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Regolamento 4 aprile 2023, n. 34

Disposizioni di attuazione dell’articolo 14 dello Statuto. Modifiche al regolamento interno 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale).

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 13 aprile 2023





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 14 dello Statuto, come modificato dalla legge statutaria 17 giugno 2022, n. 20 (Modifiche e integrazioni allo Statuto in materia di Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale e di composizione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale), che ha introdotto la figura dei “segretari questori”;


Visto l’articolo 22 dello Statuto;


Visto il regolamento interno 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale);


Considerato quanto segue:


1. È necessario disciplinare le funzioni svolte dai quattro segretari del Consiglio regionale, due dei quali con funzione di questori, introducendo specifiche disposizioni nel reg. int. c.r. 27/2015;


2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono dichiarate urgenti ai sensi dell’articolo 186, comma 4, del reg. int. c.r. 27/2015, in considerazione della necessità della loro applicazione immediata;


Approva il presente regolamento


Art. 1
Composizione e durata in carica dell’Ufficio di presidenza. Modifiche all’articolo 4 del reg. int. c.r. 27/2015
1. Al comma 1 dell’articolo 4 del regolamento interno 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale), le parole: “
due segretari
” sono sostituite dalle seguenti: “
quattro segretari, due dei quali con funzioni di questore
”.
Art. 2
Elezione dei vicepresidenti e dei segretari del Consiglio. Modifiche all’articolo 6 del reg. int. c.r. 27/2015
1. Il comma 1 dell’articolo 6 del reg. int. c.r. 27/2015 è sostituito dal seguente:
1. I vicepresidenti, i segretari questori e i segretari del Consiglio sono eletti subito dopo il Presidente del Consiglio a scrutinio segreto, con votazioni separate e con voto limitato ad un solo nominativo. Sono eletti i consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti o, a parità di voto, i più anziani di età.
”.
Art. 3
Funzioni dei segretari del Consiglio. Sostituzione dell’articolo 10 del reg. int. cr. 27/2015
1. L’articolo 10 del reg. int. c.r. 27/2015 è sostituito dal seguente:
Art. 10 - Funzioni dei segretari del Consiglio
1. I quattro segretari del Consiglio sovrintendono alla redazione del processo verbale delle
sedute pubbliche e redigono quello delle sedute non pubbliche tenendo conto dei consiglieri iscritti a parlare; su richiesta del Presidente del Consiglio danno lettura dei processi verbali e di ogni altro atto o documento che debba essere comunicato all'Assemblea; svolgono l'appello nominale; accertano il risultato delle votazioni e vigilano sulla fedeltà dei resoconti delle sedute; sovrintendono alla verifica dei testi approvati dal Consiglio.
2. I quattro segretari coadiuvano il Presidente del Consiglio nell'assicurare il regolare andamento delle sedute del Consiglio.
3. In caso di necessità il Presidente del Consiglio può chiamare un altro consigliere a svolgere, per una determinata seduta, le funzioni di cui ai commi 1 e 2.
4. I segretari questori collaborano al mantenimento dell'ordine nelle sedute del Consiglio, secondo le disposizioni del Presidente del Consiglio.
5. I quattro segretari vigilano sulla gestione dell'amministrazione consiliare, in applicazione delle direttive dell'Ufficio di presidenza del Consiglio.
”.
Art. 4
Ordine delle sedute consiliari. Sanzioni disciplinari. Modifiche all’articolo 96 del reg. int. c.r. 27/2015
1. Al comma 3 dell’articolo 96 del reg. int. c.r. 27/2015 dopo le parole: “
ai segretari
” è aggiunta la seguente: “
questori
”.
Art. 5
Entrata in vigore
1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono dichiarate urgenti ai sensi dell’articolo 186, comma 4, del reg. int. c.r. 27/2015, in considerazione della necessità della loro applicazione immediata ed entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.