Menù di navigazione

Regolamento 24 aprile 2001, n. 22/R

Albo regionale delle imprese agricolo-forestali. Regolamento di attuazione dell’ art.13, comma 4, della LR 21 marzo 2000, n. 39 , "Legge forestale della Toscana".

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima del 4 maggio 2001

Art. 6
- Ricorsi
1. Avverso il provvedimento di diniego dell’iscrizione l’impresa interessata, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, può proporre ricorso gerarchico al Segretario Generale della CCI.A.A.
2. Il termine previsto dal comma 1 si applica anche in caso di ricorso gerarchico contro il provvedimento di cancellazione dall’Albo. In tal caso l’efficacia del provvedimento di cancellazione è sospesa fino alla decisione sul ricorso.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 2 gennaio 2002, n.3/R , art.1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 gennaio 2002, n.3/R , art.2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 gennaio 2002, n.3/R , art.3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.