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Regolamento 27 giugno 2017, n. 28

Regolamento interno di amministrazione e contabilità.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 12 luglio 2017

TITOLO III
Gestione del bilancio
CAPO I
Gestione delle entrate
Art. 16
Entrate del Consiglio regionale
1. Le entrate del bilancio del Consiglio sono previste dall’articolo 6, comma 2, della l.r. 4/2008 . In ogni caso costituiscono risorse del Consiglio tutte le entrate per le quali sussiste il diritto a riscuotere in virtù di leggi statali, regionali, regolamenti, contratti e ogni altro titolo.
2. Le entrate sono iscritte nel bilancio di previsione nel loro importo integrale.
3. Per le entrate che non sono previste in bilancio rimane impregiudicato il diritto del Consiglio a riscuoterle e l’obbligo, da parte dei dipendenti e degli agenti incaricati, di curarne l’accertamento e la riscossione.
Art. 17
Fasi delle entrate
1. Il procedimento amministrativo di acquisizione delle entrate previste nel bilancio annuale di competenza è articolato secondo le distinte fasi dell’accertamento, della riscossione e del versamento.
2. Le fasi dell’accertamento e della riscossione sono essenziali per tutte le entrate; la fase del versamento è solo eventuale.
3. Per talune entrate le fasi possono essere in tutto o in parte simultanee.
Art. 18
Accertamento
1. L’accertamento dell’entrata è disposto con decreto del dirigente a cui è attribuito il procedimento di gestione della singola entrata che attesti, sulla base di idonea documentazione:
a) la ragione del credito;
b) il titolo giuridico che supporta il credito;
c) l’esatta identificazione del soggetto debitore;
d) l’ammontare del credito;
e) la scadenza del credito nell’esercizio in corso o in quelli successivi.
2. L’accertamento dell’entrata è effettuato nell’esercizio finanziario in cui si perfeziona l’obbligazione attiva, con imputazione contabile all’esercizio in cui scade il credito. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate per le quali non sia venuto a scadere nello stesso esercizio finanziario il diritto di credito.
3. Al dirigente di cui al comma 1, compete individuare, formare e conservare gli atti documentali presupposto dell’accertamento, verificando costantemente le ragioni del credito.
4. Nel provvedimento di accertamento sono distinte le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti attraverso la codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 Sito esternodel d.lgs. 118/2011 . Al dirigente compete anche la responsabilità di completare il procedimento di incasso delle somme ancora iscritte a residuo sullo stesso capitolo.
5. L’accertamento è efficace soltanto dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni sui controlli interni da parte della struttura competente in materia di bilancio, cui segue l’annotazione nelle scritture contabili dell’ente. Nel caso di mancata apposizione del visto di regolarità contabile la proposta viene restituita, entro tre giorni, al settore proponente con espressa indicazione dei motivi e l’atto non acquista efficacia, secondo quanto previsto dalle disposizioni sui controlli interni.
6. Ogni accertamento di entrata assunto sui capitoli delle contabilità speciali comporta automaticamente l’assunzione di un impegno di spesa di pari ammontare sui corrispondenti capitoli di bilancio.
7. In ragione della particolare natura delle entrate, l’accertamento viene assunto direttamente dalla struttura competente in materia di bilancio, previa comunicazione del dirigente competente per materia, nelle seguenti ipotesi:
a) entrate derivanti da ritenute erariali, previdenziali e assistenziali successivamente riversate alla Giunta regionale;
b) entrate per recupero anticipi economali;
c) entrate per incasso delle quote associative degli ex consiglieri regionali;
d) entrate per ritenute obbligatorie di cui all’articolo 4, comma 1, della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale);
e) entrate derivanti da trasferimenti della Regione Toscana.
8. Con l’approvazione del bilancio e successive variazioni, senza la necessità di ulteriori atti, è costituito accertamento sui relativi stanziamenti a partite di giro per le entrate collegate ai corrispondenti impegni di spesa automatici di cui all’articolo 30.
9. La struttura competente in materia di bilancio provvede a registrare gli accertamenti di cui al comma 7 subito dopo l’approvazione del bilancio e delle relative variazioni.
10. In conformità al principio di economicità dell’azione amministrativa il dirigente del settore cui l’entrata si riferisce, con decreto motivato, da trasmettere alla struttura competente in materia di bilancio, può stabilire di non procedere all’acquisizione di entrate di importo non superiore al limite stabilito annualmente dalla legge regionale di bilancio o, in caso di mancata previsione, per un importo non superiore a trenta euro per ciascun credito comprensivo di eventuali interessi.
Art. 19
Riscossione
1. La riscossione delle somme dovute all’ente è disposta mediante emissione di ordinativi o reversali di incasso, sottoscritti dal dirigente della struttura competente in materia di bilancio e trasmessi al tesoriere dell’ente .
2. Gli ordinativi di riscossione devono contenere:
a) il numero progressivo dell’ordinativo per esercizio finanziario;
b) l’esercizio finanziario e la data di emissione;
c) la denominazione dell’ente;
d) gli estremi del provvedimento amministrativo o altro valido titolo in forza del quale l’ordinativo è emesso;
e) la somma da riscuotere in cifre ed in lettere;
f) l’indicazione del debitore, la ragione o denominazione sociale, il codice fiscale o la partita IVA;
g) la causale del versamento;
h) la codifica di bilancio ed il codice Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE);
i) l’eventuale indicazione: “entrata vincolata”. In caso di mancata indicazione, le somme introitate sono considerate libere da vincolo;
l) il codice della transazione elementare e l’anno di riferimento cui l’entrata è imputata.
3. Gli ordinativi di riscossione non eseguiti entro il 31 dicembre dell’anno di emissione sono restituiti dal tesoriere all’ente per l’annullamento e le relative somme sono iscritte nel conto dei residui attivi e concorrono, a tale titolo, alla determinazione del risultato contabile di gestione e di amministrazione alla chiusura dell’esercizio finanziario di riferimento.
4. Le somme che affluiscono sul conto di tesoreria tramite il servizio dei conti correnti postali o altre forme consentite dalla legge (bonifico bancario o servizio bancomat o altro) sono comunicate all’ente, a cura del tesoriere, entro il quinto giorno successivo per la necessaria registrazione contabile previa emissione dei relativi ordinativi di in¬casso.
5. Il tesoriere, senza pregiudizio per i diritti dell’ente, deve accettare la riscossione di somme versate in favore dell’ente senza la preventiva emissione dell’ordinativo di incasso, salvo darne immediata comunicazione alla struttura competente in materia di bilancio ai fini della relativa regolarizzazione attribuendoli all’esercizio in cui l’incasso è stato effettuato.
6. Il dirigente competente in materia di bilancio comunica, entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 30 novembre, la situazione degli accertamenti di entrata ai competenti responsabili del procedimento per l’eventuale attivazione della procedura di riscossione coattiva delle somme dovute all’ente.
7. I dirigenti, secondo le rispettive competenze, previa costituzione in mora del debitore, provvedono alla compilazione di elenco dei debitori insolventi con l’indicazione di tutti gli elementi necessari ed avviano la procedura di riscossione coattiva, dandone comunicazione al dirigente competente in materia di bilancio .
8. Le entrate per le quali non risulta possibile o conveniente la riscossione tramite il tesoriere del Consiglio regionale, nel limite massimo di euro 500,00, possono essere incassate dall’economo del Consiglio o suo sostituto, con l’obbligo di rendicontazione e di versamento delle somme sul conto di tesoreria.
Art. 20
Versamento
1. Le entrate riscosse a qualsiasi titolo sono integralmente versate alla tesoreria entro il quindicesimo giorno lavorativo, salvo diverso termine prescritto da legge, regolamento o atto amministrativo.
2. Le entrate riscosse dal tesoriere sono versate nello stesso giorno nelle casse dell’ente.
3. La struttura competente in materia di bilancio comunica tempestivamente ai relativi settori gli ordinativi non riscossi ai fini dell’avvio delle necessarie procedure per il recupero del credito.
Art. 21
Richiesta di pagamento di crediti per entrate non tributarie
1. La richiesta di pagamento è di competenza del dirigente che ha disposto l’accertamento.
2. Nella richiesta di pagamento vengono precisati al debitore i riferimenti e i termini per richiedere la dilazione, la rateizzazione o una forma mista delle stesse, del pagamento da effettuare, ai sensi degli articoli 23 e 24.
3. Il termine di pagamento è di norma fissato in sessanta giorni, a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 1.
4. Sono fatti salvi i diversi termini e condizioni di pagamento stabiliti da norme specifiche o da accordi contrattuali.
5. In caso di mancato pagamento entro il termine indicato si procede alla trasmissione degli atti agli uffici competenti per le necessarie procedure di recupero.
Art. 22
Interessi su somme oggetto di recupero
1. Le somme oggetto di recupero sono maggiorate delle spese di procedura, degli interessi e dell’eventuale rivalutazione monetaria. Gli interessi sono applicati dal primo giorno successivo alla scadenza risultante da deliberazioni, atti amministrativi, contratti e convenzioni. In carenza di tali atti sono applicati dalla data di scadenza del termine di pagamento. Gli interessi sono calcolati in base al tasso di interesse legale, ovvero al tasso previsto da specifica normativa.
Art. 23
Dilazioni di pagamento
1. Per motivate e documentate situazioni di difficoltà finanziarie, su istanza del debitore, da presentarsi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento oppure entro il diverso termine assegnato ai sensi dell’articolo 21, comma 4, il dirigente competente per materia, a seguito di contraddittorio con il debitore, può concedere con decreto una dilazione del termine ultimo di pagamento.
2. Dal termine di pagamento originariamente dato al termine ultimo dilazionato, sulle somme dovute maturano interessi calcolati al tasso legale vigente alla data di ricezione dell’istanza del debitore, oppure al diverso tasso previsto da più specifica disciplina.
3. In caso di mancato pagamento entro il termine della dilazione si procede alla trasmissione degli atti agli uffici competenti per l’avvio delle necessarie procedure di recupero.
Art. 24
Rateizzazioni e forme miste di dilazione e rateizzazione
1. Per motivate e documentate situazioni di difficoltà finanziarie, su istanza del debitore da presentarsi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento oppure entro il diverso termine assegnato ai sensi dell’articolo 21, il dirigente competente per materia, con congrua motivazione, a seguito di contraddittorio con il debitore, può concedere con decreto un pagamento in forma rateizzata sino ad un massimo di dodici mesi, eventualmente accompagnato da una dilazione dei termini di pagamento per importi non inferiori a euro 5.000,00.
2. I termini massimi di rateizzazione sono ridotti dei termini di dilazione concessi ai sensi del comma 1.
3. Dal termine di pagamento originariamente dato al termine ultimo rateizzato, sulle somme dovute maturano interessi calcolati al tasso legale vigente alla data di ricezione dell’istanza del debitore, oppure al diverso tasso previsto da più specifica disciplina.
4. In caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio della rateizzazione e si procede alla trasmissione degli atti agli uffici competenti per le necessarie procedure di recupero.
5. L’istanza di dilazione del pagamento di un credito regionale garantito da fideiussione deve, a pena di rigetto, essere corredata da garanzia fideiussoria a copertura delle somme dovute e degli ulteriori interessi, con scadenza non inferiore a tre mesi successivi all’ultimo termine dilazionato.
6. L’istanza di rateizzazione del pagamento di un credito regionale garantito da fideiussione deve, a pena di mancato accoglimento, essere corredata da garanzia fideiussoria a copertura delle somme dovute e degli ulteriori interessi, con scadenza non inferiore a tre mesi successivi alla scadenza dell’ultima rata.
7. Per crediti complessivi superiori ad euro 5.000,00, fermo restando quanto previsto dai commi 5 e 6, la concessione della rateizzazione del pagamento o di una forma mista di dilazione e rateizzazione, è condizionata dal rilascio di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, a copertura del credito, degli interessi ulteriori e delle spese, con scadenza non inferiore a tre mesi successivi all’ultima rata.
Art. 25
Residui attivi
1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse e quelle riscosse e non versate entro il termine dell’esercizio.
2. La struttura competente in materia di bilancio, sulla base di motivata comunicazione dei dirigenti dei settori, verifica periodicamente e comunque a conclusione del procedimento di riaccertamento ordinario dei residui, che siano mantenute tra i residui attivi esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l’ente come creditore della correlativa entrata, esigibile nell’esercizio, secondo i principi applicati della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 Sito esternodel d.lgs 118/2011 .
3. A tal fine i dirigenti dei settori competenti per materia, periodicamente e comunque ai fini del riaccertamento ordinario dei residui, verificano la sussistenza dei crediti di pertinenza del loro settore e attestano, con motivata comunicazione alla struttura competente in materia di bilancio, le somme da conservare a residui attivi.
4. Le somme di cui al comma 2 vengono conservate nel conto dei residui fino a quando i relativi crediti non siano stati riscossi, oppure siano estinti per prescrizione o venuti meno per le ragioni indicate al comma 3.
5. È vietata la conservazione nel conto dei residui attivi di somme non accertate ai sensi del presente regolamento e che comunque non rappresentino crediti effettivi dell’Ente. Per l’eliminazione totale o parziale dei residui attivi che vengono riconosciuti in tutto o in parte insussistenti, si provvede a seguito di motivate comunicazioni del dirigente del settore competente. A tal fine si applica quanto previsto nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 del Sito esternod.lgs. n. 118/2011 , punto n. 9.1.
CAPO II
Gestione delle spese
Art. 26
Procedimento della spesa
1. Il procedimento amministrativo di effettuazione delle spese autorizzate in bilancio è preordinato secondo regole procedimentali che consentano di rilevare distintamente le seguenti fasi dell’attività gestionale: prenotazione della spesa, impegno definitivo, ordinazione delle forniture o prestazioni, liquidazione, ordinazione di pagamento, pagamento.
Art. 27
Prenotazione di impegno
1. La prenotazione della spesa ha lo scopo di costituire un vincolo provvisorio, non definitivamente determinato nell’entità, sugli stanziamenti di bilancio e nei limiti della loro disponibilità, per il tempo necessario al completamento delle procedure indispensabili per l’effettuazione delle spese programmate.
2. Il dirigente competente per materia, nei limiti degli stanziamenti di bilancio ad esso assegnati, può procedere, mediante l’adozione di decreto, all’assunzione di prenotazioni di impegno.
3. Il provvedimento deve contenere l’indicazione delle finalità che si intendono perseguire, l’ammontare presunto della spesa con la relativa imputazione a carico dell’esercizio finanziario di riferimento. Qualora il provvedimento costituisca il presupposto giuridico-amministrativo per la stipulazione dei contratti, il relativo decreto a contrattare deve contenere il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la forma, le clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente.
4. I decreti di prenotazione dell’impegno, debitamente numerati, datati e sottoscritti, sono trasmessi alla struttura competente in materia di bilancio, per il rilascio del parere di regolarità contabile, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalle disposizioni sui controlli interni.
5. Le prenotazioni di impegno producono l’accantonamento delle relative somme e rendono le medesime indisponibili per altri fini.
6. Gli impegni prenotati ai quali, entro il termine dell’esercizio non hanno fatto seguito obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute, come comunicate dal dirigente competente per materia, sono riconosciuti decaduti a cura del responsabile della struttura competente in materia di bilancio e dallo stesso contabilizzati quali economie di gestione rispetto alle previsioni di bilancio cui erano riferiti.
7. Le prenotazioni di impegno sono trasformate, prima di effettuare la spesa, in impegni giuridicamente vincolanti con successivi atti da parte del dirigente competente per materia.
8. La struttura competente in materia di bilancio effettua periodici controlli sulle prenotazioni di impegno assunte su richiesta dei dirigenti responsabili, sia ai fini della salvaguardia della copertura finanziaria dell’impegno in corso di formazione, sia per il controllo sul processo di formazione dell’obbligazione di spesa da concludersi entro il termine dell’esercizio.
Art. 28
Prenotazione delle spese in conto capitale per lavori di manutenzione straordinaria
1. Le voci di spesa approvate nei quadri economici relative a spese di investimento per lavori di manutenzione straordinaria, di cui dell’Sito esternoarticolo 3, comma 1, lettera ll), numero 1), del d.lgs. 50/2016 , prenotate negli esercizi successivi, la cui gara è stata formalmente indetta, concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato e non del risultato di amministrazione.
2. In assenza di aggiudicazione definitiva della gara entro l’anno, sulla base di apposita motivata richiesta del dirigente del settore competente che attesta la riconducibilità dell’intervento nell’ambito del comma 1, il responsabile della struttura competente in materia di bilancio, senza ulteriori atti, provvede a rettificare l’impegno prenotato iscrivendo il suddetto importo nel fondo pluriennale vincolato – parte spese.
3. In assenza di aggiudicazione definitiva della gara entro l’anno successivo, il dirigente competente in materia di bilancio con provvedimento, provvede a ridurre il fondo pluriennale di pari importo e a far confluire le economie di bilancio nell’avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell’intervento in conto capitale.
Art. 29
Impegno di spesa
1. L’impegno costituisce la fase del procedimento di spesa con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, è determinata la somma da pagare nei confronti del soggetto creditore, indicando la relativa ragione e scadenza. L’impegno costituisce il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell’ambito della disponibilità finanziaria accertata con il visto di regolarità contabile.
2. L’impegno di spesa è adottato con decreto. Il provvedimento deve contenere la ragione del debito, l’indicazione della somma da pagare, il soggetto creditore, la scadenza dell’obbligazione, la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio. Il dirigente proponente verifica la completezza e regolarità della documentazione richiamata o allegata all’atto, nonché la corretta applicazione della normativa fiscale e tributaria. Al decreto dovrà altresì essere allegato un cronoprogramma dei pagamenti da effettuare che attesti la coerenza con i relativi stanziamenti di cassa e con i limiti posti all’effettuazione delle spese dalla normativa vigente.
3. L'impegno di spesa è assunto dal dirigente competente per materia, nei limiti degli stanziamenti di bilancio ad esso assegnati. Ad esso compete anche la responsabilità di completare il procedimento di pagamento delle somme ancora iscritte a residuo sullo stesso capitolo.
4. Il dirigente responsabile della spesa assume l’impegno al momento in cui l’obbligazione passiva è giuridicamente perfezionata, con imputazione all’esercizio finanziario in cui la stessa è esigibile.
5. A seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile è effettuata la registrazione dell’impegno da parte della struttura competente in materia di bilancio. Nel caso in cui, la citata struttura, rilevi insufficienza di disponibilità o erronea imputazione allo stanziamento di bilancio, ovvero carenza di copertura finanziaria, il visto di regolarità contabile non è apposto e l’atto viene restituito, entro tre giorni, al settore proponente con espressa indicazione dei motivi per la mancata apposizione del visto, precludendone l’efficacia.
6. La verifica di regolarità contabile è svolta sulla base di quanto dichiarato nell’atto e sulla base di quanto risulta dai documenti parti integranti e sostanziali dello stesso. Nel controllo di regolarità contabile è preclusa ogni verifica in merito alla legittimità dell’atto, la cui responsabilità resta in capo al dirigente proponente.
7. Gli impegni sono registrati distinguendo le spese ricorrenti da quelle non ricorrenti attraverso la codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 Sito esternodel d.lgs. 118/2011 .
8. Non possono essere assunte obbligazioni concernenti spese correnti relative ad esercizi non considerati nel bilancio di previsione, eccetto le spese derivanti da contratti di locazione, di somministrazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all’articolo 1677 del codice civile.
Art. 30
Impegni di spesa automatici
1. Con l’approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese:
a) per il trattamento economico dei membri del Consiglio regionale e della Giunta regionale e per i relativi oneri accessori;
b) per il trattamento economico e relativi oneri accessori dei consiglieri ed assessori regionali cessati dalla carica o dei loro aventi diritto;
c) per il trattamento economico dei titolari degli organismi consiliari e per i relativi oneri accessori;
d) per contratti di locazione e di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l’importo dell’obbligazione sia definita contrattualmente, previa comunicazione del dirigente del settore competente;
e) per imposte e tasse, commissioni bancarie e bolli di quietanza;
f) per le partite di giro relative a ritenute erariali, previdenziali, anticipi economali e altre trattenute obbligatorie sulle competenze di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), previste dalla normativa vigente;
g) per le trattenute obbligatorie derivanti da irregolarità contributive e fiscali accertate dagli enti preposti.
2. La struttura competente in materia di bilancio provvede a registrare gli impegni di cui al comma 1, subito dopo l’approvazione del bilancio e delle relative variazioni.
Art. 31
Impegni pluriennali
1. Gli impegni di spesa pluriennali sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione finanziario triennale, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili.
2. Il decreto di impegno di spesa pluriennale deve contenere l’ammontare complessivo della somma dovuta, la quota di competenza dell’esercizio in corso, nonché le quote di pertinenza nei singoli esercizi successivi contenuti nei limiti delle previsioni del bilancio triennale.
3. Per le spese che hanno durata superiore a quella del bilancio triennale, il dirigente competente in materia di bilancio provvede ad effettuare apposita annotazione al fine dell’inserimento nei successivi bilanci degli impegni relativi al periodo residuale.
4. Alla registrazione degli impegni della spesa di pertinenza degli esercizi successivi, provvede d’ufficio la struttura competente in materia di bilancio all’inizio di ciascun esercizio, dopo l’approvazione del bilancio preventivo.
Art. 32
Passività pregresse
1. Nel caso in cui l’impegno originario, esclusivamente per cause sopraggiunte ed imprevedibili, risulti insufficiente si può procedere all’integrazione dell’impegno assunto nell’esercizio finanziario in cui tali cause si sono manifestate.
Art. 33
Liquidazione della spesa
1. La liquidazione della spesa costituisce la fase successiva all’impegno e consiste nella determinazione della somma certa e liquida spettante al creditore, a seguito della verifica della completezza della documentazione prodotta e dell’idoneità della stessa a comprovare l’esigibilità del diritto di credito del soggetto, nei limiti del relativo impegno definitivo regolarmente assunto e contabilizzato.
2. La liquidazione della spesa costituisce il presupposto necessario per procedere all’emissione dell’ordinativo di pagamento ed è effettuata attraverso tre fasi:
a) la liquidazione tecnica, che consiste nella verifica, da parte del responsabile dell’esecuzione del contratto, della regolarità qualitativa e quantitativa della fornitura o prestazione, nonché dei prezzi concordati e delle altre eventuali condizioni contrattuali, sulla scorta dei buoni d’ordine o atti amministrativi specifici. Tale verifica può risultare da una relazione, da un verbale, o comunque da una certificazione allegata alla fattura;
b) la liquidazione amministrativa, che consiste nell’adozione, da parte del dirigente, del provvedimento formale con il quale, sulla base della documentazione giustificativa, riconosce il diritto acquisito del creditore e dispone la liquidazione, in suo favore, dell’importo dovuto con riferimento all’impegno assunto e al pertinente stanziamento di bilancio;
c) la liquidazione contabile, che consiste nel rilascio del visto di liquidazione contabile, da parte della struttura competente in materia di bilancio, sulla scorta di tutti i documenti giustificativi fatti pervenire dal responsabile proponente.
3. L’atto di liquidazione, sottoscritto dal dirigente competente per materia, deve contenere l’indicazione dei seguenti elementi:
a) il creditore o i creditori;
b) la somma dovuta;
c) le modalità di pagamento;
d) gli estremi del provvedimento di impegno divenuto esecutivo ed il numero e l’anno dell’impegno di spesa;
e) il capitolo di spesa al quale la stessa è da imputare;
f) l’eventuale differenza da ridurre rispetto alla somma impegnata;
g) l’eventuale scadenza;
h) il visto di liquidazione tecnica di cui all’articolo 34.
4. I soggetti che assumono e sottoscrivono gli atti di liquidazione sono responsabili della legittimità e della conformità degli stessi alla legge, allo statuto, ai regolamenti e alle disposizioni dell’ente.
5. Il dirigente competente per materia può procedere alla liquidazione di somme correlate ad entrate accertate, ma non ancora incassate, nei casi in cui c’è certezza dell’introito. Detta valutazione, che verrà riportata nell’atto, spetta esclusivamente al responsabile che sottoscrive l’atto di liquidazione.
6. Le fatture ricevute che non trovano riscontro in regolari atti di impegno o in contratti in precedenza approvati, dopo la loro registrazione, debbono essere restituite al fornitore entro quindici giorni, a cura del dirigente competente per materia.
Art. 34
Liquidazione tecnica
1. L’assunzione in carico dei beni acquistati deve essere preceduta dall’accertamento circa l’esatta loro rispondenza alle caratteristiche tecnico-merceologiche e ai campioni.
2. A prestazione avvenuta, il responsabile dell’esecuzione del contratto accerta la corrispondenza qualitativa e quantitativa dei materiali forniti con quelli ordinati e la loro regolare consegna, provvedendo a contestare ogni irregolarità o difetto riscontrato.
3. Le ditte fornitrici devono trasmettere le fatture facendo riferimento alla relativa ordinazione.
4. Per ogni fattura ricevuta, il responsabile dell’esecuzione del contratto provvede ai seguenti adempimenti:
a) controlla che essa sia stata redatta nei modi prescritti e sia corrispondente alle prestazioni effettivamente ordinate ed eseguite;
b) accerta che siano applicati i prezzi convenuti;
c) verifica la regolarità dei conteggi tecnici e l’osservanza delle disposizioni fiscali e/o previdenziali specifiche in materia;
d) accerta la regolarità contributiva attestando che la relativa documentazione è acquisita agli atti dell’ufficio competente.
5. Nel caso di esecuzione di lavori, prestazioni di servizi e prestazioni professionali si applicano le medesime modalità indicate ai commi 1, 2, 3 e 4.
6. Al termine di tale procedura il responsabile dell’esecuzione del contratto attesta la regolarità tecnica con le modalità di cui all’articolo 33, comma 2, lettera a).
Art. 35
Liquidazione amministrativa
1. Sulla base delle verifiche compiute in virtù dell’articolo 34, il dirigente del settore competente adotta l’atto di liquidazione.
2. La liquidazione della spesa è disposta dal dirigente della struttura che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa e comporta la responsabilità di chi la sottoscrive in ordine:
a) all’accertamento delle condizioni che rendono certa, liquida ed esigibile la spesa e, in ogni caso, alla sussistenza dei presupposti per la sua liquidazione in base alla legge, all’atto di impegno, al contratto e agli atti successivi all’impegno medesimo;
b) alla congruità della spesa da liquidare e alla sua conformità rispetto alla somma impegnata;
c) alla corretta applicazione della normativa fiscale e previdenziale;
d) alla completezza, sussistenza e regolarità della documentazione richiamata nell’atto di liquidazione o ad esso allegata;
e) all’accertamento della disponibilità della somma impegnata;
f) all’avvenuta verifica che le prestazioni eseguite o le forniture corrispondano ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;
g) all’avvenuta verifica circa l’esito positivo del collaudo, se ed in quanto richiesto;
h) alla corretta individuazione del destinatario della spesa, dei relativi dati identificativi, nonché delle modalità di pagamento;
i) alla corretta applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di interessi di mora per ritardato pagamento;
l) alla attivazione del procedimento di inventariazione o registrazione come beni di facile consumo con la contestuale trasmissione dei documenti giustificativi dell’acquisto dei beni al consegnatario competente.
3. L’atto di liquidazione sottoscritto dal dirigente del settore è trasmesso, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, alla struttura competente in materia di bilancio per i conseguenti adempimenti.
4. Nei casi in cui il creditore sia assente, minorenne, interdetto, inabilitato ovvero in caso di fallimento o morte dello stesso, la liquidazione è effettuata a favore del rappresentante, del tutore, del curatore e degli eredi. Alla documentazione giustificativa di cui al comma 2, lettera d), deve essere unito l’atto che provi le qualità indicate.
5. In attuazione del principio di economicità degli atti, in casi adeguatamente motivati, l’impegno di spesa e la liquidazione della stessa, pur rimanendo come distinte fasi del procedimento, possono essere ascritte al medesimo atto, in caso di obbligazioni che, al momento del loro perfezionamento nell’esercizio corrente, originano nei confronti del creditore una contestuale esigibilità.
Art. 36
Liquidazione contabile
1. L’atto di liquidazione, firmato dal dirigente del settore competente, è inoltrato alla struttura competente in materia di bilancio per il controllo di regolarità dell’atto e di conformità rispetto all’impegno assunto secondo le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni sui controlli interni.
2. La liquidazione contabile consiste nelle seguenti verifiche:
a) che la spesa sia stata preventivamente autorizzata attraverso atto di impegno di spesa; esecutivo e che la relativa documentazione giustificativa risulti con esso coerente;
b) che la somma da liquidare rientri nei limiti dell’impegno e sia tuttora disponibile;
c) che la fattura o altro documento sia regolare dal punto di vista fiscale.
3. Nel caso in cui si rilevino eventuali irregolarità dell’atto di liquidazione o la non conformità rispetto all’atto di impegno o l’insufficienza della disponibilità rispetto all’impegno assunto, non si procede alla registrazione contabile e l’atto viene restituito al settore proponente secondo le modalità e nei termini di cui alle disposizioni sui controlli interni, con l’indicazione degli adempimenti da promuovere per la sua regolarizzazione.
4. Ove non vengano riscontrate irregolarità, l’obbligazione è liquidabile e l’atto, munito del visto di regolarità contabile, viene registrato contabilmente.
Art. 37
Reimputazione degli impegni non liquidati
1. Alla fine dell’esercizio gli impegni contabili non liquidati o non liquidabili nell’esercizio in corso di gestione sono annullati e reimputati nell’esercizio in cui l’obbligazione risulta esigibile. Possono essere considerate, a tal fine, esigibili e quindi liquidabili, in conformità a quanto disposto dal punto 6.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n.4/2 al Sito esternod.lgs. 118/2011 ), le spese impegnate nell’esercizio precedente le cui fatture pervengono entro due mesi successivi alla chiusura dell’esercizio e per le quali il dirigente responsabile dichiara, sotto la propria responsabilità, che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa o la fornitura è stata effettuata nell’anno di riferimento.
2. La reimputazione degli impegni è effettuata, con provvedimento dell’Ufficio di presidenza, entro i termini previsti per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente incrementando di pari importo il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell’entrata degli esercizi successivi, l’iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate.
Art. 38
Ordinazione
1. L’ordinazione consiste nella disposizione, impartita mediante ordinativo di pagamento al tesoriere dell’ente, di provvedere al pagamento delle spese ed è disposta a mezzo di mandati di pagamento, individuali o plurimi, firmati dal dirigente competente in materia di bilancio o da un suo sostituto in caso di assenza. I mandati di pagamento sono emessi, separatamente in conto competenza o in conto residui, nei limiti dell'impegno assunto e della disponibilità dei relativi stanziamenti di cassa.
2. Prima dell'approvazione del rendiconto possono essere emessi mandati di pagamento in conto residui qualora il relativo importo risulti, sulla base delle registrazioni contabili, da mantenere tra i residui passivi ai fini della predisposizione del rendiconto.
3. In nessun caso possono essere emessi mandati di pagamento quando i pagamenti già fatti, sommati all’importo del mandato da emettere andrebbero a superare lo stanziamento del pertinente capitolo.
4. I mandati di pagamento devono comunque contenere:
a) la denominazione dell’ente;
b) il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario;
c) l’esercizio finanziario e la data di emissione;
d) l’indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l’individuazione dei richiamati soggetti nonché del codice fiscale o partita IVA ove richiesti;
e) l’ammontare della somma lorda, in cifre e in lettere, e netta da pagare;
f) la causale del pagamento;
g) la codifica di bilancio;
h) missione, programma e titolo di bilancio e capitolo su cui effettuare il pagamento;
i) il codice SIOPE;
j) gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento;
k) l’eventuale indicazione della modalità agevolata di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi;
l) le indicazioni per l’assoggettamento o meno all’imposta di bollo di quietanza;
m) i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7 Sito esternodel d.lgs. 118/2011 .
5. Nel caso di pagamento di spese derivanti da obblighi tributari o di legge, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, effettuato direttamente dal tesoriere senza la preventiva emissione del relativo mandato di pagamento, il tesoriere deve darne immediata comunicazione alla struttura competente in materia di bilancio per consentirne la regolarizzazione entro i successivi trenta giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso.
6. I mandati sono emessi in ordine cronologico.
7. Il tesoriere estingue i mandati di pagamento e provvede alla loro restituzione alla struttura competente in materia di bilancio in conformità alle disposizioni della convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria.
Art. 39
Ordinazione di pagamento urgente
1. Nei casi di scadenze immediate e non dilazionabili che possano produrre danni all’ente per interessi di ritardato pagamento, il settore competente per la liquidazione evidenzia e segnala alla struttura competente in materia di bilancio tale situazione almeno tre giorni prima della scadenza.
2. Il responsabile della struttura competente in materia di bilancio, sulla base della richiesta motivata di cui al comma 1, può emettere nei confronti del tesoriere del Consiglio regionale sospesi di cassa, provvedendo alla regolarizzazione contabile con emissione degli ordinativi di pagamento sui relativi capitoli entro i successivi quindici giorni.
Art. 40
Il pagamento
1. Il pagamento costituisce la fase conclusiva del procedimento di gestione delle spese, che si realizza nel momento in cui il tesoriere, in esecuzione all’ordine contenuto nel mandato, per conto dell’ente, provvede ad estinguere l’obbligazione verso il creditore.
2. Il pagamento può aver luogo solo se il relativo mandato risulta regolarmente emesso nei limiti dello stanziamento di spesa del pertinente capitolo del bilancio ad eccezione dei pagamenti inerenti alle partite di giro. A tale fine l’ente deve trasmettere al tesoriere copia del bilancio approvato, nonché copia di tutte le deliberazioni di modifica delle dotazioni di competenza del bilancio annuale, comprese quelle relative ai prelevamenti dal fondo di riserva.
3. I mandati di pagamento possono essere estinti, inoltre, su richiesta scritta del creditore e con espressa annotazione riportata sui mandati stessi, con una delle seguenti modalità:
a) pagamenti in contanti presso tutte le filiali del tesoriere, con rilascio di quietanza da parte dei creditori o loro procuratori, rappresentanti, tutori, curatori, eredi, sulla base di documentazione idonea a comprovare tali qualità;
b) accreditamento in conto corrente bancario o postale intestato al creditore. La ricevuta postale del versamento effettuato, allegata al mandato, costituisce quietanza del creditore. Nel caso di versamento su conto corrente bancario, costituisce quietanza la dichiarazione del tesoriere annotata sul mandato ed attestante l’avvenuta esecuzione dell’operazione di accreditamento;
c) commutazione in assegno circolare non trasferibile a richiesta del creditore, da spedire al richiedente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con rischio e spese a carico del destinatario. In tal caso costituisce quietanza del creditore la dichiarazione del tesoriere annotata sul mandato con l’allegato avviso di ricevimento;
d) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato, con tassa e spese a carico del richiedente. In tal caso costituisce quietanza liberatoria la dichiarazione del tesoriere annotata sul mandato con l’allegata ricevuta di versamento rilasciata dall’ufficio postale.
4. I mandati di pagamento eseguiti, accreditati o commutati con l’osservanza delle modalità di cui ai commi 1, 2 e 3, si considerano titoli pagati agli effetti del discarico di cassa e del conto del tesoriere.
5. I titoli di spesa non pagati entro il penultimo giorno feriale dell'esercizio finanziario nel quale sono stati emessi sono commutati d'ufficio, a cura del tesoriere, in:
a) assegno circolare non trasferibile, nel caso di pagamento disposto in contanti;
b) quietanza di entrata negli altri casi.
6. Agli effetti del rendiconto del Consiglio regionale e della verifica e definizione dei rapporti con il tesoriere, i titoli di spesa commutati ai sensi del comma 5 si considerano pagati.
7. Decorso un mese senza che l’assegno emesso ai sensi del comma 5, lettera a), sia incassato dal beneficiario, il tesoriere provvede a introitare le somme.
Art. 41
Altre forme di pagamento
1. Il dirigente della struttura competente in materia di bilancio, su richiesta motivata del dirigente competente per materia, può emettere nei confronti del tesoriere del Consiglio regionale ordini di domiciliazione per i pagamenti relativi a canoni, utenze e altre spese assimilabili.
2. I pagamenti di cui al comma 1, una volta eseguiti dal tesoriere del Consiglio regionale, sono liquidati dal dirigente competente per materia al fine di consentire alla struttura competente in materia di bilancio l’emissione dei conseguenti ordinativi di pagamento a copertura.
Art. 42
Debiti fuori bilancio
1. I debiti fuori bilancio costituiscono posizioni debitorie maturate al di fuori del sistema del bilancio, poiché si riferiscono ad uscite per le quali manca un'originaria previsione di spesa ovvero a spese effettuate in difformità dalle procedure stabilite dalle norme di contabilità.
2. Il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio è effettuato con deliberazione del Consiglio regionale per spese derivanti da :
a) sentenze esecutive;
b) acquisizione di beni e servizi in assenza di preventivo impegno di spesa, nel limite dell’accertata utilità per l’ente.
3. Il dirigente che deve procedere al riconoscimento di un debito fuori bilancio, al fine di avviare la relativa procedura, presenta al Segretario generale una relazione sulle ragioni che hanno portato alla formazione del debito, esplicitando le motivazioni in merito all’accertamento dell’utilità che deriva dal suo riconoscimento. Contestualmente chiede al settore competente in materia di bilancio la predisposizione della eventuale conseguente variazione per il finanziamento dell’importo da riconoscere.
4. Il Consiglio regionale, previo parere del Collegio dei revisori dei conti, con apposita deliberazione si pronuncia sul riconoscimento del debito ed eventualmente adotta i provvedimenti necessari al relativo ripiano.
5. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 2, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso tale termine, la legittimità del debito si intende riconosciuta.
6. A seguito dell’adozione della deliberazione di riconoscimento del debito ed accertata la copertura finanziaria, il dirigente competente provvede con decreto al pagamento di quanto dovuto al soggetto creditore.
Art. 43
Residui passivi
1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell’esercizio.
2. La struttura competente in materia di bilancio, sulla base di motivata comunicazione dei dirigenti dei settori, verifica periodicamente e comunque a conclusione del procedimento di riaccertamento ordinario dei residui, che siano conservate tra i residui passivi esclusivamente le spese impegnate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca il Consiglio debitore della correlativa spesa, esigibile nell’esercizio, secondo i principi applicati della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 Sito esternodel d.lgs.118/2011 .
3. Non è ammessa la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate entro il termine dell’esercizio del bilancio in cui sono state iscritte. Non possono essere altresì conservate tra i residui passivi le spese impegnate, non liquidate o non liquidabili nel corso dell’esercizio, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 35.
4. I residui passivi non possono essere utilizzati per scopi diversi da quelli per i quali hanno tratto origine.
CAPO III
Servizio di tesoreria
Art. 44
Servizio di tesoreria
1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria del Consiglio regionale con riferimento alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori ed agli altri adempimenti connessi previsti da disposizioni legislative, regolamentari e convenzionali.
2. Il servizio di tesoreria del Consiglio regionale può essere affidato allo stesso istituto di credito individuato dalla Giunta regionale. In caso contrario il servizio deve essere affidato mediante procedure ad evidenza pubblica.
3. I rapporti fra Consiglio regionale e tesoriere sono disciplinati da apposita convenzione nella quale sono stabilite le condizioni e le modalità di resa del servizio.
Art. 45
Archiviazione degli atti
1. Il tesoriere rimette periodicamente i mandati e le reversali estinti alla struttura competente in materia di bilancio che vi allega i relativi atti di gestione e ogni altro documento giustificativo per la compilazione del conto consuntivo e l’espletamento dei controlli.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.