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Regolamento 17 maggio 2001, n. 24/R

Regolamento d’attuazione della LR 6 aprile 2000, n. 53 "Disciplina regionale in materia di organismi geneticamente modificati (O.G.M.)" relativo alla disciplina del controllo sul divieto di coltivazione e produzione di specie che contengono O.G.M.

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima del 28 maggio 2001

Art. 3
- Attività di controllo
1. Il controllo di cui all’art. 1 è effettuato sulle coltivazioni, sulle produzioni, sui prodotti sementieri in base ad un programma annuale di controllo definito dall’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’innovazione nel settore Agricolo-Forestale della Toscana (ARSIA) nonché a seguito di segnalazioni motivate e non anonime. Al fine di garantire un adeguato sistema di controlli, la Regione individua il Centro di Saggio di Cesa (AR) quale struttura tecnico-professionale idonea allo svolgimento in ambiente i solato, per evitare qualsiasi tipo di contaminazione, dell’emissione deliberata di OGM a scopo di sperimentazione notificata ai sensi dell’ Sito esternoart. 5 del Decreto Legislativo 3 Marzo 1993, n. 92 .
2. Il programma annuale di controllo è definito in base a criteri che devono garantire la diffusione sul territorio, l’imparzialità e l’efficacia delle azioni di ispezione e campionamento, ed è riferito alle attività di cui al successivo comma 5. Tale programma annuale di controllo deve essere coordinato con le attività di controllo sull’ambiente effettuate dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT) e con le attività di controllo sugli alimenti effettuate dalle Aziende Sanitarie Locali (ASL).
3. Il programma annuale di controllo è trasmesso alla Giunta regionale entro il 28 febbraio di ogni anno. Le specie particolarmente interessate dall'attività di controllo sono:
a) Mais (Zea mais),
b) Soia (Glicine max),
c) Colza (Brassica napus),
d) Barbabietola da zucchero (Beta vulgaris),
e) Pomodoro (Lycopersicon esculentum)
f) Tabacco (Nicotiana tabacum),
g) Patata (Solanum tuberosum).
h) Crisantemo (Chrysanthemum spp.)
i) Vite (Vitis vinifera)
4. L’ARSIA può modificare od integrare l’elenco delle specie controllate in occasione del programma annuale ovvero in ogni momento per sopravvenute esigenze straordinarie, da motivare esplicitamente.
5. L’attività di controllo è svolta dal personale tecnico dell’ARSIA appositamente incaricato presso:
a) le imprese che operano nel settore dei prodotti sementieri (produzione e commercializzazione);
b) le aziende agricole.
6. L’ARSIA, nell’ambito del programma annuale di cui al presente regolamento, tiene conto dell’attività di controllo fitosanitario che l’ARPAT effettua ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8-ter della LR 18 aprile 1995 n. 66 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana".
7. L’ARPAT comunica, ai fini del presente regolamento, all’ARSIA i risultati dell’attività di controllo svolta.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.