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Regolamento 23 giugno 2020, n. 31

Regolamento interno sul funzionamento della Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo

Bollettino Ufficiale n. 67, parte prima, del 10 luglio 2020

Art. 1
Finalità
1. La Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo, di seguito denominata Biblioteca, persegue le seguenti finalità:
a) gestire il patrimonio bibliografico cartaceo e digitale, curandone la valorizzazione, lo sviluppo e la fruizione da parte di tutte le strutture regionali e della collettività, adottando gli atti che si rendono necessari e secondo le modalità previste dalla Carta dei servizi;
b) assicurare la documentazione, in formato cartaceo o digitale, e l'informazione bibliografica necessarie allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Consiglio regionale e della Giunta regionale e alla formazione professionale del personale della Regione Toscana e degli enti dipendenti;
c) svolgere le funzioni di coordinamento tecnico a favore del patrimonio della rete Coordinamento biblioteche e centri di documentazione della Regione Toscana e degli enti e aziende a essa collegati (COBIRE); vedi art. 9
d) promuovere ogni forma di collaborazione con uffici regionali, biblioteche, università, istituti ed enti di ricerca al fine di sostenere il diritto all’informazione e allo sviluppo della conoscenza;
e) favorire la conoscenza della legislazione statale e regionale, con particolare riferimento alle materie attribuite alla potestà legislativa della Regione Toscana e alle attività svolte dal Consiglio regionale e dalla Giunta regionale;
f) favorire la conoscenza dell’informazione giuridica come strumento di promozione della partecipazione democratica;
g) favorire la crescita culturale della comunità regionale toscana, mettendo a disposizione dell’utenza gli strumenti utili alla conoscenza degli aspetti storici, artistici, ambientali, territoriali, culturali e sociali che hanno costruito nel tempo le identità locali della Toscana;
h) contribuire all'esercizio del diritto alla conoscenza e all'informazione, garantendo a chiunque l'accesso al patrimonio librario e documentale.
2. La Biblioteca svolge le funzioni di cui al comma 1, oltre che con il proprio patrimonio e i propri servizi, attraverso:
a) l'acquisizione di documenti in formato cartaceo o digitale, nelle materie di competenza della Regione Toscana e in quelle utili alla conoscenza del territorio regionale sotto tutti i suoi aspetti;
b) il prestito interbibliotecario;
c) l'indirizzamento della domanda d'informazione verso istituti documentari in possesso della documentazione richiesta e non disponibile presso la biblioteca, qualora non ci siano le condizioni per attivare il prestito interbibliotecario.
3. La Biblioteca aderisce al Servizio bibliotecario nazionale e alle reti di cooperazione con le altre organizzazioni bibliotecarie regionali e nazionali.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.