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Regolamento 27 giugno 2017, n. 28

Regolamento interno di amministrazione e contabilità.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 12 luglio 2017

TITOLO VI
Gestione patrimoniale
CAPO I
Beni e consegnatari
Art. 64
Beni immobili
1. I beni immobili concessi in uso dalla Giunta al Consiglio regionale sono inseriti all’interno del registro dei beni del patrimonio immobiliare tenuto presso la struttura competente della Giunta regionale.
2. La struttura competente per la gestione dei beni immobili del Consiglio regionale svolge compiti riguardanti la manutenzione ordinaria e straordinaria nei limiti e con le modalità definite dall’articolo 1, comma 1-ter, della l.r. 77/2004 .
Art. 65
Beni mobili in uso al Consiglio regionale
1. I beni mobili in uso presso le sedi e gli uffici del Consiglio sono disciplinati, ai sensi l.r. 77/2004 , dalle disposizioni del presente capo e, per quanto in esso non diversamente disposto, dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2005, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 “Demanio e patrimonio della Regione Toscana”. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”).
Art. 66
Sede inventariale del Consiglio regionale
1. Ai fini dell’individuazione della sede inventariale di cui all’articolo 14 del d.p.g.r. 61/2005, la sede inventariale del Consiglio è unica.
Art. 67
Consegnatari dei beni mobili
1. Nell’ambito della sede inventariale, come definita dall’articolo 66, il Segretario generale nomina, su proposta dei dirigenti competenti, uno o più consegnatari dei beni mobili con riferimento alle seguenti tipologie di beni:
a) beni e apparecchiature informatiche;
b) beni librari;
c) beni necessari per l’attività di rappresentanza, relazioni esterne e cerimoniale;
d) opere d’arte;
e) beni mobili e strumentali non ricompresi nelle tipologie di cui alle lettere precedenti.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono nominati anche uno o più dipendenti, denominati vice-consegnatari, che coadiuvano i rispettivi consegnatari e li sostituiscono in caso di assenza o impedimento temporaneo.
3. Gli incarichi di consegnatario sono conferiti a dipendenti inquadrati nel ruolo regionale in categoria non inferiore alla C.
4. Gli incarichi di sostituto o vice-consegnatario sono conferiti:
a) a dipendenti inquadrati nel ruolo regionale in categoria non inferiore alla C;
b) a dipendenti inquadrati nella categoria B, con anzianità di servizio di almeno tre anni; ai fini del calcolo dell'anzianità viene considerato anche il periodo lavorativo svolto presso altre amministrazioni pubbliche.
5. Gli incarichi di consegnatario, sostituto e vice consegnatario sono conferiti per un periodo massimo di cinque anni e sono rinnovabili.
6. Il consegnatario assume il debito di custodia per i beni inventariati di rispettiva competenza giacenti presso il proprio magazzino, sino all‘assegnazione agli utilizzatori finali. Per i beni di facile consumo appartenenti alle tipologie di cui al comma 1, lettere a) ed e), i consegnatari assumono il debito
Art. 68
Conto giudiziale dei consegnatari
1. Al termine di ogni esercizio ciascun consegnatario di beni avente debito di custodia presenta il proprio conto giudiziale.
2. Il consegnatario dei beni librari della biblioteca regionale non è tenuto alla resa del conto giudiziale in virtù di quanto disposto dall’articolo 627 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato).
3. All’interno del conto giudiziale sono riportate, in termini di quantità e valore, la consistenza iniziale, i movimenti di carico e di scarico, nonché la consistenza finale dei beni giacenti presso i magazzini di ciascun consegnatario e quindi non assegnati agli uffici di relativa competenza. Nel conto giudiziale è indicata altresì la consistenza iniziale e finale dei beni assegnati agli uffici affinché il soggetto competente alla parifica effettui i necessari riscontri rispetto ai dati iscritti nei singoli registri inventariali di ciascun consegnatario.
4. Ciascun consegnatario annota in apposito registro di carico e scarico e in ordine cronologico, ogni operazione di entrata e di uscita dal rispettivo magazzino indicando il numero di inventario oggetto della variazione, la sua descrizione, il suo valore e la causale del movimento. Tutte le operazioni di entrata e di uscita sono corredate dalla necessaria documentazione giustificativa conservata da ciascun consegnatario.
5. Entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio precedente a quello a cui si riferiscono, ciascun consegnatario trasmette al settore competente alla parifica il proprio conto giudiziale unitamente ai registri di carico e scarico, con attestazione che i documenti giustificativi di ogni singola movimentazione sono conservati agli atti a cura dello stesso consegnatario.
Art. 69
Assegnazione in uso dei locali
1. L'assegnazione di ogni singolo locale delle sedi del Consiglio regionale ai dirigenti delle strutture organizzative e ai responsabili delle strutture speciali di supporto agli organi consiliari di direzione politica e delle strutture speciali di segreteria dei gruppi consiliari è disposta dal Segretario generale avvalendosi del supporto del settore competente in materia di logistica.
2. L’assegnazione ad ogni singola struttura organizzativa del Consiglio regionale avviene tenendo conto del prevalente utilizzo e delle finalità a cui è destinato ogni singolo locale e, in particolare:
a) i locali tecnici e di servizio, come individuati dal settore competente in materia di logistica, sono assegnati al settore competente alla gestione della manutenzione delle sedi;
b) le stanze, le sale e comunque ogni locale utilizzato per convegni, seminari, mostre, esposizioni e gallerie, sono assegnati al settore competente in materia di cerimoniale;
c) la sala del Consiglio è assegnata al settore di supporto ai lavori dell’aula;
d) i locali non assegnati rimangono a disposizione del Segretario generale.
3. I dirigenti delle strutture del Consiglio e i responsabili delle strutture speciali di supporto agli organi consiliari di direzione politica e delle strutture speciali di segreteria dei gruppi consiliari provvedono ad assegnare le stanze loro attribuite al relativo personale ovvero allo stesso dirigente o responsabile se i locali sono utilizzati per esigenze comuni al settore. Di tale assegnazione, nonché di ogni successiva variazione, dovrà essere data tempestiva comunicazione al settore competente in materia di logistica.
4. Ogni movimentazione dei beni all’interno del Consiglio regionale deve essere effettuata tramite il consegnatario competente il quale avrà cura di predisporre, compilare, sottoscrivere congiunta-mente alle parti interessate e conservare, i documenti giustificativi di tali movimenti. Il consegnatario dà conto di tali movimentazioni effettuando le dovute registrazioni inventariali e aggiornando l’apposita scheda descrittiva di ogni singolo locale, elaborata e consultabile attraverso l’applicativo informatico di gestione dell’inventario.
5. I dirigenti delle strutture del Consiglio regionale e i responsabili delle strutture speciali di supporto agli organi consiliari di direzione politica e delle strutture speciali di segreteria dei gruppi consiliari hanno l'obbligo di vigilare sul buon uso e sulla funzionalità dei beni in uso presso la propria struttura. In caso di omessa o carente vigilanza, essi sono responsabili per il deterioramento oltre il normale uso e per la perdita dei beni.
CAPO II
Inventari del Consiglio regionale
Art. 70
Inventario generale
1. Ogni consegnatario è responsabile dell’aggiornamento dei dati del registro inventariale dei beni mobili di propria competenza. A tal fine i consegnatari provvedono, sulla base di idonea documentazione giustificativa, ad effettuare tutte le variazioni conseguenti a trasformazioni, aumenti o diminuzioni nella consistenza e nel valore dei beni dei quali sono responsabili. Per lo svolgimento delle proprie funzioni possono avvalersi dei vice consegnatari di cui all’articolo 67, comma 2.
2. Ai fini della tenuta dell’inventario generale ciascun consegnatario trasmette alla struttura competente in materia di rendicontazione patrimoniale il proprio registro consuntivo entro il giorno 15 del mese di gennaio dell’esercizio successivo a quello di riferimento.
3. L'inventario generale dei beni mobili in uso presso il Consiglio regionale, costituito dai registri inventariali annuali di ciascun consegnatario, è conservato presso la struttura competente in materia di rendicontazione patrimoniale i cui compiti sono:
a) coordinamento dell’attività dei consegnatari tramite la raccolta degli elenchi consuntivi dei registri inventariali tenuti da ogni Consegnatario;
b) aggiornamento delle procedure inventariali.
4. Tutti gli atti di acquisto o che comunque determinano una variazione dello stato patrimoniale dei beni mobili in uso al Consiglio regionale, devono essere tempestivamente comunicati dal dirigente responsabile della spesa al consegnatario competente per consentire a quest’ultimo di effettuare le necessarie registrazioni in ordine alla sua imputazione tra i beni inventariati o quelli di facile consumo.
5. L'inventario indica, per i singoli beni:
a) la denominazione e la descrizione, secondo le diverse tipologie;
b) il numero progressivo;
c) il locale in cui sono collocati;
d) il valore all'atto dell'acquisizione.
6. Ogni bene inventariato reca, mediante apposita targhetta, l'indicazione del numero attribuito nell'inventario dal consegnatario competente. Ciascun consegnatario dispone di una specifica numerazione distinta per la tipologia di beni di propria competenza.
7. In caso di donazione o cessione a titolo gratuito a favore del Consiglio regionale ai sensi degli articoli 10 e 10 bis della l.r. 77/2004 , un dipendente, inquadrato nel ruolo regionale in categoria professionale non inferiore alla D e di idoneo profilo tecnico, provvede, ai soli fini dell’iscrizione nell’inventario, ad individuare il valore da assegnare al bene. Resta salva la facoltà dell’ente di ricorrere ad una valutazione peritale di un esperto indipendente designato dal Presidente del Tribunale ai sensi dell’allegato 4/3 al Sito esternod.lgs. 118/2011 (Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria).
8. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, comma 1 quinquies, della l.r. 77/2004 , in materia di cessioni a titolo gratuito a favore del Consiglio regionale di beni mobili di non elevato valore, si considerano tali quei beni, ivi comprese le opere d'arte, il cui valore di stima non supera i 5.000,00 euro.
9. L'inventariazione delle opere d'arte acquisite dal Consiglio regionale è effettuata dalla struttura competente in materia di rappresentanza.
Art. 71
Beni di rappresentanza, cerimoniale e relazioni esterne
1. I beni necessari per le attività di rappresentanza, relazioni esterne e cerimoniale, destinati sin dall’origine a soggetti esterni, sono considerati come universalità di beni ai sensi dell’articolo 816 del codice civile, sono gestiti dal consegnatario competente tramite registro e non confluiscono nell’inventario generale. Lo stesso consegnatario, che assume nei confronti di tali beni il debito di custodia ed è tenuto alla presentazione del conto giudiziale ai sensi dell’articolo 68, registra le movimentazioni in aumento e diminuzione di ogni singolo bene incluso nella sopra citata universalità aggiornandone periodicamente il valore.
Art. 72
Inventariazione dei beni della biblioteca del Consiglio regionale
1. I beni librari afferenti alla biblioteca sono gestiti dalla competente struttura individuata all’interno dell’articolazione organizzativa del Consiglio regionale. Ai fini dell’iscrizione nello stato patrimoniale:
a) i beni relativi ai fondi librari e documentari che presentano particolare rilevanza storico e/o culturale e pertanto identificati come beni culturali, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ) sono qualificabili come beni demaniali e non sono assoggettati ad ammortamento;
b) i beni librari facenti parte della biblioteca, la cui consultazione e utilizzo rientrano nell’attività istituzionale dell’ente e che pertanto costituiscono beni strumentali per l’attività svolta dall’ente stesso, sono qualificabili come patrimonio indisponibile e sono soggetti ad ammortamento.
2. Ai fini della gestione dei beni di cui al comma 1, lettera a), è istituito presso la biblioteca un registro in cui sono riportati almeno i seguenti elementi:
a) numero identificativo progressivo con data di presa in carico del bene;
b) descrizione e caratteristiche del bene;
c) ubicazione e consistenza dei beni;
d) valore dei beni;
e) tipo di amministrazione, diretta o indiretta, ente preposto ed eventuale titolo di utilizzazione;
f) titolo di provenienza, tipologia e data dell’atto;
g) utilizzazioni e relativi titoli.
3. L'inventariazione di libri e pubblicazioni della biblioteca è effettuata dalla struttura competente secondo i criteri di inventariazione vigenti. Elemento base di inventariazione per la biblioteca è l'unità documentaria. Per unità documentaria si intende:
a) il singolo libro o pubblicazione, su qualsiasi supporto si trovi;
b) il periodico, inteso per annata;
c) il CD-ROM.
4. Costituiscono beni di facile consumo, e pertanto non vengono inventariati, i quotidiani ed i singoli numeri di periodici non in abbonamento, i prodotti digitali, i periodici e le monografie in dotazione agli uffici dell’ente.
5. Il valore d'inventario è dato:
a) per i libri e le pubblicazioni, dal prezzo di copertina o dall'effettivo costo, se diverso;
b) per i periodici in abbonamento, dal costo dell'abbonamento;
c) per le pubblicazioni regionali prive di prezzo, dal valore di un centesimo di euro per ogni pagina;
d) per i libri ricevuti in dono, dal prezzo di copertina oppure, in mancanza, dal prezzo simbolico di euro 1,00;
e) per i beni librari ricevuti in donazione qualificabili come beni culturali ai sensi dell’Sito esternoarticolo 2 del d.lgs. 42/2004 , il valore è assegnato con le modalità previste dall’articolo 70, comma 7, e, per quanto in esso non previsto, dai criteri di cui dall’allegato 4/3 al Sito esternod.lgs. 118/2011 .
6. Il dirigente responsabile della biblioteca, sulla base della proposta del consegnatario competente, provvede all‘individuazione dei materiali di scarto e con atto procede alla dichiarazione di accertamento di fuori uso, allegando l’elenco dei relativi beni. Conseguentemente il consegnatario provvede agli adempimenti di cui all’articolo 75, commi 5 e 6. In caso di furto o smarrimento il consegnatario provvede alla trasmissione dell’elenco dei relativi beni corredato dalle apposite denunce al dirigente responsabile della biblioteca e contestualmente procede alla cancellazione dei beni dal registro inventariale tramite documento attestante lo scarico.
7. Con regolamento interno della biblioteca è disciplinato il prestito dei libri, la loro eventuale mancata restituzione e quant'altro non previsto nel presente regolamento.
Art. 73
Rendiconto inventariale
1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il dirigente competente in materia di rendicontazione patrimoniale, sulla base degli elenchi consuntivi trasmessi da ciascun consegnatario predispone, ai fini della redazione dell'elenco del patrimonio, un prospetto riepilogativo articolato per ogni diversa categoria di beni che evidenza la consistenza iniziale e finale dell’inventario generale dei beni mobili, nonché le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio.
2. La ricognizione straordinaria dell’inventario è effettuata secondo quanto previsto dalla normativa statale in materia.
CAPO III
Dichiarazione di fuori uso e cessione di beni mobili
Art. 74
Dichiarazione di fuori uso dei beni mobili
1. I beni mobili divenuti inutili e inservibili per gli uffici sono dichiarati fuori uso quando sia venuta meno la loro efficienza funzionale e il ripristino non sia possibile o conveniente. In ciascuno dei seguenti casi perde efficienza funzionale:
a) il bene rotto, danneggiato e non convenientemente riparabile;
b) il bene che, per dimensioni o struttura o funzioni o componenti o materiali di costruzione, non trova collocazione nell'ambito dell'attuale fabbisogno regionale;
c) il bene non conforme alle vigenti normative in materia di sicurezza e di antinfortunistica;
d) la macchina, l'attrezzatura, lo strumento ed in generale il bene con tecnologia obsoleta;
e) la macchina, l'attrezzatura, lo strumento ed in generale il bene strumentale collegato a funzioni non più svolte dall'amministrazione regionale.
2. Ciascun consegnatario propone alla commissione tecnica di cui al comma 3, l’elenco dei beni mobili di propria competenza da dichiarare fuori uso in quanto hanno perso efficienza funzionale indicandone i dati inventariali. La proposta del consegnatario è vistata anche dal relativo dirigente responsabile e, ai fini della successiva destinazione dei beni, attesta alternativamente che i beni mobili oggetto della proposta:
a) presentano ancora un valore ritenuto congruo da giustificare la procedura di alienazione;
b) presentano una valore ritenuto non congruo da giustificare la procedura di alienazione ma sono ancora suscettibili di utilizzazione e possono essere ceduti gratuitamente ad enti pubblici, organizzazioni di volontariato o enti, associazioni, fondazioni che perseguono finalità di pubblica utilità senza scopo di lucro;
c) devono necessariamente essere smaltiti tramite discarica in quanto non presentano i requisiti di cui alle lettere a) e b).
3. La struttura competente in materia di rendicontazione patrimoniale convoca la commissione tecnica istituita presso il Consiglio che provvede all’accertamento della condizione di fuori uso previo sopralluogo da effettuarsi entro trenta giorni dal ricevimento dalla convocazione. Di tale sopralluogo viene redatto verbale con il quale si accerta la sussistenza dei requisiti per la destinazione dei beni ai fini del comma 2.
4. La commissione di cui al comma 3, denominata Commissione per il fuori uso, è di norma composta da tre membri effettivi e da due supplenti individuati con decreto del Segretario generale tra il personale di ruolo del Consiglio regionale inquadrato in categoria non inferiore alla D, in possesso di adeguata professionalità.
5. Con atto il dirigente competente in materia di rendicontazione patrimoniale, sulla base dell’accertamento di cui al comma 3, avvia le conseguenti procedure per la destinazione dei beni.
6. In caso di furto o smarrimento, il consegnatario provvede alla trasmissione dell’elenco dei relativi beni corredato dalle apposite denunce al dirigente del settore competente in materia di rendicontazione patrimoniale e contestualmente procede alla cancellazione dei beni dal registro inventariale tramite documento attestante lo scarico.
Art. 75
Destinazione dei beni dichiarati fuori uso
1. Per i beni rispetto ai quali sono state accertate le condizioni di cui all’articolo 74, comma 2, lettera a), il settore competente in materia di rendicontazione patrimoniale attiva le procedure per la vendita a terzi applicando la normativa vigente in materia. In caso di infruttuoso esito di tale procedura gli stessi beni sono ceduti gratuitamente secondo le modalità definite nel comma 2.
2. Per i beni rispetto ai quali sono state accertate le condizioni di cui all’articolo 74, comma 2, lettera b), il settore competente in materia di rendicontazione patrimoniale, provvede a pubblicare un avviso nel sito istituzionale dell’ente al fine di rendere nota la lista dei beni disponibili per la cessione gratuita. Al fini dell’assegnazione, i soggetti aventi diritto sono tenuti a presentare domanda entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del citato avviso. Decorso tale termine l’assegnazione dei beni viene disposta dal dirigente competente in materia di rendicontazione patrimoniale. Per l’assegnazione ai soggetti destinatari dovranno essere rispettati i principi di rotazione, equità e parità di trattamento nei limiti della disponibilità dei beni. Qualora, in applicazione dei suddetti criteri, eventualmente dovessero risultare richieste di beni totalmente insoddisfatte, le stesse decadono a seguito dell’adozione del decreto di assegnazione. Ai soggetti che hanno presentato tali richieste, nel caso in cui dovessero partecipare a successivi avvisi, deve essere riconosciuta una precedenza nell’assegnazione dei beni tenendo altresì conto del criterio della rotazione.
3. Il soggetto assegnatario, salvo casi debitamente motivati, è tenuto a ritirare i beni entro novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di assegnazione, a pena di decadenza. I soggetti decaduti dall’assegnazione o che vi abbiano rinunciato senza adeguata motivazione sono esclusi dalle successive procedure per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di assegnazione.
4. I beni inseriti nell’avviso e non assegnati a causa di mancanza di richieste ovvero non ritirati a seguito di decadenza dall’assegnazione o di rinuncia alla stessa, sono resi nuovamente disponibili nell’avviso immediatamente successivo. Qualora, al termine di tale procedura, tali beni dovessero risultare ancora non assegnati, con provvedimento del settore competente in materia di rendicontazione patrimoniale, si dispone lo smaltimento tramite discarica.
5. Nel caso in cui i beni siano destinati alla discarica, il consegnatario competente provvede alla consegna al soggetto incaricato del servizio di smaltimento individuato dal settore competente.
6. I beni dichiarati fuori uso rimangono in carico al consegnatario competente fino all’effettiva consegna, risultante da verbale, al soggetto destinatario. Contestualmente, ciascun consegnatario procede alla cancellazione dei singoli beni dal registro inventariale di propria competenza tramite idoneo documento attestante lo scarico.
Art. 76
Cessione di beni mobili in conto prezzo
1. La cessione in conto prezzo di beni mobili è ammessa a titolo di parziale corrispettivo in caso di acquisto di altro bene. Il dirigente responsabile dell’acquisto è tenuto a darne adeguata motivazione nel provvedimento di spesa, indicando espressamente il prezzo di cessione, le ragioni di convenienza e utilità per l’amministrazione nonché il numero di inventario, la descrizione e ogni altro elemento utile all’identificazione dei beni oggetto di cessione. La cessione al fornitore è ammessa anche nel caso in cui, pur non attribuendo alcun valore al bene ceduto, consenta comunque un risparmio per lo smaltimento dello stesso.
2. Il provvedimento che dispone la cessione è tempestivamente trasmesso al consegnatario competente che conseguentemente procede alle dovute registrazioni secondo quanto previsto dall’articolo 75, comma 6.
CAPO IV
Gestione dei beni di facile consumo
Art. 77
Gestione dei beni di facile consumo
1. I beni di facile consumo, come individuati ed identificati dall'articolo 28, comma 1, del d.p.g.r. n. 61/2005, non vengono inventariati e sono destinati alla costituzione di scorte operative.
2. Gli uffici deputati alla gestione delle scorte operative curano la registrazione, in ordine cronologico, delle operazioni effettuate.
3. Con provvedimento del Segretario generale possono essere individuati eventuali altri beni che, in relazione alla loro natura ed al loro rapido consumo, sono da considerare beni di facile consumo.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.