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Regolamento 17 maggio 2001, n. 24/R

Regolamento d’attuazione della LR 6 aprile 2000, n. 53 "Disciplina regionale in materia di organismi geneticamente modificati (O.G.M.)" relativo alla disciplina del controllo sul divieto di coltivazione e produzione di specie che contengono O.G.M.

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima del 28 maggio 2001

Art. 4
- Tipologia dell’attività di controllo
1. Le attività di controllo di cui al presente regolamento si attuano attraverso:
a) la verifica documentale
b) il sopralluogo visivo
e) il prelievo
d) l’analisi dei campioni
2. La verifica documentale consiste nel verificare che la documentazione relativa al materiale controllato sia conforme alla normativa vigente ed in particolare alle varietà iscritte, ai registri di varietà nazionali non OGM previsti dalla Sito esternoLegge 25 novembre 1971, n. 1096 e successivo modifiche. La verifica è effettuata sulla documentazione fiscale e di accompagnamento nonché sulle dichiarazioni di semina previste dall’Organizzazione Comune dei Mercati, al fine di individuare la ditta produttrice, la provenienza e la specie delle sementi.
3. Il sopralluogo visivo è finalizzato a verificare la corrispondenza della documentazione con la situazione effettiva.
4. Al prelievo di campioni si procede qualora, a seguito della verifica documentale, e del sopralluogo, emergano dubbi circa la presenza di OGM nel materiale controllato nonché sulla base di specifiche indicazioni contenute nel programma annuale di controllo dell’ARSIA.
5. Il prelievo di campioni deve avvenire con i criteri seguenti:
il prelievo deve essere fatto in quantità e modalità idonee per l’espletamento dell’esame del D.N.A. e dell’eventuale analisi di revisione di cui al comma 8;
il prelievo dei semi deve essere effettuato su campioni singoli di semi in un numero adeguato di contenitori adatti (sacchetti, bustine ecc.);
il prelievo in campo deve essere effettuato con campionamento casuale di almeno venti campioni di foglie per ogni varietà coltivata dall’azienda sottoposta al controllo, che vengono prelevati da piante singole opportunamente etichettate e successivamente insacchettate in maniera separata;
i campioni di foglie e di semi devono essere del peso di almeno 1 grammo;
il prelievo in campo deve essere effettuato sulla base di un campione statistico. In particolare per le colture erbacee è effettuato su un campione calcolato sul 3% della superficie media coltivata come specificato nella tabella allegata (allegato 1), nonchè per le specie non ricomprese nell’allegato 1 e per la produzione florovivaistica deve essere rappresentativo delle quantità aziendali sottoposte a controllo e comunque mai inferiori al 3%.
6. I campioni prelevati durante l’attività di controllo devono essere conservati in modo idoneo ed inviati, senza ritardo, unitamente al verbale di prelievo, ai competenti laboratori attrezzati per l’effettuazione delle analisi. Nei laboratori i campioni devono essere conservati in freezer o celle frigorifero alla temperatura di -70'C.
7. L’analisi dei campioni è effettuata tramite il Test PCR (Polymerase Chain Reaction). Questa analisi, di natura qualitativa, stabilisce la presenza di OGM indipendentemente dalla percentuale della stessa.
8. Nel caso sia accertata la presenza di OGM, viene effettuata l’analisi con il metodo PCR quantitativa e con il sequenziamento di controllo secondo protocolli stabiliti dal Ministero della Sanità (PCR in tempo reale) e secondo altri protocolli di analisi stabiliti dalla Giunta regionale sulla base delle indicazioni fornito da istituzioni universitarie e di ricerca pubblica specializzate.
9. Nel caso sia accertata, con l’esito delle analisi, la presenza di OGM, l'ARSIA provvede con tempestività, a darne avviso all’interessato, il quale entro 15 giorni può presentare al responsabile del procedimento un’istanza di revisione di analisi. Nel caso che la presenza di OGM sia accertata dall’ARPAT, essa invia la comunicazione all’ARSIA e all’interessato. Decorso il termine di 15 giorni, l’ARSIA trasmette, alla struttura dell’amministrazione regionale competente, all’erogazione dei contributi, il verbale corredato con i risultati dell’analisi per l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 6 comma 2 della LR 53/2000. Entro 30 giorni dal ricevimento della notifica del referto analitico l’interessato può presentare, per il tramite dell’accertatore, memorie difensive alla struttura regionale competente per l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 6 comma 2 della LR 53/2000.
10. Nel caso di revisione qualora la stessa confermi l’esito dell’analisi di prima istanza l’ARSIA lo comunica agli interessati e trasmette alla struttura dell'amministrazione regionale competente all’erogazione dei contributi, il verbale corredato con i risultati dell’analisi per l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 6 comma 2 della LR 53/2000. Entro 30 giorni dal ricevimento della notifica del referto analitico dell’analisi di revisione, l’interessato può presentare, per il tramite dell’accertatore, memorie difensive alla struttura regionale competente per l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 6 comma 2 della LR 53/2000.
11. Gli oneri per l’effettuazione dell’analisi di revisione sono a carico del soggetto richiedente.
12. In caso accertato di contaminazione di OGM, non vi è responsabilità per il coltivatore che abbia utilizzato esclusivamente prodotti sementieri appartenenti alle varietà iscritte ai Registri varietali nazionali non OGM o abbia autoriprodotto la semente. In tal caso si procede ad attivare le verifiche nelle fasi a monte della coltivazione (verifiche di filiera) sulla partita dei prodotti sementieri contaminati, al fine di accertare l’origine della contaminazione.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.