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Regolamento 27 giugno 2017, n. 28

Regolamento interno di amministrazione e contabilità.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 12 luglio 2017

TITOLO V
I risultati della gestione
CAPO I
Rendiconto generale e assestamento
Art. 58
Contenuti del rendiconto
1. Il rendiconto del Consiglio evidenzia i risultati della gestione, con la finalità di fornire informazioni sulla situazione finanziaria e patrimoniale, sui flussi finanziari e sull’andamento economico dell’ente.
2. Il rendiconto generale è composto dal conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria, dal conto economico e dallo stato patrimoniale.
3. Il rendiconto del Consiglio e degli enti strumentali di questo fanno parte del rendiconto consolidato della Regione Toscana.
Art. 59
Relazioni finali di gestione dei dirigenti
1. I dirigenti redigono e presentano all’Ufficio di presidenza entro il 28 febbraio di ogni anno la relazione finale di gestione riferita all’attività svolta nell’anno finanziario precedente.
2. La relazione assume almeno il contenuto di seguito indicato:
a) riferimento ai programmi e agli obiettivi individuati e approvati dagli organi di governo;
b) riferimento alle entrate e alle spese assegnate, con particolare riguardo alle somme accertate/impegnate, incassate/liquidate dando specifica motivazione delle economie registrate;
c) riferimento ai programmi di spesa in conto capitale o d’investimento;
d) valutazione dei risultati raggiunti in termini di efficienza e di efficacia in relazione agli indicatori e target stabiliti nel bilancio gestionale;
e) valutazione dei risultati dell’esercizio anche in relazione ai residui attivi e passivi del settore di cui all’articolo 60.
3. Il settore competente in materia di bilancio, oltre a presentare la propria relazione finale di gestione, opera in termini strumentali e di supporto per tutti i settori ai fini della predisposizione delle loro relazioni.
Art. 60
La relazione sulla gestione
1. Sulla base delle relazioni predisposte dai responsabili dei settori di cui all’articolo 59, il settore competente in materia di bilancio predispone la relazione sulla gestione.
2. La relazione contiene un’analisi complessiva dei risultati della gestione e illustra:
a) i criteri di valutazione utilizzati;
b) le principali voci del conto del bilancio;
c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d’anno, comprendendo l’utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti e altri finanziamenti erogati a favore dell’ente per una specifica destinazione, e dai vincoli formalmente attribuiti dall’ente;
d) l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti e altri finanziamenti erogati a favore dell’ente per una specifica destinazione, e dai vincoli formalmente attribuiti dall’ente;
e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché la fondatezza degli stessi;
f) l’elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio mobiliare dell’ente alla data di chiusura dell’esercizio cui il conto si riferisce, con l’indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;
g) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l’interpretazione del rendiconto.
Art. 61
Il riaccertamento dei residui attivi e passivi
1. La ricognizione e il riaccertamento dei residui avviene con le modalità previste dal punto 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all’allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni.
2. Ciascun responsabile delle articolazioni organizzative a tal fine presenta un’apposita relazione concernente la puntuale ricognizione dei residui attivi e passivi con le connesse congrue motivazioni per la loro cancellazione o reimputazione o per il loro mantenimento in tutto o in parte.
Art. 62
Procedimento per l’approvazione del rendiconto di gestione
1. Lo schema del rendiconto di gestione, corredato con gli allegati previsti dalla legge, è predisposto dalla struttura competente in materia di bilancio e trasmesso al Segretario generale entro il 10 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto.
2. La proposta di rendiconto generale è approvata dall’Ufficio di presidenza e trasmessa al Collegio dei revisori dei conti ed alla Commissione consiliare di controllo entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.
3. Il Collegio dei revisori dei conti esprime il parere entro quindici giorni dal ricevimento degli atti.
4. La Commissione consiliare di controllo esprime il parere entro trenta giorni dall’assegnazione.
5. Il rendiconto è approvato con deliberazione consiliare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce e comunque prima dell’approvazione del rendiconto generale della Regione.
6. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette la deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto generale al Presidente della Giunta al fine dell’inserimento delle risultanze finali nel rendiconto consolidato della Regione.
Art. 63
Assestamento del bilancio
1. L’assestamento del bilancio annuale di previsione consiste nella verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento effettivo del pareggio di bilancio attraverso la variazione di assestamento generale. Con la delibera di assestamento generale è indicata la destinazione dell’eventuale quota libera del risultato di amministrazione, ovvero, in caso di disavanzo, i provvedimenti idonei al suo assorbimento.
2. L’assestamento di bilancio è deliberato dal Consiglio regionale entro il 31 luglio di ciascun anno su proposta dell’Ufficio di presidenza.
3. In sede di assestamento viene effettuata la verifica degli equilibri di bilancio.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.