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Regolamento 27 giugno 2017, n. 28

Regolamento interno di amministrazione e contabilità.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 12 luglio 2017

TITOLO I
Norme generali di amministrazione
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento, in attuazione dei principi di autonomia consiliare stabiliti dall’articolo 28 dello Statuto, disciplina l'ordinamento contabile e contrattuale del Consiglio regionale nel rispetto:
a) dei principi contabili e di bilancio sanciti:
1) dal Sito esternodecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 );
2) dalla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. n. 20/2008 );
3) dalla legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana").
b) dei principi in materia contrattuale sanciti:
1) dal Sito esternodecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
2) dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).
Art. 2
Separazione delle competenze
1. L'Ufficio di presidenza, nell’ambito dei principi di autonomia consiliare stabiliti dallo Statuto e in conformità alle linee di attività definite dalla relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 4, definisce gli obiettivi, i programmi ed i progetti in attuazione degli indirizzi di cui all’articolo 11, comma 2, della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale), detta le conseguenti direttive, verifica i risultati della gestione amministrativa, l'attuazione dei programmi e la rispondenza dell'attività svolta alle direttive impartite.
2. Nel rispetto del principio distinzione delle competenze, all’autonomia della dirigenza è demandata l’attività gestionale ed attuativa degli obiettivi e degli indirizzi individuati dall’Ufficio di presidenza.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.