale viene inviato il campione.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.