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Regolamento 27 giugno 2017, n. 28

Regolamento interno di amministrazione e contabilità.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 12 luglio 2017

TITOLO VII
Attività contrattuale
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 78
Ambito di applicazione
1. Il presente titolo disciplina l’attività contrattuale del Consiglio regionale in attuazione Sito esternodel d.lgs. 50/2016 .
Art. 79
Programmazione contrattuale
1. L'attività contrattuale del Consiglio regionale è organizzata e svolta secondo il principio di programmazione.
2. Il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali individuano i beni e i servizi, di importo stimato superiore a 20.000,00 euro IVA esclusa, di cui si prevede l'acquisizione nell'esercizio di riferimento, suddivisi per settori omogenei, indicando:
a) la struttura competente;
b) l'oggetto del contratto;
c) l'importo stimato e i relativi riferimenti di bilancio;
d) il termine presunto dell'avvio del procedimento;
e) l’indicazione degli acquisti verdi e delle forniture di beni realizzati con materiali riciclati.
3. Per importi pari o inferiori a 20.000,00 euro è redatto, secondo le stesse tempistiche del programma biennale, un elenco annuale da trasmettere al Segretario generale per la sua valutazione e presa d’atto.
4. La programmazione degli appalti di lavori di competenza del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 1, comma 1 ter, della l.r. 77/2004 è disciplinata dall’Sito esternoarticolo 21 del d.lgs. 50/2016 .
5. Entro il 15 giugno di ogni anno i dirigenti del Consiglio regionale inviano al settore provveditorato gare e contratti la programmazione di propria competenza relativa a servizi, forniture e lavori.
6. Il settore provveditorato, coordinando le richieste pervenute, predispone gli atti di programmazione in forma di proposta e li trasmette al Segretario generale per la presentazione all’Ufficio di presidenza, previa armonizzazione delle previsioni formulate.
7. L'Ufficio di presidenza approva, contestualmente alla proposta di bilancio del Consiglio regionale, la proposta degli atti di programmazione contrattuale che acquistano efficacia con la successiva approvazione del bilancio gestionale di cui all’articolo 12, comma 4.
8. Il settore provveditorato gare e contratti raccoglie le richieste di variazione del programma e le trasmette al Segretario generale.
9. Le variazioni comportanti l'inserimento di procedure contrattuali originariamente non previste nel programma sono deliberate dall’Ufficio di presidenza .
10. Le variazioni dell’importo già programmato in misura superiore al 20 per cento sono autorizzate, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 14, dal Segretario generale, che ne dà comunicazione all’Ufficio di presidenza nella prima seduta utile.
11. Le variazioni dell’importo già programmato in misura inferiore al 20 per cento, sono disposte dal dirigente responsabile del contratto, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 15.
12. Nei casi in cui circostanze imprevedibili e urgenti rendano necessario avviare una procedura contrattuale non prevista nel programma, il dirigente responsabile del contratto provvede con atto motivato all'avvio della procedura e ne dà contestuale comunicazione al Segretario generale per la presa d’atto da parte dell'Ufficio di presidenza.
13. Il Segretario generale trasmette al settore provveditorato gare e contratti le variazioni approvate o autorizzate per consentire l'aggiornamento e la pubblicazione della programmazione contrattuale.
Art. 80
Nomina e requisiti del responsabile unico del procedimento
1. Per ogni singola procedura, per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, il dirigente responsabile del contratto, ove ritenga di non assumere la qualifica di responsabile unico del procedimento, nomina con atto formale, tra i dipendenti di ruolo, un responsabile unico del procedimento con adeguata esperienza professionale maturata nello svolgimento di attività analoghe per natura, importo e/o complessità della singola procedura e in possesso di specifica formazione professionale nel rispetto della normativa di riferimento.
2. Il dirigente responsabile del contratto individua il responsabile unico del procedimento nella fase di programmazione ovvero nel primo atto della procedura per le esigenze non incluse in programmazione.
Art. 81
Incentivi
1. In materia di incentivi per lavori, forniture e servizi si applicano le norme di cui alla regolamentazione specifica approvata con decreto del Presidente della Giunta regionale.
CAPO II
Procedure di scelta del contraente
Art. 82
Decreto a contrarre
1. Il decreto a contrarre è l’atto del dirigente responsabile del contratto che precede l’avvio della procedura di scelta del contraente.
2. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, il decreto a contrarre contiene almeno i seguenti elementi:
a) interesse pubblico che si intende soddisfare;
b) caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare;
c) importo massimo stimato dell’affidamento e relativa copertura contabile;
d) procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta;
e) criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
f) gli elementi essenziali del contratto.
3. Nella procedura di cui all’Sito esternoarticolo 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016 si può procedere ad affidamento diretto, tramite decreto a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti .
4. È inoltre consentito procedere con un unico atto in caso di adesione a convenzione Consip, accordi quadro o convenzione del soggetto aggregatore per qualsiasi importo.
Art. 83
Procedure di acquisizione e organizzazione amministrativa
1. Fatti salvi i casi di ricorso al soggetto aggregatore regionale, per le procedure di acquisto di servizi, forniture e lavori mediante confronto competitivo le competenze delle strutture amministrative sono individuate dai commi successivi. Le modalità operative e organizzative di dettaglio sono disciplinate con atto del Segretario generale.
2. Al dirigente responsabile del contratto competono:
a) la predisposizione della relazione di progetto, ove non affidata al responsabile unico del procedimento, o comprensiva dei criteri di selezione di cui all’Sito esternoarticolo 83 del d.lgs. 50/2016 , dell’individuazione della procedura prescelta, del capitolato e delle condizioni contrattuali, da trasmettere al settore provveditorato per un preventivo riscontro;
b) l’adozione del decreto a contrarre;
c) l’adozione del decreto di efficacia dell’aggiudicazione e di impegno di spesa;
d) la stipulazione del contratto;
e) l’esecuzione del contratto;
f) gli adempimenti in materia di trasparenza.
3. Al dirigente del settore provveditorato compete la gestione della procedura di gara ed in particolare:
a) l’avvio della procedura con la predisposizione degli atti per lo svolgimento della stessa in conformità a quanto stabilito con il decreto a contrarre di cui al comma 2, lettera b);
b) la presidenza in seduta pubblica del seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa;
c) l’avvio del soccorso istruttorio;
d) l’approvazione e pubblicazione dell’elenco ammessi ed esclusi
e) l’adozione del decreto di esclusione dell’offerta anomala;
f) l’adozione del decreto di aggiudicazione e approvazione dei verbali di gara;
g) l’effettuazione dei controlli di legge.
4. Al Segretario generale, nel caso di procedura con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, compete la nomina della commissione giudicatrice e la cura degli adempimenti di trasparenza ad essa connessi.
5. Per le procedure di acquisto di servizi, forniture e lavori mediante affidamento diretto, la competenza, ivi compresi i controlli, è propria del settore responsabile del contratto che può avvalersi della consulenza del settore provveditorato.
Art. 84
Indagini di mercato
1. Nei casi in cui la normativa nazionale prevede l’effettuazione di indagini di mercato finalizzate all’individuazione di operatori economici da invitare alle procedure di gara sotto soglia, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 36 del d.lgs. 50/2016 , la struttura competente in materia di provveditorato, predispone e pubblica un avviso sul Sistema telematico acquisti regionale della Toscana (START), sul profilo di committente e sul sito dell’osservatorio regionale sui contratti pubblici assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per acquisire le manifestazioni d’interesse.
2. L'avviso di cui al comma 1 indica almeno il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti di partecipazione richiesti, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante. Inoltre, nell’avviso l’Amministrazione si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio.
3. Se non diversamente indicato da specifica previsione normativa, alla consultazione devono essere invitati almeno dieci operatori economici che hanno manifestato interesse.
4. Nel caso in cui non vi siano manifestazioni di interesse o le stesse siano inferiori al numero indicato al comma 3, il dirigente del settore provveditorato procede ad invitare un numero di operatori economici fino alla concorrenza dei minimi previsti dalla legge, se sussistono soggetti idonei in tale numero.
5. Resta salva la facoltà del dirigente del settore provveditorato, qualora lo ritenga motivatamente utile, di ampliare la concorrenzialità rispetto agli operatori che hanno manifestato interesse.
Art. 85
Procedura di scelta del contraente per forniture e servizi
1. Per le acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore alla soglia comunitaria il Consiglio regionale si avvale:
a) delle convenzioni o accordi quadro Consip, ovvero ne utilizza i parametri prezzo qualità come limiti massimi da porre a base di gara;.
b) delle convenzioni del soggetto aggregatore, ove obbligatorie.
2. Per le acquisizioni di beni e servizi di importo superiore a 1.000,00 euro e inferiore alla soglia comunitaria, il Consiglio regionale ricorre alternativamente:
a) al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) o ad altri mercati elettronici;
b) al sistema telematico START messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
c) alle convenzioni del soggetto aggregatore, ove obbligatorie.
3. In caso di infruttuoso esperimento delle procedure di cui ai commi precedenti, ovvero per impossibilità di utilizzo dei sistemi telematici del comma 2, si può procedere, con adeguata motivazione, con modalità non telematiche.
4. Per le procedure attinenti a beni e servizi informatici e di connettività si applicano le disposizioni dettate da specifica normativa.
5. Resta salva la possibilità di fare ricorso, attraverso il negozio elettronico della piattaforma START, alle convenzioni stipulate dalla Giunta regionale in qualità di centrale di committenza.
Art. 86
Criteri di aggiudicazione
1. Negli appalti di lavori, servizi e forniture la miglior offerta è selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui agli articoli 95 e 96 Sito esternodel d.lgs. 50/2016 , ovvero del solo prezzo ai sensi dell’Sito esternoarticolo 95, comma 4, del d.lgs. 50/2016 .
Art. 87
Controlli
1. Nelle procedure negoziate relative a lavori, forniture e servizi, di cui all’Sito esternoarticolo 36 del d.lgs 50/2016 , e nei contratti esclusi dall’applicazione Sito esternodel d.lgs. 50/2016 , i controlli sui requisiti di ordine generale e sui requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria richiesti sono svolti nei confronti del solo aggiudicatario.
2. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, è acquisita presso la Banca dati nazionale degli operatori economici ai sensi dell’Sito esternoarticolo 81 del d.lgs. 50/2016 .
3. In attesa dell’operatività della banca dati, è consentito accettare la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'Sito esternoarticolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) in merito al possesso dei requisiti in caso di affidamenti diretti per importi inferiori a 40.000,00 euro se acquistati attraverso il catalogo MEPA ovvero per importi inferiori a 5.000,00 euro effettuati con procedure diverse dal catalogo MEPA.
4. Non si procede ad effettuare controlli nel caso di procedure di adesione a convenzioni o accordi quadro Consip, o del soggetto aggregatore/negozio elettronico Start.
5. I controlli sono sempre effettuati per importi superiori a quelli indicati al comma 3 e in tutte le procedure competitive.
Art. 88
Documentazione relativa alle procedure di affidamento dei contratti
1. La struttura organizzativa competente in materia di provveditorato predispone la modulistica generale relativa alle procedure di affidamento dei contratti pubblici.
Art. 89
Affidamenti con modalità telematica
1. Le procedure di acquisto sono svolte mediante il sistema telematico START di cui all'articolo 47 della l.r. 38/2007 , ovvero attraverso il sistema telematico messo a disposizione da Consip.
CAPO III
Acquisizioni sotto soglia di lavori, servizi e forniture
Art. 90
Procedure di scelta del contraente per le acquisizioni sotto soglia
1. Fatta salva la possibilità di procedere attraverso un confronto concorrenziale e fatta salva la possibilità di utilizzo degli acquisti a catalogo sul MEPA per importi inferiori a euro 40.000,00, IVA esclusa, nel rispetto del principio di rotazione:
a) per importi fino ad euro 20.000,00 IVA esclusa per lavori, forniture e servizi, compresi gli affidamenti dei servizi di architettura ed ingegneria di cui all’Sito esternoarticolo 157 del d.lgs. 50/2016 , gli uffici possono procedere ad affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
b) per importi superiori a quelli individuati alla precedente lettera a), inferiori a euro 40.000,00 IVA esclusa, tenendo conto delle caratteristiche e del luogo di esecuzione delle prestazioni, gli uffici procedono all’affidamento diretto, previa acquisizione di almeno tre preventivi di spesa, con modalità che garantisca la contemporaneità delle richieste;
c) per importi pari o superiori a euro 40.000,00 IVA esclusa e fino alla soglia di cui all’Sito esternoarticolo 35 del d.lgs. 50/2016 gli uffici utilizzano la procedura prevista dall’Sito esternoarticolo 36,comma 2, lettera b), del d.lgs. 50/2016 preceduta da apposita manifestazione di interesse se utilizzato il sistema telematico Start, ovvero utilizzando il criterio di rotazione se utilizzato il sistema telematico MEPA.
Art. 91
Garanzie
1. Le garanzie contrattuali sono disciplinate dagli articoli 93 e 103 Sito esternodel d.lgs. 50/2016 .
Art. 92
Collaudo dei lavori, verifica di conformità e attestazione di regolare esecuzione
1. Collaudo dei lavori, verifica di conformità e attestazione di regolare esecuzione sono disciplinati dall’Sito esternoarticolo 102 del d.lgs. 50/2016 .
Art. 93
Ufficiale rogante
1. Per la stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa il Consiglio regionale si avvale dell’ufficiale rogante presso la Giunta regionale.
CAPO IV
Disposizioni finali
Art. 94
Norme di rinvio
1. Per quanto non disciplinato dai titoli da I a VI, si applicano le diposizioni di legge riferite ai Consigli regionali o agli organismi strumentali delle regioni ai sensi dell’Sito esternoarticolo 67 del d.lgs. 118/2011 .
2. Per quanto non disciplinato dal titolo VII si applicano le disposizioni Sito esternodel d.lgs. 50/2016 e della l.r. 38/2007 .
Art. 95
Abrogazione
1. Il regolamento interno del Consiglio regionale 24 aprile 2013, n. 20 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità), è abrogato.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.