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Regolamento 27 giugno 2017, n. 28

Regolamento interno di amministrazione e contabilità.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 12 luglio 2017

TITOLO IV
Economato e gestione del fondo economale
CAPO I
Servizio economato
Art. 46
Economato
1. Per provvedere a particolari esigenze di funzionamento degli uffici del Consiglio per le quali non è possibile esperire le ordinarie procedure di acquisto di beni e servizi è istituito il servizio di economato.
2. L’economato è organizzato come distinto ufficio nell’ambito del settore competente in materia di bilancio.
3. Il dirigente del settore competente in materia di bilancio nomina un funzionario appartenente alla categoria D, responsabile dell’economato. Nel caso in cui l’economato assuma la rilevanza di posizione organizzativa il responsabile dell’economato è il titolare della stessa.
4. L’economo, nell’esercizio delle sue funzioni, assume la responsabilità dell’agente contabile di diritto con i conseguenti obblighi di resa del conto amministrativo e giudiziale.
5. In caso di assenza o impedimento temporaneo del titolare, le funzioni di economo possono essere svolte da altro dipendente di ruolo appartenente alla categoria D, incaricato con ordine di servizio da parte del dirigente competente in materia di bilancio.
Art. 47
Assunzione e cessazione delle funzioni di economo
1. La gestione amministrativa e di cassa dell’economo ha inizio dalla data di conferimento dell’incarico e termina il giorno della cessazione dello stesso.
2. Al momento dell’assunzione dell’incarico e alla sua cessazione è redatto verbale dal quale risulta rispettivamente il debito che l’economo assume e il risultato finale della sua gestione. In caso di assenza o impedimento temporaneo superiore a trenta giorni deve essere redatto verbale per il passaggio delle consegne con il soggetto subentrante.
3. Le operazioni di cui al comma 2 si svolgono congiuntamente tra i soggetti interessati alla presenza del dirigente del settore competente in materia di bilancio.
Art. 48
Assegnazione delle risorse per le spese economali
1. Per la gestione delle spese economali, in sede di assegnazione delle risorse, sono individuati nel bilancio appositi capitoli di spesa.
2. Il dirigente competente in materia di bilancio, all’inizio dell’esercizio finanziario assume la prenotazione di impegno sui capitoli di spesa di cui al comma 1, per le acquisizioni di beni e servizi di competenza dell’economo, costituendo vincolo di indisponibilità delle relative somme.
CAPO II
Gestione del fondo economale
Art. 49
Fondo economale
1. All’economo, per le spese di propria competenza, all’inizio di ciascun esercizio finanziario è attribuito, con decreto del dirigente competente in materia di bilancio, uno stanziamento mediante emissione di un mandato di anticipazione da contabilizzare a carico del pertinente capitolo di spesa delle partite di giro del bilancio di previsione dell’anno finanziario di competenza.
2. Il fondo di anticipazione è reintegrabile durante l’esercizio finanziario, previa presentazione periodica del rendiconto della gestione documentato delle spese effettuate di cui all’articolo 56.
3. Il fondo si chiude per l’intero importo al 31 dicembre dell’anno cui si riferisce, mantenendo tra i residui attivi l’equivalente importo iscritto nel corrispondente capitolo di entrata delle partite di giro del bilancio di previsione dell’anno di competenza.
4. La partita contabile è regolarizzata entro il 31 gennaio dell’anno successivo, contestualmente all’approvazione del rendiconto della gestione relativa all’ultimo periodo dell’anno di riferimento, con l’emissione dell’ordinativo di riscossione da registrare sull’importo del capitolo di cui al comma 3, in conto residui.
5. L’economo non può fare delle somme ricevute in anticipazione un uso diverso da quello per il quale sono state concesse.
Art. 50
Tipologia delle spese economali
1. L’economo provvede, sulla base di specifiche e motivate richieste da parte dei dirigenti dei settori:
a) all’acquisizione di beni e servizi che, per la loro natura di spese minute o urgenti, non sono suscettibili di esaustiva programmazione e non richiedono l’espletamento delle ordinarie procedure di acquisto previste dalla vigente normativa in materia di contrattualistica pubblica, entro il limite massimo di euro 500,00 IVA compresa;
b) alle spese per le quali sia indispensabile il pagamento immediato in contanti, nei limiti previsti dalla vigente normativa.
2. L’economo provvede, inoltre:
a) al rimborso delle spese di rappresentanza di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) ai soggetti aventi diritto individuati dall’articolo 2 della medesima legge;
b) ad effettuare anticipazioni di contanti nei casi previsti dall’articolo 53;
c) ad erogare rimborsi ai dipendenti nei limiti e secondo le modalità previste dall’articolo 54.
3. Le spese di cui al comma 1, lettera a), possono riguardare esclusivamente le seguenti tipologie:
a) acquisto di stampati, cancelleria e altro materiale di consumo per gli uffici;
b) acquisto di piccole attrezzature, anche informatiche, necessarie per il funzionamento degli uffici;
c) acquisto di materiale di ferramenta vario;
d) spese postali e per spedizioni a mezzo servizio ferroviario, postale o corriere;
e) imposte e tasse a carico dell’ente;
f) acquisto di valori bollati e altri generi di monopolio;
g) acquisto di materiale di ricambio, carburante e piccoli interventi di riparazione e manutenzione delle auto di servizio dell’ente.
4. Nessuna richiesta di fornitura o servizio può essere artificiosamente frazionata allo scopo di far rientrare la spesa nel limite indicato.
Art. 51
Apertura di conto corrente presso il tesoriere
1. Per la gestione delle somme derivanti dalle anticipazioni dei fondi economali di cui all’articolo 49, è istituito, presso il tesoriere del Consiglio regionale, uno specifico conto corrente intestato a Consiglio regionale della Toscana-ufficio economato;
2. A tale scopo i mandati di attribuzione dei fondi di anticipazione sono emessi distintamente per la gestione del fondo di cassa contanti e per la gestione del conto corrente bancario.
3. Gli interessi attivi netti maturati sul conto corrente bancario sono a vantaggio del conto di tesoreria intestato al Consiglio regionale e sono versati, a cura dell’economo, a seguito di apposita comunicazione dell’istituto di credito, a scadenza del periodo di maturazione.
Art. 52
Effettuazione delle spese economali
1. L’ordinazione della spesa economale è disposta mediante l’emissione, da parte dell’economo, di buono d’ordine, su richiesta motivata del dirigente del settore interessato.
2. I buoni d’ordine sono numerati progressivamente con l’indicazione del fornitore, della qualità e quantità dei beni, servizi e prestazioni, dei relativi prezzi e delle modalità di pagamento. Devono contenere il riferimento alle tipologie di spesa consentite dal presente regolamento e alla prenotazione di impegno sul pertinente capitolo di spesa del bilancio di competenza.
3. Con l’emissione del buono d’ordine l’economo costituisce impegno di spesa sul pertinente capitolo nell’ambito della prenotazione assunta.
4. Il pagamento delle spese ordinate, avente valore di attestazione di regolarità della fornitura effettuata e di conformità alle condizioni pattuite in relazione alla qualità, quantità, prezzi unitari e importo fatturato o addebitato, è effettuato dall’economo con l’emissione del buono di pagamento.
5. I buoni di pagamento, datati e numerati progressivamente devono contenere:
a) la causale del pagamento;
b) i dati identificativi del creditore;
c) l’importo corrisposto;
d) l’indicazione del capitolo di bilancio e dell’impegno di spesa su cui deve essere imputata la spesa;
e) la sottoscrizione dell’economo che dispone il pagamento.
6. I buoni di pagamento costituiscono documentazione necessaria ai fini della resa del conto. Ad essi sono allegati i documenti giustificativi della spesa, regolari agli effetti fiscali, nonché i buoni d’ordine.
7. Nessun pagamento può essere disposto in assenza della regolare documentazione giustificativa della spesa.
Art. 53
Anticipazioni di contanti
1. È consentita l’anticipazione di contanti, indipendentemente dall’importo ma in correlazione alle esigenze specifiche connesse alle singole richieste, per le seguenti tipologie di spesa:
a) anticipi di missione per Consiglieri, Difensore civico, componenti organismi autonomi istituiti con legge regionale presso il Consiglio e dipendenti del Consiglio;
b) anticipi agli autisti per eventuali spese impreviste inerenti alle auto di servizio, per i viaggi di lunga distanza, su specifica richiesta del responsabile della gestione dell’autoparco;
c) anticipi per spese di rappresentanza di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della l.r. 4/2009 , ai soggetti aventi diritto individuati dall’articolo 2 della medesima legge, secondo le modalità previste con apposita deliberazione dell’Ufficio di presidenza;
d) anticipi a dipendenti, Consiglieri e componenti degli organismi autonomi istituiti con legge regionale presso il Consiglio per quote di partecipazione a congressi, convegni e seminari di studio da pagarsi in contanti presso la sede di svolgimento del corso.
Art. 54
Rimborso spese sostenute dai dipendenti
1. Per le tipologie di spesa previste dall’articolo 50, comma 1, lettere a) e b), è ammesso, in casi eccezionali, il rimborso delle spese anticipate dai dipendenti per ragioni di urgenza, previa richiesta scritta del dirigente del settore competente per materia e consegna all’economo, da parte del dipendente, dell’originale del documento giustificativo della spesa sostenuta.
2. L’economo provvede in tal caso all’emissione del buono d’ordine e del buono di pagamento a favore dello stesso dipendente.
Art. 55
Contabilità della cassa economale
1. L’economo ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornati i seguenti registri contabili, redatti mediante appositi supporti informatici, anche eventualmente inseriti sul programma di contabilità dell’ente:
a) giornale cronologico di cassa, nel quale sono annotate quotidianamente le operazioni di incasso e pagamento con riferimento alla data dell’operazione contabile, il soggetto destinatario del pagamento o nei confronti del quale è stato operato l’incasso, il saldo iniziale di cassa, le entrate e le uscite giornaliere, il saldo finale;
b) il registro dei buoni d’ordine;
c) il registro dei buoni di pagamento;
d) il registro delle anticipazioni;
e) il registro dei rimborsi;
f) il registro dei rendiconti.
2. I registri contabili di cui al comma 1 sono tenuti distintamente per la cassa contanti e per il conto corrente economale.
Art. 56
Rendicontazione delle spese economali
1. L’economo deve rendere il conto della propria gestione al dirigente del settore competente in materia di bilancio periodicamente e in ogni caso entro quindici giorni dalla data della completa utilizzazione dei fondi anticipati o dalla data di cessazione, per qualsiasi causa, dall’incarico.
2. Il rendiconto deve dare dimostrazione:
a) dell’entità delle somme amministrate, con la distinta evidenziazione del fondo di anticipazione e dell’esposizione riepilogativa dei pagamenti per singoli capitoli del bilancio;
b) del saldo contabile alla data del rendiconto, a credito ovvero a debito dell’agente.
3. Ai rendiconti deve essere allegata copia dei buoni d’ordine e dei buoni di pagamento, nonché la relativa originale documentazione giustificativa delle operazioni effettuate nel periodo cui si riferisce ciascun rendiconto.
4. I rendiconti riconosciuti regolari sono approvati con decreto del dirigente competente in materia di bilancio, avente valore formale di discarico delle spese in essi riepilogate e documentate. Contestualmente si provvede:
a) alla liquidazione, a favore dell’economo, delle singole spese a carico dei capitoli di bilancio di previsione cui le spese medesime si riferiscono;
b) all‘emissione dei relativi mandati di pagamento intestati all’economo, a titolo di rimborso delle somme pagate con i fondi di anticipazione, per il reintegro dei fondi medesimi.
Art. 57
Verifiche di cassa
1. Per provvedere alla ricognizione dello stato delle riscossioni e dei pagamenti nonché della gestione dei fondi assegnati all’economo, l’organo di revisione effettua periodicamente apposite verifiche ordinarie di cassa.
2. Sono previste, inoltre, verifiche straordinarie di cassa:
a) in ogni momento per iniziativa del dirigente del settore competente in materia di bilancio;
b) a seguito del mutamento nella figura dell’economo.
3. Di ogni operazione di verifica di cassa, sia ordinaria che straordinaria, deve essere redatto verbale firmato da tutti gli intervenuti.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.