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Regolamento 27 giugno 2017, n. 28

Regolamento interno di amministrazione e contabilità.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 12 luglio 2017

CAPO I
Gestione delle entrate
Art. 16
Entrate del Consiglio regionale
1. Le entrate del bilancio del Consiglio sono previste dall’articolo 6, comma 2, della l.r. 4/2008 . In ogni caso costituiscono risorse del Consiglio tutte le entrate per le quali sussiste il diritto a riscuotere in virtù di leggi statali, regionali, regolamenti, contratti e ogni altro titolo.
2. Le entrate sono iscritte nel bilancio di previsione nel loro importo integrale.
3. Per le entrate che non sono previste in bilancio rimane impregiudicato il diritto del Consiglio a riscuoterle e l’obbligo, da parte dei dipendenti e degli agenti incaricati, di curarne l’accertamento e la riscossione.
Art. 17
Fasi delle entrate
1. Il procedimento amministrativo di acquisizione delle entrate previste nel bilancio annuale di competenza è articolato secondo le distinte fasi dell’accertamento, della riscossione e del versamento.
2. Le fasi dell’accertamento e della riscossione sono essenziali per tutte le entrate; la fase del versamento è solo eventuale.
3. Per talune entrate le fasi possono essere in tutto o in parte simultanee.
Art. 18
Accertamento
1. L’accertamento dell’entrata è disposto con decreto del dirigente a cui è attribuito il procedimento di gestione della singola entrata che attesti, sulla base di idonea documentazione:
a) la ragione del credito;
b) il titolo giuridico che supporta il credito;
c) l’esatta identificazione del soggetto debitore;
d) l’ammontare del credito;
e) la scadenza del credito nell’esercizio in corso o in quelli successivi.
2. L’accertamento dell’entrata è effettuato nell’esercizio finanziario in cui si perfeziona l’obbligazione attiva, con imputazione contabile all’esercizio in cui scade il credito. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate per le quali non sia venuto a scadere nello stesso esercizio finanziario il diritto di credito.
3. Al dirigente di cui al comma 1, compete individuare, formare e conservare gli atti documentali presupposto dell’accertamento, verificando costantemente le ragioni del credito.
4. Nel provvedimento di accertamento sono distinte le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti attraverso la codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 Sito esternodel d.lgs. 118/2011 . Al dirigente compete anche la responsabilità di completare il procedimento di incasso delle somme ancora iscritte a residuo sullo stesso capitolo.
5. L’accertamento è efficace soltanto dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni sui controlli interni da parte della struttura competente in materia di bilancio, cui segue l’annotazione nelle scritture contabili dell’ente. Nel caso di mancata apposizione del visto di regolarità contabile la proposta viene restituita, entro tre giorni, al settore proponente con espressa indicazione dei motivi e l’atto non acquista efficacia, secondo quanto previsto dalle disposizioni sui controlli interni.
6. Ogni accertamento di entrata assunto sui capitoli delle contabilità speciali comporta automaticamente l’assunzione di un impegno di spesa di pari ammontare sui corrispondenti capitoli di bilancio.
7. In ragione della particolare natura delle entrate, l’accertamento viene assunto direttamente dalla struttura competente in materia di bilancio, previa comunicazione del dirigente competente per materia, nelle seguenti ipotesi:
a) entrate derivanti da ritenute erariali, previdenziali e assistenziali successivamente riversate alla Giunta regionale;
b) entrate per recupero anticipi economali;
c) entrate per incasso delle quote associative degli ex consiglieri regionali;
d) entrate per ritenute obbligatorie di cui all’articolo 4, comma 1, della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale);
e) entrate derivanti da trasferimenti della Regione Toscana.
8. Con l’approvazione del bilancio e successive variazioni, senza la necessità di ulteriori atti, è costituito accertamento sui relativi stanziamenti a partite di giro per le entrate collegate ai corrispondenti impegni di spesa automatici di cui all’articolo 30.
9. La struttura competente in materia di bilancio provvede a registrare gli accertamenti di cui al comma 7 subito dopo l’approvazione del bilancio e delle relative variazioni.
10. In conformità al principio di economicità dell’azione amministrativa il dirigente del settore cui l’entrata si riferisce, con decreto motivato, da trasmettere alla struttura competente in materia di bilancio, può stabilire di non procedere all’acquisizione di entrate di importo non superiore al limite stabilito annualmente dalla legge regionale di bilancio o, in caso di mancata previsione, per un importo non superiore a trenta euro per ciascun credito comprensivo di eventuali interessi.
Art. 19
Riscossione
1. La riscossione delle somme dovute all’ente è disposta mediante emissione di ordinativi o reversali di incasso, sottoscritti dal dirigente della struttura competente in materia di bilancio e trasmessi al tesoriere dell’ente .
2. Gli ordinativi di riscossione devono contenere:
a) il numero progressivo dell’ordinativo per esercizio finanziario;
b) l’esercizio finanziario e la data di emissione;
c) la denominazione dell’ente;
d) gli estremi del provvedimento amministrativo o altro valido titolo in forza del quale l’ordinativo è emesso;
e) la somma da riscuotere in cifre ed in lettere;
f) l’indicazione del debitore, la ragione o denominazione sociale, il codice fiscale o la partita IVA;
g) la causale del versamento;
h) la codifica di bilancio ed il codice Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE);
i) l’eventuale indicazione: “entrata vincolata”. In caso di mancata indicazione, le somme introitate sono considerate libere da vincolo;
l) il codice della transazione elementare e l’anno di riferimento cui l’entrata è imputata.
3. Gli ordinativi di riscossione non eseguiti entro il 31 dicembre dell’anno di emissione sono restituiti dal tesoriere all’ente per l’annullamento e le relative somme sono iscritte nel conto dei residui attivi e concorrono, a tale titolo, alla determinazione del risultato contabile di gestione e di amministrazione alla chiusura dell’esercizio finanziario di riferimento.
4. Le somme che affluiscono sul conto di tesoreria tramite il servizio dei conti correnti postali o altre forme consentite dalla legge (bonifico bancario o servizio bancomat o altro) sono comunicate all’ente, a cura del tesoriere, entro il quinto giorno successivo per la necessaria registrazione contabile previa emissione dei relativi ordinativi di in¬casso.
5. Il tesoriere, senza pregiudizio per i diritti dell’ente, deve accettare la riscossione di somme versate in favore dell’ente senza la preventiva emissione dell’ordinativo di incasso, salvo darne immediata comunicazione alla struttura competente in materia di bilancio ai fini della relativa regolarizzazione attribuendoli all’esercizio in cui l’incasso è stato effettuato.
6. Il dirigente competente in materia di bilancio comunica, entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 30 novembre, la situazione degli accertamenti di entrata ai competenti responsabili del procedimento per l’eventuale attivazione della procedura di riscossione coattiva delle somme dovute all’ente.
7. I dirigenti, secondo le rispettive competenze, previa costituzione in mora del debitore, provvedono alla compilazione di elenco dei debitori insolventi con l’indicazione di tutti gli elementi necessari ed avviano la procedura di riscossione coattiva, dandone comunicazione al dirigente competente in materia di bilancio .
8. Le entrate per le quali non risulta possibile o conveniente la riscossione tramite il tesoriere del Consiglio regionale, nel limite massimo di euro 500,00, possono essere incassate dall’economo del Consiglio o suo sostituto, con l’obbligo di rendicontazione e di versamento delle somme sul conto di tesoreria.
Art. 20
Versamento
1. Le entrate riscosse a qualsiasi titolo sono integralmente versate alla tesoreria entro il quindicesimo giorno lavorativo, salvo diverso termine prescritto da legge, regolamento o atto amministrativo.
2. Le entrate riscosse dal tesoriere sono versate nello stesso giorno nelle casse dell’ente.
3. La struttura competente in materia di bilancio comunica tempestivamente ai relativi settori gli ordinativi non riscossi ai fini dell’avvio delle necessarie procedure per il recupero del credito.
Art. 21
Richiesta di pagamento di crediti per entrate non tributarie
1. La richiesta di pagamento è di competenza del dirigente che ha disposto l’accertamento.
2. Nella richiesta di pagamento vengono precisati al debitore i riferimenti e i termini per richiedere la dilazione, la rateizzazione o una forma mista delle stesse, del pagamento da effettuare, ai sensi degli articoli 23 e 24.
3. Il termine di pagamento è di norma fissato in sessanta giorni, a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 1.
4. Sono fatti salvi i diversi termini e condizioni di pagamento stabiliti da norme specifiche o da accordi contrattuali.
5. In caso di mancato pagamento entro il termine indicato si procede alla trasmissione degli atti agli uffici competenti per le necessarie procedure di recupero.
Art. 22
Interessi su somme oggetto di recupero
1. Le somme oggetto di recupero sono maggiorate delle spese di procedura, degli interessi e dell’eventuale rivalutazione monetaria. Gli interessi sono applicati dal primo giorno successivo alla scadenza risultante da deliberazioni, atti amministrativi, contratti e convenzioni. In carenza di tali atti sono applicati dalla data di scadenza del termine di pagamento. Gli interessi sono calcolati in base al tasso di interesse legale, ovvero al tasso previsto da specifica normativa.
Art. 23
Dilazioni di pagamento
1. Per motivate e documentate situazioni di difficoltà finanziarie, su istanza del debitore, da presentarsi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento oppure entro il diverso termine assegnato ai sensi dell’articolo 21, comma 4, il dirigente competente per materia, a seguito di contraddittorio con il debitore, può concedere con decreto una dilazione del termine ultimo di pagamento.
2. Dal termine di pagamento originariamente dato al termine ultimo dilazionato, sulle somme dovute maturano interessi calcolati al tasso legale vigente alla data di ricezione dell’istanza del debitore, oppure al diverso tasso previsto da più specifica disciplina.
3. In caso di mancato pagamento entro il termine della dilazione si procede alla trasmissione degli atti agli uffici competenti per l’avvio delle necessarie procedure di recupero.
Art. 24
Rateizzazioni e forme miste di dilazione e rateizzazione
1. Per motivate e documentate situazioni di difficoltà finanziarie, su istanza del debitore da presentarsi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento oppure entro il diverso termine assegnato ai sensi dell’articolo 21, il dirigente competente per materia, con congrua motivazione, a seguito di contraddittorio con il debitore, può concedere con decreto un pagamento in forma rateizzata sino ad un massimo di dodici mesi, eventualmente accompagnato da una dilazione dei termini di pagamento per importi non inferiori a euro 5.000,00.
2. I termini massimi di rateizzazione sono ridotti dei termini di dilazione concessi ai sensi del comma 1.
3. Dal termine di pagamento originariamente dato al termine ultimo rateizzato, sulle somme dovute maturano interessi calcolati al tasso legale vigente alla data di ricezione dell’istanza del debitore, oppure al diverso tasso previsto da più specifica disciplina.
4. In caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio della rateizzazione e si procede alla trasmissione degli atti agli uffici competenti per le necessarie procedure di recupero.
5. L’istanza di dilazione del pagamento di un credito regionale garantito da fideiussione deve, a pena di rigetto, essere corredata da garanzia fideiussoria a copertura delle somme dovute e degli ulteriori interessi, con scadenza non inferiore a tre mesi successivi all’ultimo termine dilazionato.
6. L’istanza di rateizzazione del pagamento di un credito regionale garantito da fideiussione deve, a pena di mancato accoglimento, essere corredata da garanzia fideiussoria a copertura delle somme dovute e degli ulteriori interessi, con scadenza non inferiore a tre mesi successivi alla scadenza dell’ultima rata.
7. Per crediti complessivi superiori ad euro 5.000,00, fermo restando quanto previsto dai commi 5 e 6, la concessione della rateizzazione del pagamento o di una forma mista di dilazione e rateizzazione, è condizionata dal rilascio di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, a copertura del credito, degli interessi ulteriori e delle spese, con scadenza non inferiore a tre mesi successivi all’ultima rata.
Art. 25
Residui attivi
1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse e quelle riscosse e non versate entro il termine dell’esercizio.
2. La struttura competente in materia di bilancio, sulla base di motivata comunicazione dei dirigenti dei settori, verifica periodicamente e comunque a conclusione del procedimento di riaccertamento ordinario dei residui, che siano mantenute tra i residui attivi esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l’ente come creditore della correlativa entrata, esigibile nell’esercizio, secondo i principi applicati della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 Sito esternodel d.lgs 118/2011 .
3. A tal fine i dirigenti dei settori competenti per materia, periodicamente e comunque ai fini del riaccertamento ordinario dei residui, verificano la sussistenza dei crediti di pertinenza del loro settore e attestano, con motivata comunicazione alla struttura competente in materia di bilancio, le somme da conservare a residui attivi.
4. Le somme di cui al comma 2 vengono conservate nel conto dei residui fino a quando i relativi crediti non siano stati riscossi, oppure siano estinti per prescrizione o venuti meno per le ragioni indicate al comma 3.
5. È vietata la conservazione nel conto dei residui attivi di somme non accertate ai sensi del presente regolamento e che comunque non rappresentino crediti effettivi dell’Ente. Per l’eliminazione totale o parziale dei residui attivi che vengono riconosciuti in tutto o in parte insussistenti, si provvede a seguito di motivate comunicazioni del dirigente del settore competente. A tal fine si applica quanto previsto nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 del Sito esternod.lgs. n. 118/2011 , punto n. 9.1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.