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Regolamento 23 giugno 2020, n. 31

Regolamento interno sul funzionamento della Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo

Bollettino Ufficiale n. 67, parte prima, del 10 luglio 2020

Art. 8
Informazione bibliografica, attività editoriali e attività di promozione
1. La Biblioteca, al fine di valorizzare le proprie collezioni e ampliare la conoscenza del patrimonio informativo posseduto, promuove ogni utile attività di informazione bibliografica e può promuovere iniziative editoriali su qualsiasi supporto, in proprio o in collaborazione con case editrici e altre strutture del Consiglio regionale e della Giunta regionale.
2. La Biblioteca programma, propone e cura direttamente prodotti informativi e di documentazione on line: proposte di lettura, segnalazioni dal web, bibliografie, novità editoriali.
3. La Biblioteca fornisce, su richiesta degli uffici del Consiglio regionale e della Giunta regionale, un servizio di ricerca bibliografica, legislativa e giurisprudenziale inerente alle materie di competenza regionale, producendo percorsi di ricerca e bibliografie tematiche.
4. La Biblioteca può assumere iniziative volte alla valorizzazione di alcune specifiche collezioni o della propria dotazione su specifici argomenti, sia con strumenti di informazione bibliografica, sia tramite l’organizzazione di eventi.
5. La Biblioteca programma e organizza attività culturali e informative come occasione per favorire la crescita culturale della comunità di riferimento e ampliare le conoscenze su tematiche di rilevanza sociale e regionale.
6. La Biblioteca collabora all’attività editoriale del Consiglio regionale e della Giunta regionale fornendo la sua consulenza e provvedendo alla redazione della catalogazione nella pubblicazione (CIP) richiesta dalla struttura competente.
7. La Biblioteca è punto di distribuzione gratuita dei volumi dell’Edizioni dell’Assemblea, collana editoriale del Consiglio regionale. I cittadini possono richiedere le pubblicazioni d'interesse fino a esaurimento della tiratura.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.