Regolamento 24 aprile 2001, n. 22/R
Albo regionale delle imprese agricolo-forestali. Regolamento di attuazione dell’ art.13, comma 4, della LR 21 marzo 2000, n. 39 , "Legge forestale della Toscana".
Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima del 4 maggio 2001
Art. 3
- Procedure finalizzate all’iscrizione
1. La domanda di iscrizione all’Albo regionale deve essere presentata a cura del legale rappresentante dell’impresa alla CCI.A.A. della provincia nel cui territorio ha sede l’impresa stessa.
2. Per le imprese che hanno sede in altre regioni d’Italia o dell’Unione europea, la domanda è presentata alla CCI.A.A. di Firenze.
3. La domanda di cui al comma 1, redatta su modello predisposto dalla CCI.A.A., deve contenere le seguenti dichiarazioni:
a) che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese o in analogo registro pubblico come "agricola";
b) che l’impresa opera nel settore agricolo, forestale e ambientale in via continuativa o comunque prevalente da almeno tre anni;
c) che l’impresa occupa almeno quindici operai a tempo indeterminato, assunti da non meno di due anni, con contratto per addetti a lavori agricoli e forestali;
d) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo né di liquidazione coatta amministrativa;
e) che non è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato a carico di persone che rivestono funzioni di rappresentanza o di amministrazione dell'impresa o dei consorzi per un reato contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria, il commercio, per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente, in materia tributaria, di contribuzione sociale, di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro o per reati relativi a fatti idonei a incidere negativamente sul rapporto con la pubblica amministrazione per la loro inerenza all'oggetto delle attività alle quali l'iscrizione all'albo consente di accedere. (1)
f) che non sussistono nei confronti dell’impresa le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’ articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 "Disposizioni contro la mafia", e successive modificazioni.
4. La domanda di cui al presente articolo deve inoltre contenere:
a) una dichiarazione relativa ai lavori effettuati dall’impresa per conto di Pubbliche Amministrazioni e soggetti privati negli ultimi tre anni specificando, oltre agli estremi del committente, l’oggetto dei lavori e il periodo di effettuazione degli stessi; nonché per i lavori svolti per la Pubblica Amministrazione l’attestazione relativa all’avvenuto rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori secondo quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 22 del DPR 25 gennaio 2000, n. 34 "Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell’ articolo 8 della L. 11 febbraio 1994, n. 109 , "Legge quadro in materia di lavori pubblici", e successive modificazioni;
b) l’elencazione delle macchine, delle attrezzature e dei materiali in possesso dell’impresa, dalla medesima ritenuti idonei all’esecuzione dei lavori richiesti per l'iscrizione all’Albo, con allegazione di copia del libro Cespiti.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.