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Regolamento 27 giugno 2017, n. 28

Regolamento interno di amministrazione e contabilità.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 12 luglio 2017

TITOLO II
Programmazione e bilancio
CAPO I
Programmazione
Art. 3
Gli strumenti della programmazione
1. Il processo di programmazione è caratterizzato dal confronto dialettico tra organi politici e dirigenza, nel rispetto del principio distinzione delle competenze.
2. Gli strumenti della programmazione sono:
a) la relazione previsionale e programmatica, che include gli elementi della nota integrativa al bilancio di previsione di cui all’Sito esternoarticolo 11, comma 5, del d.lgs. n. 118/2011 per quanto applicabili al bilancio del Consiglio;
b) il bilancio di previsione triennale;
c) il documento tecnico di accompagnamento al bilancio;
d) il bilancio gestionale;
e) il piano degli indicatori di bilancio;
f) le variazioni di bilancio;
g) il rendiconto della gestione.
3. Gli strumenti della programmazione operano in coerenza e interdipendenza con gli altri strumenti della programmazione consiliare e in particolar modo con:
a) il piano triennale anticorruzione;
b) il piano della prestazione;
c) gli atti di programmazione contrattuale.
Art. 4
Relazione previsionale e programmatica
1. La relazione previsionale e programmatica, approvata congiuntamente al bilancio di previsione del Consiglio su proposta dell’Ufficio di presidenza, individua le linee di attività per l’esercizio di riferimento con proiezione triennale, illustra le iniziative da sviluppare e gli obiettivi da raggiungere, anche con riferimento alle finalità del bilancio triennale, e definisce le scelte e gli indirizzi strategici per la formulazione delle previsioni di spesa.
2. La relazione previsionale e programmatica, nell’ambito di ogni programma di bilancio previsto dal Sito esternod.lgs. 118/2011 , individua gli obiettivi strategici da realizzare nel triennio di riferimento. Annualmente gli obiettivi strategici sono verificati e, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell’anno precedente, adeguatamente riformulati.
3. Il Segretario generale, con il supporto tecnico delle strutture competenti, predispone la documentazione necessaria per la redazione della proposta di relazione previsionale e programmatica da sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di presidenza.
CAPO II
Bilancio
Art. 5
Pareggio di bilancio
1. Il bilancio si considera in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, consegue un saldo non negativo in termini di competenza, tra le entrate e le spese.
2. Il pareggio di bilancio deve essere garantito con continuità in riferimento a tutte le componenti finanziarie della gestione nonché in occasione di ogni variazione di bilancio.
Art. 6
Il bilancio di previsione finanziario
1. Il bilancio di previsione finanziario ha valenza triennale.
2. Il Consiglio annualmente approva il bilancio di previsione finanziario articolato:
a) nelle entrate per titoli e tipologie;
b) nelle spese per missioni e programmi.
3. Il bilancio di previsione finanziario, elaborato sulla base delle linee strategiche contenute nella relazione previsionale e programmatica, è deliberato osservando i principi contabili generali e applicati allegati al Sito esternod.lgs. 118/2011 .
4. Esso è redatto nel rispetto del modello di cui all’allegato n. 9 Sito esternodel d.lgs. 118/2011 , comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.
5. Le previsioni sono elaborate in coerenza con il principio generale della competenza finanziaria n. 16 dell’allegato n. 1 Sito esternodel d.lgs. n. 118/2011 e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati, anche se la relativa obbligazione è sorta in esercizi precedenti. Esse sono determinate esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio di previsione finanziario, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale. In particolare:
a) la previsione delle entrate rappresenta quanto il Consiglio ritiene di poter ragionevolmente accertare in ciascun esercizio contemplato nel bilancio, anche nel rispetto dei principi contabili generali dell’attendibilità e della congruità;
b) la previsione della spesa è predisposta nel rispetto dei principi contabili generali della veridicità e della coerenza, tenendo conto:
1) per le spese in corso di realizzazione, degli impegni già assunti a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate, esigibili negli esercizi considerati;
2) per le previsioni di competenza, che gli stanziamenti sono quantificati nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività o interventi che, sulla base della legislazione vigente, daranno luogo ad obbligazioni esigibili negli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
3) che l’esigibilità di ciascuna obbligazione è individuata nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria, di cui all’allegato n. 4.2 Sito esternodel d.lgs. 118/2011 .
Art. 7
Procedimento di formazione e approvazione del bilancio di previsione
1. L’esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l’anno solare.
2. Entro il 15 giugno di ogni anno i dirigenti, coerentemente agli strumenti di programmazione pluriennale comunicano:
a) al Segretario generale e al dirigente della struttura competente in materia di bilancio, la proposta per i fabbisogni finanziari, con le indicazioni da inserire nel bilancio gestionale per il triennio successivo, anche al fine della predisposizione della relazione previsionale e programmatica;
b) al Segretario generale, al dirigente della struttura competente in materia di contratti e al dirigente della struttura competente in materia di bilancio, l'elenco delle forniture, dei servizi e dei lavori propedeutico alla predisposizione del programma degli acquisti di cui all’Sito esternoarticolo 21 del d.lgs. 50/2016 .
3. Sulla base delle richieste di cui al comma 2, la struttura competente in materia di bilancio predispone la bozza di bilancio che è trasmessa all’Ufficio di presidenza entro il 31 luglio di ogni anno.
4. Entro il 30 settembre di ogni anno, l’Ufficio di presidenza determina l’ammontare definitivo del fabbisogno del Consiglio regionale e il Presidente del Consiglio lo comunica al Presidente della Giunta ai fini di quanto previsto dall’articolo 7 della l.r. 4/2008 .
5. L’Ufficio di presidenza presenta al Consiglio entro il 30 novembre di ogni anno la proposta di bilancio con i relativi allegati tecnici, il parere del Collegio dei revisori e la relazione previsionale e programmatica, sulla base del fabbisogno determinato ai sensi del comma 4.
6. A fini conoscitivi, contestualmente alla proposta di bilancio, l’Ufficio di presidenza trasmette al Consiglio la proposta di articolazione dei programmi di spesa in macroaggregati e delle tipologie di entrata in categorie.
7. Il bilancio previsionale del Consiglio è approvato non prima di quindici giorni dalla trasmissione da parte dell’Ufficio di presidenza di cui al comma 5, nella stessa seduta consiliare antecedentemente all’approvazione del bilancio di previsione della Regione.
8. Nel caso di esercizio provvisorio, il versamento del fondo di funzionamento da parte della Giunta è commisurato alla durata dello stesso.
Art. 8
Il documento tecnico di accompagnamento al bilancio
1. L’Ufficio di presidenza, nella prima seduta successiva all’approvazione del bilancio previsionale da parte del Consiglio, approva il documento tecnico di accompagnamento al bilancio contenente la ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati.
2. Al documento tecnico di accompagnamento sono allegati i documenti previsti dall’Sito esternoarticolo 11, comma 7, del d.lgs. 118/2011 .
Art. 9
Le variazioni al bilancio previsionale
1. Le variazioni al bilancio finanziario che comportano variazioni agli stanziamenti tra titoli e tipologie per le entrate e missioni e programmi per le spese sono deliberate dal Consiglio non oltre il 30 novembre di ciascun anno. Sono fatte salve le ipotesi, per quanto applicabili al bilancio finanziario del Consiglio, previste dall’Sito esternoarticolo 51, comma 6, del d.lgs. 118/2011 , che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il bilancio di previsione può essere variato nel corso dell’esercizio con riferimento sia agli stanziamenti di competenza che agli stanziamenti di cassa.
3. Nelle variazioni di bilancio vanno rispettati i principi del pareggio finanziario, nonché tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento delle spese in conto capitale.
4. Le proposte di variazione sono inoltrate al Consiglio dall’Ufficio di presidenza in base alle necessità segnalate dai dirigenti dei settori interessati, previo parere del Collegio dei revisori dei conti.
CAPO III
Bilancio gestionale
Art. 10
Il bilancio gestionale
1. Il bilancio gestionale, inteso quale strumento operativo-informativo e di controllo dell’attività gestionale, costituisce l’atto fondamentale che realizza il raccordo tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo espresse dall’Ufficio di presidenza e le funzioni di gestione finalizzate a realizzare gli obiettivi programmati, spettanti alla struttura organizzativa dell’ente. Tale documento è finalizzato alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento ed alla successiva valutazione.
2. Il bilancio gestionale:
a) è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione;
b) ha natura previsionale e finanziaria;
c) ha contenuto programmatico e contabile;
d) può contenere dati di natura extracontabile;
e) ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dall’Ufficio di presidenza rispetto all’attività di gestione dei dirigenti ed in quanto le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai dirigenti;
f) ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse;
g) costituisce la base di riferimento per il piano della performance di cui all’Sito esternoarticolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della Sito esternolegge 4 marzo 2009, n. 15 , in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).
Art. 11
Struttura e caratteristiche del bilancio gestionale
1. Il bilancio gestionale è redatto ispirandosi alle caratteristiche del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio del Sito esternod.lgs. 118/2011 di cui all’allegato n. 4/1, parte II, punti da 10.1 a 10.3, per quanto applicabili.
2. Per ciascun settore/centro di responsabilità il bilancio gestionale deve comunque individuare:
a) il dirigente e la posizione organizzativa responsabile;
b) gli obiettivi di gestione attraverso la definizione degli stessi in coerenza con il bilancio previsionale e la relazione previsionale e programmatica;
c) gli indicatori ed i target per il monitoraggio del loro raggiungimento;
d) i capitoli di entrata e di spesa raccordati al IV livello del piano dei conti finanziario di cui all’allegato n. 6/1 Sito esternodel d.lgs. 118/2011 , con eventuale ulteriore articolazione da raccordare al V livello dello stesso piano dei conti.
Art. 12
Adozione del bilancio gestionale
1. La proposta di bilancio gestionale è costruita in concomitanza alla formazione degli strumenti di bilancio.
2. Il Segretario generale, avvalendosi della collaborazione del dirigente della struttura competente in materia di bilancio, propone all’Ufficio di presidenza il bilancio gestionale per la sua approvazione.
3. Entro il termine di trenta giorni successivi alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione l’Ufficio di presidenza adotta il bilancio gestionale che costituisce atto di indirizzo politico-amministrativo e direttiva nei confronti dei dirigenti.
4. Contestualmente l’Ufficio di presidenza approva il programma delle acquisizioni di cui all’Sito esternoarticolo 21 del d.lgs. 50/2016 .
5. L’Ufficio di presidenza effettua con cadenza periodica, almeno semestrale, la verifica sull’andamento del bilancio gestionale.
Art. 13
Piano degli indicatori
1. Il Piano degli indicatori di cui all’Sito esternoarticolo 18 bis del d.lgs. 118/2011 è lo strumento per il monitoraggio degli obiettivi e dei risultati di bilancio ed integra i documenti di programmazione. Il piano è predisposto coerentemente al principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio allegato 4/1, punto n. 11, ed è redatto secondo le modalità ed i tempi indicati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
2. Oltre agli indicatori previsti con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, l’Ufficio di presidenza potrà determinare ulteriori indicatori di quantità, di efficienza e di efficacia.
3. Il piano degli indicatori è adottato dall’Ufficio di presidenza entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto ed è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nella sezione “Amministrazione Trasparente .”
Art. 14
Le variazioni al bilancio gestionale di competenza dell’Ufficio di presidenza
1. Le variazioni al bilancio gestionale che comportano variazioni agli stanziamenti all’interno della stessa tipologia per le entrate e allo stesso programma per le spese sono di competenza dell’Ufficio di presidenza, salvo quelle di competenza dei dirigenti e del Segretario generale, e sono adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno. Sono fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste dall’articolo 9, comma 1, secondo periodo, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno.
2. In caso di necessità il Segretario generale, nell’ambito delle risorse assegnate ai dirigenti, può :
a) effettuare variazioni compensative tra capitoli, compresa l’istituzione di nuovi, della medesima categoria per l’entrata e del medesimo macroaggregato per la spesa;
b) effettuare le variazioni necessarie per l’adeguamento delle previsioni, compresa l’istituzione di tipologie e programmi riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi, e le variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato, escluse quelle previste dall’articolo 3, comma 4, Sito esternodel d.lgs. 118/2011 .
3. Le variazioni di cui al comma 2 sono comunicate all’Ufficio di presidenza nella prima seduta utile.
4. Sono vietate le variazioni compensative tra programmi e macroaggregati appartenenti a titoli diversi.
5. Le variazioni al bilancio effettuate ai sensi dei commi 1 e 2 sono periodicamente comunicate al Consiglio regionale.
Art. 15
Le variazioni al bilancio gestionale di competenza dei dirigenti di settore
1. I dirigenti dei settori, con decreto, possono, nell’ambito delle risorse loro assegnate, effettuare per ciascuno degli esercizi del bilancio previsionale variazioni compensative del bilancio gestionale fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato. Tali variazioni compensative sono effettuate limitatamente ai capitoli dotati dello stesso codice di terzo livello del piano dei conti, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale che sono di competenza dell’Ufficio di presidenza.
2. Tali variazioni sono comunicate nella prima seduta utile dell’Ufficio di presidenza a cura del settore competente in materia di bilancio.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.